Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23851 del 23/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23851
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –
Dott. ZOSO Liana – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 17139/11 proposto da:
Equitalia Polis S.p.A., in persona del delegato dell’Amministratore
che gli ha conferito i poteri, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Premuda n. 1/A, presso lo Studio dell’Avv. Roberto Diddoro,
rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Polisi, giusta delega in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Società Cooperativa Edilizia T.E. a r.l., in persona del
suo Commissario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla
Via Pelagio Primo n. 10, presso lo Studio dell’Avv. Antonietta
Centomiglia, rappresentata e difesa dall’Avv. Gennaro Belvini,
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 136/52/10 della Commissione Tributaria
Regionale della Campania, depositata il 10 maggio 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18
ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del quarto
motivo di ricorso e assorbiti gli altri.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Il Collegio autorizza la motivazione semplificata, non essendo necessaria alcuna attività nomofilattica.
2. Per quanto rimasto d’interesse con l’impugnata sentenza n. 136/52/10 depositata il 10 maggio 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Campania pronunciando sull’appello proposto da Equitalia Polis S.p.A. – in parziale riforma della decisione n. 195/40/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso promosso dalla Società Cooperativa T.E. a r.l. la quale ultima assieme all’intimazione di pagamento n. (OMISSIS) aveva impugnato le cartelle esattoriali poste alla base dello stessa – accertava che una parte delle cartelle era stata invece correttamente notificata.
3. Il Concessionario proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui la contribuente resisteva con controricorso.
4. Con il primo motivo di ricorso il Concessionario denunciava “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”, deducendo che la CTR non aveva dato sufficiente conto delle ragioni per cui aveva ritenuto impugnabile l’intimazione di pagamento nonostante il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, non lo consentisse.
Il motivo è inammissibile perchè con lo stesso si censura non una inidonea motivazione circa l’accertamento di esistenza o inesistenza di un fatto controverso e decisivo e bensì un’insufficiente motivazione giuridica circa la possibilità di proporre ricorso avverso l’impugnata intimazione di pagamento. Un’insufficiente motivazione giuridica che in effetti è irrilevante. E questo perchè il ridetto difetto di argomentazione giuridica può venire in rilievo solamente sotto il profilo della violazione di legge – nella concreta fattispecie sotto il profilo della violazione del cit. D.Lgs. n. 546, art. 19, comma 3 – tanto è vero che se la sentenza è conforme a diritto la inesatta o insufficiente motivazione giuridica deve essere da questa Corte semplicemente corretta o integrata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4 (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005).
5. Con il secondo motivo di ricorso il Concessionario denunciava “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 (art. 360 c.p.c., n. 3)”, deducendo che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’originario ricorso della contribuente perchè le cartelle erano già state in precedenza impugnate.
Il motivo è in primo luogo inammissibile perchè difetta di autosufficienza atteso che in ricorso non viene precisato se il giudizio sulle prodromiche cartelle si sia concluso e in che modo – per es. con un giudicato favorevole o sfavorevole da cui potrebbe dipendere l’esito del presente e in secondo luogo è comunque infondato perchè nella sostanza la contribuente ha con l’intimazione impugnato il ruolo a cagione della nullità delle cartelle discendente dalla dedotta nullità di notifica delle stesse (Cass. sez. un. n. 19704 del 2015).
6. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”, il Concessionario lamentava la genericità ecc. della motivazione della CTR con riferimento all’accertamento della nullità della notifica di parte delle cartelle per cui è processo.
6.1. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), (art. 360 c.p.c., n. 3)”, il Concessionario addebitava alla CTR una “generica argomentazione resa con riferimento alle dodici notifiche delle cartelle di pagamento ritenute invalide”.
6.2. In disparte ogni altra questione circa l’ammissibilità dei motivi come formulati, gli stessi sono ad ogni modo preliminarmente inammissibili per difetto di autosufficienza causa la mancanza di trascrizione delle notifiche delle cartelle in contestazione e altresì causa la mancanza di indicazione circa il tempo e il luogo della loro produzione processuale (Cass. sez. 3, n. 12970 del 2011; Cass. sez. lav. n. 17424 del 2005).
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte respinge il ricorso; condanna il Concessionario a rimborsare alla contribuente le spese processuali, queste liquidate in Euro 7.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfetarie e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016