Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23853 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.11/10/2017),  n. 23853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8182-2012 proposto da:

C.V., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50/A, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO MARIA FERRARI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6613/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/01/2012 R.G.N. 3999/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 27.1.2012 la Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale della medesimà sede, ha respinto la domanda di C.V., dipendente del Comune di Napoli con mansioni di giardiniere, proposta per l’accertamento del diritto al pagamento dell’indennità di lavaggio tute ed al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall’inadempimento del datore di lavoro.

Per la cassazione il C. propone ricorso sulla base di un motivo e il Comune di Napoli resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ampia esposizione il ricorrente deduce l’inaccettabile superamento del termine ragionevole di durata del processo, considerato che il ricorso in appello è stato depositato il 29.4.2008, la causa è stata trattata all’udienza del 12.5.2011 con rinvio per la discussione all’udienza del 27.10.2011 e con deposito della motivazione della sentenza in data 27.1.2012. Il ricorso per cassazione si conclude chiedendo l’accertamento della violazione dell’art. 6 CEDU e la condanna del Ministero della Giustizia alla complessiva somma di Euro 2.100,00; il ricorso è stato notificato al Comune di Napoli.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto è mancante del tutto dell’esposizione dei motivi di censura della sentenza impugnata (come richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 4).

Questa Corte ha più volte affermato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (cfr. ex multis Cass. n. 19959 del 22/09/2014, n. 16763 del 27/11/2002).

Nel caso di specie, il ricorso, esposto l’oggetto della controversia (indennità per lavaggio tute) e riassunto l’esito e la durata dei gradi di merito, invoca l’applicazione della L. n. 89 del 2001 ed illustra i parametri per valutare l’eccessiva durata del processo nonchè i criteri economici per determinare il danno subito, senza formulare alcuna critica alla sentenza impugnata.

3. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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