Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23853 del 15/11/2011
Cassazione civile sez. II, 15/11/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 15/11/2011), n.23853
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELL’ORSO 80, presso la dott.ssa CONSIGLIO VISCO MARIGLIANO
MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato VIGGIANO FILIPPO;
– ricorrente –
contro
P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMBA DI
NERONE 16, presso lo studio dell’avvocato LA RANA IDA, rappresentato
e difeso dall’avvocato LA RANA RENATO;
– controricorrente –
e contro
C.A.M., CO.AN., SANT’AGNELLO
COSTRUZIONI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
CO.GI.BA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2676/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 04/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/07/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che visto l’art. 375 c.p.c., chiede
che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari
l’inammissibilità del ricorso, con le statuizioni di legge. Il Dott.
Libertino Alberto RUSSO, presente, lette le conclusioni nulla oppone.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che C.G. ha proposto avverso la sentenza n. 2676/06 pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli il 4.9.2006 ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso E. P.;
che con ordinanza 23.9.2010, debitamente comunicata, questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di An., A.M. e Co.Gi.Ba., concedendo all’uopo il termine perentorio di gg. 60 dalla comunicazione del provvedimento;
che nel termine anzi detto non risulta essere stato depositato l’atto d’integrazione;
ritenuto che, pertanto, ai sensi dell’art. 331, cpv. c.p.c. la proposta impugnazione debba essere dichiarata inammissibile;
su conformi conclusioni scritte del Procuratore generale, visto l’art. 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011