Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23851 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 29/10/2020), n.23851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9900/2016 proposto da:

Hyera Software S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Stracuzza Giuseppe, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Nomi Corporation, già Brickstream Corporation, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

delle Quattro Fontane n. 15, presso lo studio dell’avvocato

Scapicchio Claudia, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Sterpi Massimo, giusta procura speciale per Notaio

M.N. O dello Stato della Georgia con Apostille dell’11.5.2016;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso l’ordinanza n. 746/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, del

10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/09/2020 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

LA CORTE:

 

Fatto

OSSERVA

1. – Con ordinanza del 10 febbraio 2020, la Corte di appello di Milano dichiarava efficace in Italia la sentenza di condanna al pagamento per Dollari 1.016.641,40 emessa il 16 aprile 2015 dalla United States District Court for Northern District of Georgia – Atlanta Division in esito al procedimento instaurato da Nomi Corporation nei confronti di Hyera Software s.r.l.. La Corte di Milano, per quanto qui rileva, riconosceva che i diritti di difesa fondamentali risultavano essere stati rispettati secondo la legge nazionale processuale applicabile e che le differenze denunciate dalla resistente Hyera Software con riguardo alla regolamentazione processuale dei termini per la notifica delle udienze di rinvio e, in particolare, del procedimento in absentia, non rilevavano ai fini dell’esame dell’eventuale contrarietà della pronuncia all’ordine pubblico internazionale: risultava, infatti, che la società italiana aveva regolarmente ricevuto il primo atto di notifica della citazione in giudizio e che il suo difensore aveva poi rinunciato al mandato, sicchè il giudizio stesso, “previa ammonizione da parte della Corte (statunitense) alla parte convenuta di munirsi di difensore, (era) proseguito in absentia secondo le regole processuali dello Stato della Georgia (U.S.A.) senza alcun sostanziale pregiudizio per il diritto di difesa”.

2. – Contro tale pronuncia ricorre per cassazione la società Hyera Software facendo valere due motivi; resiste con controricorso Nomi Corporation, che ha pure svolto ricorso incidentale condizionato: pure questo è articolato in due motivi.

3. – Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione della L. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. b) e lett. g). Rileva la ricorrente che, a seguito della rinuncia del difensore, era rimasta priva dell’assistenza legale ed era stata pertanto invitata alla nomina di un nuovo difensore: tale invito non era stato tuttavia portato a conoscenza della ricorrente, la quale, quindi, non aveva potuto esercitare il proprio diritto di difesa. Il giudice distrettuale si era limitato ad affermare che, stante la notifica dell’atto di citazione, la comunicazione dei successivi rinvii non rilevava ai fini della contrarietà all’ordine pubblico internazionale: osserva la ricorrente come la comunicazione dovesse avere ad oggetto la circostanza per cui il procedimento sarebbe proseguito in contumacia, con la conseguenza che “il primo atto di costituzione in giudizio di Hyera (poteva) ritenersi addirittura invalido”. Assume ancora la società istante che la mancanza della nuova costituzione aveva reso inefficace la presenza della parte nel giudizio, il quale si era concluso qualche mese dopo con la pronuncia di una sentenza contumaciale.

Il secondo mezzo oppone, ancora, la violazione della L. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. b) e lett. g); lamenta, inoltre, la violazione dell’art. 292 c.p.c.. Viene rilevato che la sentenza non era stata mai notificata ad essa ricorrente, per modo che la medesima non aveva potuto predisporre alcuna idonea impugnazione. Viene invocato, al riguardo, il principio per cui la sentenza deve essere notificata personalmente al contumace ed è osservato come la relativa questione, pur fatta valere in giudizio avanti alla Corte di appello con la memoria di costituzione, non fosse stata presa in esame dal detto giudice.

Il primo motivo di ricorso incidentale condizionato prospetta la violazione dell’art. 702 bis c.p.c.. Deduce Nomi Corporation che la controparte avrebbe dovuto costituirsi avanti alla Corte di appello almeno 10 giorni prima dell’udienza; in conseguenza, le eccezioni relative alla asserita carenza di notifica avrebbero dovuto essere sollevate entro quel termine. Assumeva quindi rilievo la tardività della costituzione della ricorrente e la correlata improponibilità delle richiamate eccezioni.

Col secondo motivo di ricorso incidentale viene denunciata la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 101 c.p.c.. La società che impugna si limita a dedurre che ove si fosse reso necessario verificare che Hyera aveva ricevuto la notifica dell’avviso relativo alla continuazione del processo gli Stati Uniti in sua contumacia e in assenza di nomina del nuovo difensore, si sarebbe dovuto consentire ad essa istante, in sede di rinvio, di produrre in giudizio la prova della detta notificazione.

4. – In prossimità dell’udienza è intervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione da parte di Hyera Software; la rinuncia è stata accettata da Nomi Corporation.

5. – La rinuncia importa l’estinzione del giudizio e l’adesione ad essa operata da parte di Nomi Coorporation esclude la condanna della società rinunciante al pagamento delle spese processuali (art. 391 c.p.c., comma 4).

In presenza della declaratoria di estinzione non deve farsi luogo all’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).

PQM

La Corte:

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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