Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23855 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9987-2011 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIORGIO

BAGLIVI 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO BLASI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO ALVISI giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI REGGIO EMILIA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 30/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

PARMA, depositata il 22/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il resistente l’Avvocato MARCHINI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. F.A. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 9/12/09 del 22 febbraio 2010 con la quale la commissione tributaria regionale Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, ha ritenuto legittimo – sebbene per il minor importo stabilito dalla sentenza di primo grado – l’avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale, notificatogli dall’agenzia delle entrate a titolo di rettifica (euro 220/mq.) del valore dichiarato (euro 70,72/mq.) di un terreno edificabile non urbanizzato sito in (OMISSIS), e da lui venduto nel maggio 2005.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto congruo il valore medio stabilito dal primo giudice (euro 150,00/mq.) sulla base delle caratteristiche dell’area e della comparazione con un altro atto di trasferimento di terreno similare.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

In data 4 ottobre 2016 il difensore del ricorrente ha depositato certificato di morte 5 novembre 2013 del F., nonchè comunicazione Equitalia di annullamento parziale 23 settembre 2014 del ruolo emesso a suo carico.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso il F. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52; per avere la commissione tributaria regionale erroneamente preso in considerazione, ai fini della determinazione del valore commerciale dell’area, il terreno nella sua intera superficie fondiaria (mq. 2828), invece che nella sola superficie utile (mq. 282,80) rinvenibile dall’indice di edificabilità (0,10 mq/mq).

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dei medesimi articoli sotto il profilo della considerazione comparativa di un solo rogito, peraltro relativo ad un terreno rientrante in area di trasformazione ambientale differente e, per giunta, indicato in atto con una superficie utile non corretta, a causa di un’errata indicazione da parte del notaio rogante.

Con il terzo motivo viene dedotta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; per non avere la commissione tributaria regionale esplicitato le ragioni per cui non aveva ritenuto applicabile, nella specie, il criterio della superficie utile invece di quello della superficie fondiaria totale.

p. 3. Si osserva che la documentazione come sopra depositata dal difensore del ricorrente è rilevante ai fini della decisione.

Ciò va detto non per l’avvenuto decesso del ricorrente nel corso del presente giudizio di legittimità (di per sè estraneo, per la sua natura e struttura, ad ipotesi di interruzione per morte della parte ex art. 300 c.p.c., come più volte ribadì o da questa corte: da ultimo con sent. n. 1757/16), ma per l’avvenuto annullamento parziale del ruolo.

Questo provvedimento, in particolare, impone di verificare se l’annullamento genericamente riferito dalla parte all'”oggetto dell’impugnazione” – abbia estinto totalmente la pretesa impositiva.

Aspetto che non può evincersi dalla mera disamina del provvedimento stesso, anche in ragione della apparente divergenza tra importi annullati e valore dell’imposizione dedotta nel presente giudizio.

Solo all’esito di tale verifica – implicante un’indagine di ordine fattuale demandabile al giudice di merito – sarà possibile stabilire “sè ed in quale misura” sussista tuttora materia di contesa tra le parti.

Ne segue la necessità di cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale Emilia Romagna, la quale riconsidererà la fattispecie alla luce delle conseguenze dell’annullamento parziale in oggetto; pronunciando altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

– Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale Emilia Romagna;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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