Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23852 del 11/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.11/10/2017), n. 23852
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4307-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
– ricorrente –
contro
G.I., I.M.A., N.F.,
M.F., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE TRASTEVERE
244, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FASSARI, che li
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 9422/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 03/02/2011 R.G.N. 313/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/05/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per estinzione per rinuncia;
udito l’Avvocato MASSIMO BACCHETTI (Avvocatura Generale dello Stato).
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 3.2.2011 la Corte di appello di Roma ha dichiarato improseguibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso G.I., M.F., I.M.A., N.F. per mancato rinnovo della notifica dell’atto di appello.
2. Per la cassazione l’Agenzia delle Dogane propone ricorso fondato su tre motivi. Gli originari ricorrenti si difendono con controricorso. All’udienza, prima dell’inizio della relazione, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, non notificato a controparte, assente.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denunzia “vizio di contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” avendo, la sentenza impugnata, trascritto di aver concesso termine per provvedere al rinnovo della notifica dell’atto di appello all’udienza del “18.6.2010” e di aver fissato termine per l’incombente sino all’ “1.2.2010”, con rinvio all’udienza del “18.2.2010”.
2. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 141 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo trascurato, la Corte distrettuale, che la notifica dell’atto di appello (effettuata presso il domicilio indicato dai lavoratori nella fase di primo grado) era valida a fronte della mancata comunicazione, da parte del domiciliatario, del trasferimento dello studio ad altro indirizzo.
3. Con il terzo motivo si denunzia omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo, la Corte distrettuale, omesso la verifica della relata di notifica dell’atto di appello nei confronti di N.F., risultando “irreperibile” il destinatario (e non “trasferito” come nelle relate di notifica concernenti gli altri lavoratori).
4. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa manifestato con la rinuncia al ricorso.
In assenza di accettazione della rinuncia da parte della controparte, le spese di lite – in base al principio della soccombenza virtuale – vanno poste a carico del rinunziante, dovendosi ritenere il ricorso inammissibile.
Invero, rilevato che la violazione di norme processuali è ricondotta, in ricorso, alla fattispecie dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (anzichè al motivo di cui al n. 4), le censure sono prospettate con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto dei verbali di udienza, l’ordinanza di concessione del termine per il rinnovo della notifica dell’atto di appello e la relata di notifica dell’atto di appello, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).
Invero, non sono state prodotte le relate di notifica dell’atto di appello, mentre la trascrizione dei verbali di udienza – effettuata dal controricorrente – consente di verificare il mero errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, dovendosi leggere la data del “18.6.2010” come “18.6.2009”, prima udienza di trattazione durante la quale l’Agenzia delle Dogane appellante – in difetto di costituzione della parte appellata – ha chiesto termine per rinnovo della notifica non andata a buon fine e il collegio ha concesso termine entro l’1.2.2010 e rinvio all’udienza del 18.2.2010.
D’altra parte, nell’ipotesi di atto non notificato per trasferimento dello studio legale di elezione del domicilio, la questione della conoscenza o della conoscibilità del vero recapito del domiciliatario spiega rilevanza in ordine all’individuazione delle modalità con le quali la notificazione stessa deve essere rinnovata, ma non tocca la necessità che tale rinnovazione debba essere eseguita entro la scadenza del termine perentorio fissato dal giudice.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017