Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23852 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26632-2012 proposto da:

R.M., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

FABRIZIO GRANATA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/3/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SAL11RNO del 13/02/2012,

depositata il 29/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

R.M., esercente la professione di medico odontoiatra, ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale la CTR Campania, rigettando l’appello del contribuente, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanze di rimborso IRAP relative agli anni dal 2002 al 2006. La CTR ha ritenuto che l’esercizio dell’attività di medico convenzionato insieme a quella di odontoiatria, correlata alla disponibilità di uno studio e ad attrezzatura di notevole valore, all’ausilio di collaboratori e alla corresponsione di compensi a terzi giustificava l’obbligo fiscale a carico del contribuente, non avendo il contribuente fornito la prova contraria.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e sono entrambi fondati.

Va rammentato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte – sentenza n. 9451/2016 e Cass. S.U. -“con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dì organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Orbene. la sentenza impugnata non si è attenuta ai superiori principi, avendo omesso di valutare l’incidenza delle spese e dei costi sostenuti rispetto all’attività medico-professionale espletata dal contribuente, al fine di verificare la loro eventuale eccedenza, da valutare rispetto quod prerumque accidit ed in relazione alla specifica professione svolta dalla parte contribuente.

Siffatto accertamento al quale il giudice di merito era tenuto è stato totalmente tralasciato, in tal modo determinando l’erroneità della decisione impugnata che, in accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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