Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23858 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. II, 15/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CPSM SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DOTT.

P.A. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA

GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato CARBONE DOMENICO;

– ricorrente –

contro

EDILCEM SRL IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

AMMINISTRATORE UNICO T.S. P.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UFENTE 12, presso lo studio

dell’avvocato BRESMES FRANCESCO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato COMMODO STEFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1618/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 19.3.2001 la CP.S.M. srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Presidente del tribunale di Torino le aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 180.000.000, oltre agli interessi legali, in favore della ricorrente Edilcem srl, somma che si assumeva dovuta a titolo di ripetizione dell’acconto da questa versato alla società ingiunta in relazione al contratto di appalto stipulato inter partes in data 25.2.2000 e successivamente risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c. Chiedeva l’opponente in via principale la revoca del provvedimento monitorio ed in subordine la riduzione delle pretese avversarie a seguito di compensazione della somma di L. 34.145.082 costituente le spese da essa sostenute per l’effettuazione delle richieste campionature del materiale oggetto del contratto costituito dalla fornitura e posa in opera di serramenti nel costruendo immobile nel cantiere di Torino v. P. Veronese 212.

Si costituiva la soc. Edilcem chiedendo in via principale il rigetto dell’opposizione siccome infondata e contestando di dovere alcunchè per la campionature effettuate non a regola d’arte da controparte;

instava, in riconvenzionale, per la condanna di quest’ultima al pagamento della somma di L. 515.000.000, portata dalla differenza di spesa tra il contratto stipulato con l’attrice e quello successivamente concluso, onde effettuare lo stesso lavoro, con altra ditta (la srl Projet), a titolo di maggior danno conseguente all’inadempimento della CPSM ai sensi dell’art. 1224 c.c. Istruita la causa mediante espletamento di c.t.u., l’adito tribunale di Torino, con sentenza n. 31021/04, depos. in data 14.4.04, accoglieva in parte l’opposizione al provvedimento monitorio che revocava integralmente;

condannava la srl SPSM al pagamento della somma di Euro 75.327,78 oltre interessi legali; rigettava la riconvenzionale della Edilcem;

dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Osservava il tribunale che nella fase iniziale del contratto di appalto, l’appaltante Edilcem aveva chiesto delle variazioni di cospicuo valore alla concordata fornitura e che nel corso delle “campionature” relative a tali variazioni, essa stessa era receduta dal contratto, sottraendo in tal modo all’appaltatrice CPSM l’esecuzione dei lavori appaltati con riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 1671 c.c. (recesso ad nutum). Di conseguenza non era ipotizzatale alcun inadempimento nei confronti di quest’ultima, per cui andava rigettata la riconvenzionale proposta dalla convenuta in opposizione; il provvedimento monitorio doveva essere dunque revocato e, non avendo l’opponente avanzata alcuna domanda in ordine al ristoro del mancato guadagno di cui al cit. art. 1671 c.c., doveva essere restituito l’acconto richiesto dalla committente, detratta però la somma di L. 34.145.082, costituenti gli esborsi sostenuti dalla CPSM per l’effettuazione delle campionature e l’esecuzione del contratto.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sr Edilcem, che insisteva per la conferma del decreto revocato, per la condanna dell’appellata al risarcimento dei danni già oggetto della riconvenzionale disattesa e per la riforma della sentenza nella parte in cui accoglieva le domande formulate dalla CPSM srl. Quest’ultima si costituiva insistendo per la reiezione dell’impugnazione e la conferma della pronuncia impugnata. L’adita Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1618/05 depos. il 20.10.2005, in parziale riforma della decisione appellata, rigettava l’opposizione a d.i.;

disattendeva la domanda formulata dalla CPSM relativa al pagamento della somma di L. 34.145.082 per le campionature effettuate;

dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall’appellante in primo grado; regolava variamente le spese di entrambi i gradi del giudizio.

La corte torinese, esaminata ed interpretata la documentazione versata in atti, con riferimento all’intera intercorsa corrispondenza, sosteneva che non era configurabile alcuna ipotesi d’inadempimento a carico della committente Edilecem, che aveva invece pienamente onorato i propri impegni e che non aveva esercitato la facoltà di recesso ad nutum di cui all’art. 1671 c.c., avendo chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatrice; di conseguenza ad essa spettava la restituzione dell’acconto versato a controparte. Al contrario riteneva inadempiente la CPSM in quanto le varie campionature da essa effettuate nel cantiere erano difettose e non a regola d’arte (i serramenti erano “traballanti” nè era sicuro il sistema di aggancio degli stessi ai solai), mentre non era ipotizzabile alcun mutamento dell’originaria prestazione convenuta in quanto l’Edilcem aveva rifiutato le nuove ipotesi di varianti progettuali avanzate dell’appaltatrice siccome implicanti maggiori costi, varianti che peraltro erano prive della forma scritta di cui all’art. 1659 c.c. Avverso la predetta pronuncia, ricorre per cassazione la CPSM srl con una sola complessa doglianza; resiste la Edilcem con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre in premessa rilevare che con l’unica complessa censura riguardante diversi punti della sentenza, la ricorrente non fa alcuno specifico riferimento o richiamo alle norme violate (salvo in punto spese processuali), nè deduce alcun particolare vizio di motivazione, traducendosi le varie doglianze nella postulazione di un nuovo quanto inammissibile giudizio di merito, tentando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione. Inoltre le censure non ottemperano al principio di autosufficienza; l’esponente invero ha omesso di trascrivere integralmente la documentazione che assume erroneamente interpretata o non esaminata dalla Corte distrettuale, tutto ciò a fronte della compiutezza ed esaustività della decisione impugnata, che, al contrario, sottopone ad una minuziosa ed accurata rassegna critica l’intera documentazione allegata, costituita prevalentemente dalla quasi totale corrispondenza intervenuta tra le parti.

Secondo questa S.C. “per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (che si estende anche al controricorso), allorquando si denunzia una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente è onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l’ambito di operatività di detta violazione, con la conseguenza che ove si asserisca la mancata valutazione di atti documentali è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base del solo ricorso (o del controricorso), senza che la Corte di legittimità possa ricorrere ad ulteriori indagini integrative (Cass. n. 4840 del 07/03/2006; Cass. n. 2140 del 31/01/2006; Cass. n. 830 del 18/01/2006). Poste tali premesse l’esponente contesta prevalentemente – come si è sopra cennato – l’interpretazione della Corte torinese della documentazione esaminata e di altra non compiutamente specificata, che l’avrebbe portata a ritenere erroneamente che le parti non avessero concordato le asserite variazioni contrattuali costituite dall’esecuzione della facciata dell’edifico da tipo “tamponatura” come originariamente previsto, a “facciata continua”, come proposto successivamente dall’appaltatrice, in relazione al montaggio dei serramenti oggetto della fornitura.

D’altra parte la riprova di ciò e della malafede della committenza, sarebbe costituita dal fatto che la stessa Edilcem successivamente aveva fatto realizzare da terzi proprio una facciata continuà che costituiva oggetto della contestata variante de qua. Invero, alla luce di tali circostanze e considerazioni, era possibile ritenere che tale variante fosse stata effettivamente concordata con la committente, ciò che portava ad escludere l’inadempimento dell’appaltatrice (come del resto correttamente sostenuto dal 1^ giudice), anche in relazione al mancato rispetto del termine di consegna. Si tratterebbe invero più precisamente di una chiara ipotesi di recesso ad nutum del committente ex art. 1671 c.c., a nulla rilevando la diffida ad adempiere da essa inviata in quanto illegittima ed inefficace. Invero la Edilcem, con successive richieste di differenti campionature – sempre secondo la ricorrente – cercava di far apportare variazioni sostanziali al progetto originario e di far realizzare un’opera completamente diversa: cioè una parete continua di tipo strutturale, anzichè una facciata di tamponamento, senza peraltro volerne sopportare i maggiori costi. Si trattava invero di opus che costituiva oggetto di un diverso contratto di appalto e comportava una modifica radicale dei lavori commissionati. Non era corretto affermare inoltre che nulla era dovuto alla CSPM per le varie campionature effettuate proprio in vista dell’esecuzione del contratto d’appalto, i cui costi dovevano essere dunque rimborsati dal committente, a nulla rilevando, quanto sostenuto da controparte, secondo cui la campionatura dei serramenti non era stata eseguita a regola d’arte.

Ciò posto ribadisce il Collegio, che traile suesposte considerazioni, non emergono nè specifiche violazioni di legge (tra l’altro neppure compiutamente evidenziate), nè vizi di motivazione, ma solo questioni di mero fatto irrilevanti in questa sede di legittimità, attesa l’ampia, estesa e esaustiva motivazione della decisione impugnata, priva di vizi logici e giuridici. La Corte torinese ha invero preso in esame tutte le emergenze istruttorie a sua disposizione su cui ha poi fondato la propria conclusione – del tutto condivisibile per la completezza e linearità del ragionamento – secondo cui nessuna variante al progetto originario era stata concordata tra le parti.

Al riguardo si sottolinea come , secondo questa Corte regolatrice “Il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.” (Cass. n. 2272 del 02/02/2007).

Con l’ultima doglianza la ricorrente censura la sentenza in punto spese processuali, che a suo avviso andavano compensate totalmente, e non solo in parte, attesa, in sostanza, la reciproca soccombenza delle parti. La doglianza è del tutto infondata, atteso che la compensazione delle spese processuali rientra nell’ambito della discrezionalità del giudice. Secondo questa S.C. …” in tema di spese processuali e con riferimento al testo dell’art. 92 cod. proc. civ. nella sua versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) (e succ. modif. ed integr.), la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, senza che sia richiesta una specifica motivazione al riguardo. Pertanto, la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 c.p.c. sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza od la evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto” (Cass. n. 22541 del 20/10/2006).

In conclusione il riscorso in esame dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.800,00, di cui Euro 2.600,00 per onorario, oltre spese ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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