Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23855 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 29/10/2020), n.23855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10777/2019 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in Roma, presso la CANCELLERIA

civile della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, e rappresentato e difeso

dall’avvocato Paolo Cognini, in forza di procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 1956/2019, del Tribunale di ANCONA,

depositato il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona, con decreto n. cronol. 1956/2019, ha respinto la richiesta di O.E., cittadino della (OMISSIS), a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che: la storia personale narrata dal medesimo (avere ricevuto minacce, da uno zio, alla morte del padre, affinchè entrasse a far parte della setta degli (OMISSIS), pur essendo cristiano) non era credibile e comunque non implicava riferimenti ad atti persecutori rilevanti ai sensi di legge; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, la Nigeria (l’Edo State) non era interessata da situazione di violenza indiscriminata (come si evinceva dai siti UNHCR ed EASO 2017 e Africa Confidential ed Africa Intelligence); non ricorrevano le condizioni per la concessione della protezione umanitaria, non emergendo condizioni oggettive o soggettive di vulnerabilità e non essendo sufficiente il percorso di integrazione in Italia; quanto all’allegazione in merito all’essere padre di un minore appena nato, la condizione di genitore di minore poteva rilevare ai fini di una richiesta, inoltrata al Tribunale per i minorenni, di autorizzazione dello straniero a permanere sul territorio nazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore.

Avverso il suddetto decreto, O.E. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 8, art. 9, comma 2, art. 13, comma 1 bis e art. 27, commi 1 ed 1 bis, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione al diniego di protezione umanitaria secondo la previgente disciplina, malgrado il percorso di integrazione positivamente avviato in Italia dal richiedente, con il conseguimento di una regolare occupazione a seguito di un serio percorso formativo, a prescindere dalla entità della retribuzione, e la vicenda della genitorialità, indicativa, a prescindere dalla sua tutela D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3 (operante a tutela dell’interesse del minore), del processo di integrazione in Italia, in assenza di una seria indagine sulla compromissione dei diritti fondamentali in Nigeria.

2. La censura è infondata.

Il ricorrente censura il rigetto della richiesta di protezione umanitaria, lamentando che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato il serio percorso di integrazione avviato in Italia (ove ha trovato una regolare occupazione, all’esito di un tirocinio formativo) e non avrebbe correttamente vagliato la condizione di particolare vulnerabilità cui sarebbe esposto il richiedente, in caso di rientro nel Paese, sia per le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate in Nigeria sia per essere il richiedente ormai privo lì di legami famigliari, mentre egli ha legami in Italia, avendo avuto un figlio, a dimostrazione ulteriore del processo di integrazione maturato in Italia ed a prescindere dalla tutela detta dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31.

Ora il Tribunale ha ritenuto che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali, non potendo giustificare la concessione della protezione la mera aspirazione a condizioni di vita o lavorative migliori.

In relazione poi alla circostanza, esaminata dal Tribunale, relativa al legame famigliare in Italia, avendo egli dedotto di avere avuto un figlio, occorre rilevare che essa non risulta decisiva.

La permanenza sul territorio nazionale del genitore affidatario nell’interesse del minore è assicurata, anzitutto, dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, norma che prevede che, in relazione all’espulsione di un minore straniero, il provvedimento possa essere adottato solo a condizione che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del Questore, dal Tribunale per i minorenni; quanto al genitore, l’art. 31, prevede che il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, possa autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico.

Nè, per quanto dedotto, ci si trova in presenza di una situazione di vulnerabilità tipizzata (cfr. Cass. 18540/2019), ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2 bis o del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h-bis), (come modificato ad opera dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1), del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142), non trattandosi di genitore singolo con figlio minore (il minore, a detta del ricorrente, vive infatti in Italia con la madre).

Neppure può rilevare, nel presente giudizio, ai fini della verifica della sussistenza dei “seri motivi” fondanti la richiesta di protezione umanitaria, una situazione di vulnerabilità dello straniero non tipizzata correlata al “legame famigliare”, in quanto il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente, anche in questa sede di legittimità, di avere avuto un figlio in Italia, senza null’altro specificare.

Inoltre, il richiedente non allega alcun altra specifica situazione di vulnerabilità, allegata nel merito e non esaminata dal Tribunale.

In riferimento al percorso di integrazione avviato in Italia, tale elemento da solo non consentirebbe di addivenire alla chiesta protezione umanitaria. Invero, è stato infatti chiarito che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di “seri motivi”, non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore (prima della Novella di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018), cosicchè essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, “perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al cit. D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

In conclusione, la sproporzione tra i due contesti di vita non possiede di per sè alcun rilievo, salvo emerga che essa ha determinato specifiche ricadute individuali, distinte da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti dal medesimo ambito territoriale.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nelle recenti sentenze nn. 29459 e 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria “.

In definitiva, il carattere “aperto” dei motivi di accoglienza tutelati con la protezione umanitaria non fa venir meno la necessità dell’effettivo riscontro di una situazione di vulnerabilità che non può non partire dalla situazione del Paese di origine del richiedente, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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