Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23853 del 23/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23853
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –
Dott. ZOSO Liana – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 15001/12 proposto da:
P.A., P.S., P.F.,
Pr.Gi.Lu., Pr.An., Pr.Lu., Pr.Do.,
Pr.Ma., in proprio e quali eredi di pr.al., e
M.A., elettivamente domiciliati in Roma, Viale Parioli n.
44, presso lo Studio dell’Avv. Rosario Siciliano, rappresentati e
difesi dall’Avv. Luigi Lombardi, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– intimato –
avverso la sentenza n. 31/04/11 della Commissione Tributaria
Regionale della Calabria, depositata il 15 giugno 2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18
ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Paolo Marchini, per la controricorrente;
udito il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Il Collegio autorizza la motivazione semplificata, non essendo necessaria alcuna attività nomofilattica.
2. Con l’impugnata sentenza n. 31/04/11 depositata il 15 giugno 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Calabria respingeva l’appello proposto da M.A. e altri avverso la decisione n. 208/11/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza che – in parziale accoglimento del ricorso proposto dai medesimi contribuenti avverso l’avviso di accertamento che aveva rettificato ai fini dell’imposta sulle donazioni il valore di tre terreni – determinava il valore di ciascuno di essi nella misura di Lire 30.000.000.
3. La CTR spiegava la conferma della prima decisione osservando che “il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio non comportava un automatico annullamento dell’atto impositivo, competendo al giudice tributario “un certo potere di estimazione in forza del quale potevano rettificarsi in via equitativa i valori accertati dall’Amministrazione” e sulla scorta del quale potere riteneva di “non aver motivo di discostarsi da quanto statuito dai primi giudici”.
4. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, cui l’Ufficio resisteva con controricorso, mentre l’intimato Ministero non si costituiva.
5. Il ricorso per cassazione è stato notificato anche al Ministero dell’Economia Finanze che come noto con decorrenza dal 1 gennaio 2001 ha perduto la capacità di stare in giudizio ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, istitutivo dell’Agenzia delle Entrate (Cass. sez. trib. n. 22992 del 2010; Cass. sez. trib. n. 9004 del 2007), consegue pertanto la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del MEF.
6. Con l’unico motivo di ricorso i contribuenti denunciavano “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1002, art. 7 nonchè D.P.R. n. 634 del 1972, artt. 48 e 49, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, in sintesi addebitando alla CTR di “aver fatto ricorso al potere estimativo sic et simpliciter proprio per sopperire alle lacune probatorie dell’Amministrazione.
Il motivo è inammissibile perchè cumula vizi tra loro antitetici lasciando alla Corte – in contrasto con il carattere a critica vincolata del mezzo – di scegliere la corretta doglianza e con ciò impedendo l’esercizio nomofilattico tipico che ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, è fondato sulla precisa indicazione dei motivi per i quali può chiedersi la cassazione di un provvedimento (Cass. sez. 1 n. 21611 del 2013; Cass. sez. 1 n. 19443 del 2011).
7. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della sola parte costituita e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna le contribuenti, in solido tra loro, a rimborsare all’Ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 5.200,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016