Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23853 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. II, 15/11/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 15/11/2011), n.23853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELL’ORSO 80, presso la dott.ssa CONSIGLIO VISCO MARIGLIANO

MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato VIGGIANO FILIPPO;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMBA DI

NERONE 16, presso lo studio dell’avvocato LA RANA IDA, rappresentato

e difeso dall’avvocato LA RANA RENATO;

– controricorrente –

e contro

C.A.M., CO.AN., SANT’AGNELLO

COSTRUZIONI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

CO.GI.BA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2676/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che visto l’art. 375 c.p.c., chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari

l’inammissibilità del ricorso, con le statuizioni di legge. Il Dott.

Libertino Alberto RUSSO, presente, lette le conclusioni nulla oppone.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Premesso che C.G. ha proposto avverso la sentenza n. 2676/06 pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli il 4.9.2006 ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso E. P.;

che con ordinanza 23.9.2010, debitamente comunicata, questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di An., A.M. e Co.Gi.Ba., concedendo all’uopo il termine perentorio di gg. 60 dalla comunicazione del provvedimento;

che nel termine anzi detto non risulta essere stato depositato l’atto d’integrazione;

ritenuto che, pertanto, ai sensi dell’art. 331, cpv. c.p.c. la proposta impugnazione debba essere dichiarata inammissibile;

su conformi conclusioni scritte del Procuratore generale, visto l’art. 375 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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