Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23856 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.11/10/2017),  n. 23856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19826-2012 proposto da:

AMBIENTE E SERVIZI CATANZARO SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CATANZARO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. SECCHI 9, presso lo studio

dell’avvocato VALERIO ZIMATORE, rappresentato e difeso dagli

avvocati SANTA DURANTE, ANNARITA DE SIENA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

G.M., M.V., V.S.,

N.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 886/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 01/09/2011 R.G.N. 1343/2007.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

visti gli atti e sentito il consigliere relatore;

RILEVATO che con sentenza n. 886 del 26 maggio – primo settembre 2011 la Corte di appello di CATANZARO, in parziale riforma delle pronunce di rigetto, gravate dagli attori, accoglieva per quanto di ragione le domande degli istanti G.M., M.V., V.S. e N.M., condannando la convenuta AMBIENTE & SERVIZI Catanzaro S.p.a. al pagamento, in loro favore, delle retribuzioni relative al periodo giugno/dicembre 2002, oltre accessori a titolo di risarcimento danni per l’omessa assunzione degli stessi, a seguito del subentro della medesima società per lo stesso arco temporale nel servizio di igiene integrale di nettezza urbana, già precedentemente appaltato alla EUROSERVICE ITALIA S.r.l., alle cui dipendenze gli attori avevano lavorato con la qualifica di impiegato, a differenza di altri dipendenti, invece assunti dalla nuova appaltatrice perchè operai;

che, secondo la Corte di merito, pur dovendosi escludere nella specie un obbligo di immediata assunzione in forza delle previsioni di cui alla richiamata contrattazione collettiva, cionondimeno la società convenuta risultava ugualmente obbligata ad assumere i suddetti lavoratori in base a quanto pattuito tra la stessa e l’appaltante Comune di Catanzaro, in forza soprattutto della manifestata disponibilità ad assumere l’appalto come da missiva del 23 maggio 2002 ed alla successiva Delib. 29 maggio 2002, n. 207 dell’ente territoriale, di affidamento del servizio alla S.p.a. AMBIENTE & SERVIZI Catanzaro, laddove nella premessa, relativa all’accolta corrispondente proposta dirigenziale, tra le condizioni contrattuali si faceva riferimento alla riassunzione, da parte della società subentrante, di tutta la forza lavoro operativa utilizzata nel servizio N.U. per il cantiere di Catanzaro alle stesse modalità e condizioni di cui al contratto n. 63 rep. del 1998. Quindi, tenuto altresì conto del comportamento osservato ed esclusa la possibilità di una esecuzione in forma specifica, coercibile ex art. 2932 c.c., poteva riconoscersi la sola tutela risarcitoria, peraltro richiesta in via subordinata dagli attori, con riferimento ai danni subiti per effetto delle mancate retribuzioni relative al suddetto periodo;

che la S.p.a. AMBIENTE e SERVIZI Catanzaro ha impugnato la sentenza di appello mediante ricorso per cassazione in data 29/30-08-2012 con un solo motivo, formulato per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (“Pur trattandosi di valutazione di merito, non può certo escludersi lo scrutinio in sede di legittimità dell’adeguatezza logica e giuridica della motivazione di sostegno”, richiamando le pregresse difese di parte convenuta, secondo cui la subentrata società non si era accollata se non l’onere di garantite la continuità occupazionale della forza lavorativa utilizzata nel cantiere del Comune di Catanzaro, ossia della manodopera impiegata, come specificato nel punto successivo della clausola relativa alla delibera di affidamento dell’appalto (G.M. n. 207/2000, rectius 2002 – il cui testo non risulta ad ogni modo essere stato specificamente riprodotto ex art. 366 c.p.c., n. 6 – sono state, invece, riportate le precedenti memorie relative al procedimento di merito, con riferimento peraltro a non meglio indicata delibera consiliare che aveva auspicato con atto d’indirizzo l’assunzione di tutti i lavoratori, nessuno escluso, già alle dipendenze della cessata ditta appaltatrice), contestando pertanto le argomentazioni svolte dalla Corte di merito, non ritenute aderenti al testo dell’accordo a suo tempo intervenuto in relazione alla Delib. n. 07 del 2002, specie con riferimento alle parole forza operativa e cantiere di Catanzaro, di modo non risultava giustificabile l’asserito obbligo di riassunzione senza alcuna distinzione tra addetti a compiti esecutivi e addetti a compiti amministrativi. E del tutto incongruamente era stato osservato che la società non aveva contestato la circostanza di essere vincolata ad assumere, però escludendo gli impiegati, in quanto non adibiti al cantiere di Catanzaro, di modo che sarebbe stata consapevole dell’obbligo, sulla base degli accordi con il comune, di assumere il personale della precedente ditta purchè utilizzato nella gestione del servizio di nettezza urbana per il c.d. cantiere di Catanzaro, laddove inoltre con salto logico giuridico la sentenza impugnata era passata a risolvere la controversia ancorandosi alla prova orale espletata in prime cure, dalla quale emergeva, tuttavia, che gli impiegati ammnistrativi operavano per i servizi generali della società, che gestiva più appalti svolgendo compiti amministrativi in vari settori, quindi con mansioni ben diverse da quelle di lavoro operativo nel cantiere, mancando per giunta un reale testo contrattuale, giuridicamente valido in favore dei ricorrenti, con l’assurdità di un contratto a favore di terzo smentito da uno dei contraenti principali ed assunto senza le dovute richieste specificazioni a favore dei terzi);

che vi è stato controricorso per il solo COMUNE di CATANZARO, volto a confermare la sentenza impugnata, ma in effetti soprattutto l’estraneità dell’ente rispetto alle pretese azionate dai lavoratori, rimasti invece intimati (peraltro nelle argomentazioni del controricorrente si sostengono in concreto le ragioni di parte ricorrente circa la rilevata impossibilità di configurare un contratto a favore di terzi nei propri deliberati di giunta n. 207/02, di consiglio n. 27/2002, di giunta n. 331/2002 ed ancora di consiglio n. 94/2002, con la conferma di tale nuovo appalto, ma senza accogliere l’emendamento con il quale era stato chiesto l’inserimento degli otto impiegati);

che risultano comunicati regolari e tempestivi avvisi della adunanza fissata al 16 maggio 2017, per cui tuttavia non sono state depositate nè requisitoria scritta del P.M., nè memorie dalle parti.

CONSIDERATO:

che, pertanto, il ricorso appare inammissibile in relazione al preteso difetto di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5 (secondo il testo ratione temporis applicabile, con riferimento alla sentenza de qua, risalente all’anno 2011), laddove in effetti si pretende una rivisitazione in punto di fatto di quanto motivatamente apprezzato dalla Corte di merito in relazione alla succitata documentazione, peraltro insufficientemente riportata (v. al riguardo la sanzione d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6);

che invero il ricorso de quo si rivela alquanto carente nell’esposizione dei fatti e nella riproduzione dei documenti sui quali si fonda (art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6 nonchè art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non risultando sufficiente il mero richiamo per relationem alle precedenti difese, senza neppure la precisa indicazione della sede dove attualmente consultarli (cfr. pag. 5 del ricorso dove tra parentesi figura un vago accenno a pag. 7 e ss., idem pag. 10 con riferimento a pagg. 4 e 5 ed a relazione del dirigente a base della Delib. G.M. n. 207 del 2002, ovvero pag. 12 in relazione al verbale di udienza 29-04-2005, però senza minimamente riportare le contestate deposizioni testimoniali ivi menzionate, tanto più che nel ricorso manca addirittura un indice dei documenti da depositare a pena d’improcedibilità ex citato art. 369, comma 2);

che, pertanto, allo stato degli atti le osservazioni di parte ricorrente si riducono a meri dissensi di quanto opinato e deciso dalla Corte di merito, come tali processualmente irrilevanti, non risultando l’individuazione di alcun “fatto” pretermesso dirimente ai fini della decisione (ossia la circostanza – e non già la quaestio juris, come tale irrilevante ai sensi del citato art. 360 c.p.c., n. 5 – decisiva (cfr. Cass. 5 civ. n. 21152 – 08/10/2014: l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.

V. altresì Cass. 3 civ. n. 17037 del 20/08/2015, secondo cui il riferimento – contenuto nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 3 applicabile “ratione temporis”) – al “fatto controverso e decisivo per il giudizio” implicava che la motivazione della “quaestio facti” fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione.

Cfr. inoltre Cass. 1 civ. n. 17761 – 08/09/2016, secondo cui il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 1 si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo. Conforme Cass. n. 2805 del 2011);

che, d’altro canto, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. un. civ. n. 13045 del 27/12/1997). In particolare, alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 3 civ. n. 20322 del 20/10/2005, conformi Cass. n. 2222 e n. 12467 del 2003, n. 7073 del 28/03/2006, n. 12362 del 24/05/2006, n. 11039 del 12/05/2006, n. 6264 del 21/03/2006, n. 4001 del 23/02/2006, n. 1120 del 20/01/2006, nonchè n. 15805 del 28/07/2005, n. 11936 del 2003 e n. 15693 del 2004.

V. in senso analogo inoltre Cass. 1 civ. n. 1754 del 26/01/2007, Cass. lav. n. 15489 del g. 11/07/2007 conformi Cass. n. 91 del 07/01/2014, n. 5024 del 2012, n. 18119 del 02/07/2008, n. 23929 del 19/11/2007 – Cass. lav. n. 6288 del 18/03/2011, Cass. sez. un. civ. n. 24148 del 25/10/2013, Cass. 3 civ. n. 17037 del 20/08/2015, nonchè Cass. lav. n. 25608 del 14/11/2013 conforme Cass. n. 14973/2006);

sussistono, ad ogni modo, valide ragioni per compensare le spese di questo procedimento, tenuto conto delle tesi difensive esposte in concreto dall’ente controricorrente (visto peraltro che la quota pubblica della società ricorrente è stata rilevata dal Comune medesimo” – così a pag. 2 della sentenza), atteso che l’impugnazione risulta in effetti mirata ad ottenere il rigetto di ogni domanda proposta dagli attori, qui poi rimasti intimati, senza svolgere alcuna difesa nel loro interesse, sicchè per costoro nulla va in proposito disposto.

PQM

 

la Corte RIGETTA il ricorso. Dichiara compensate le spese nei confronti del controricorrente Comune di Catanzaro. Nulla per le spese nei riguardi dei quattro intimati, G.M., M.V., V.S. e N.M..

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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