Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23851 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. II, 15/11/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 15/11/2011), n.23851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.B. (OMISSIS), G.A.

(OMISSIS), G.F. (OMISSIS), G.D.

(OMISSIS), G.C. (OMISSIS), G.

L. (OMISSIS), tutti eredi della zia GI.LI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PADOVA 77, presso lo studio

dell’avvocato TOTANI FRANCO, rappresentati e difesi dall’avvocato

LEONE FRANCO;

– ricorrenti –

contro

D.S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato DE

DOMINICIS ROMOLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DE DOMINICIS TOMMASO;

– controricorrenti –

e contro

GI.GI. (OMISSIS), GI.FR.;

– intimati –

avverso la sentenza non definitiva n. 3834/2000 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 30/11/2000 e la sentenza definitiva n. 4380/06

depositata il 17/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato LEONE Franco, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DE DOMINICIS Romolo, difensore della resistente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Gi., L., B. e Gi.Fr., gli ultimi due anche quali procuratori di Pi., Ro., Li. e G.C., con atto di citazione notificato il 13 gennaio 1984, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma C. D.S., chiedendo di essere dichiarati eredi legittimi di Li.

G., deceduta il (OMISSIS), il cui patrimonio, costituito da tre appartamenti in (OMISSIS), un deposito bancario, un conto corrente ed il contenuto di una cassetta di sicurezza, da loro rivendicato, era posseduto dalla convenuta, qualificatasi erede universale per effetto del testamento olografo pubblicato il 23 novembre 1983, che gli attori dichiararono di non riconoscere.

La D.S., costituitasi in giudizio, chiese, previa verificazione della scrittura, la declaratoria della sua qualità di erede testamentaria, il rigetto delle domande attoree e il risarcimento del danno.

Nel giudizio intervennero A. e G.F., figlie di E., fratello premorto di Li., che aderirono alle domande degli attori.

Il Tribunale, all’esito di consulenza grafologica, ritenuto aprocrifo il testamento, dichiarò eredi legittimi di Gi.Li. gli attori e le intervenienti, rigettando le altre domande.

2. – La sentenza fu impugnata da D.S.C.. Si costituirono nel giudizio, oltre a Gi.Fr., Gi., L. e G.B., quest’ultimo anche quale procuratore di G.D., figlio di P. e di A., i quali tutti proposero appello incidentale.

Con sentenza non definitiva depositata il 30 novembre 2000, la Corte d’appello di Roma risolse le questioni pregiudiziali e di rito, e le eccezioni sollevate dall’appellante, rimettendo la causa sul ruolo per il rinnovo della consulenza grafologica.

3. – Quindi, con sentenza definitiva depositata il 17 ottobre 2006, la Corte d’appello capitolina, in riforma della sentenza impugnata, dichiarò D.S.C. erede universale di Gi.Li. in forza del predetto testamento olografo. Premesso che era ad essa precluso il riesame delle statuizioni sulle eccezioni di rito, attinenti alla legittimazione delle parti appellate e alla loro posizione processuale nel giudizio, in cui, pertanto, C., L., P. e Gi.Ro. erano stati dichiarati assenti, e che l’oggetto della decisione rimaneva circoscritto alla questione della autografia del testamento olografo di Gi.Li., osservò la Corte di merito che la consulenza tecnica redatta dal perito nel giudizio di appello aveva concluso nel senso della autografia della scheda testamentaria e della sua sottoscrizione, e che l’elaborato redatto a chiarimento e risposta alle note critiche del perito di parte appellata aveva confermato tali conclusioni, ritenute dalla Corte stessa condivisibili.

L’elaborato muoveva dalla considerazione della integrità del testo, non manipolato nè alterato, dalla mancanza di cancellazioni e abrasioni, e rilevava l’assenza di tracce di arresti o riprese, rivelatrice di un’unica provenienza. La verifica procedeva con l’esame dei dati fondamentali della scrittura, che enucleava una serie di caratteristiche, e delle singole lettere, nelle quali individuava marcate personalizzazioni, esprimendo un giudizio sulla personalità grafica dell’autore. La consulenza esaminava, poi, secondo lo stesso metodo e gli stressi criteri, le scritture di comparazione, comprendenti un arco di tempo superiore al trentennio, e provenienti da atti di natura diversa, giungendo alla conclusione della identità della grafia a quella espressa con la scheda testamentaria.

Tale giudizio fu condiviso dalla Corte capitolina per lo scrupolo dell’indagine, per il supporto scientifico di cui essa era dotata, per la dovizia di argomentazioni esplicative. Il giudice di secondo grado sottolineò altresì che la tesi del perito di parte, secondo la quale la lentezza dello scritto e la chiarezza della grafia sarebbero state altrettanti indici di imitazione, cedeva all’argomentazione del c.t.u. che faceva leva sull’assenza di salti qualitativi, anomalie o discrepanze nel tracciato per escludere ogni discontinuità rivelatrice di imitazione. Ed anche le diversità, rilevate nelle note critiche del perito di parte, in alcuni dei caratteri della scheda rispetto alle scritture di comparazione trovavano spiegazione nelle diversità proprie di tutte le scritture anche nel medesimo contesto grafico.

La Corte rigettò poi, siccome carente di prova, la domanda risarcitoria proposta dalla D.S..

4. – Per la cassazione di tale sentenza, e della sentenza parziale che la aveva preceduta, hanno proposto ricorso B., L., D., C., A. e G.F. sulla base di quattro motivi. Ha resistito con controricorso la D. S..

Questa Corte ha ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti di Gi.Gi. e degli eredi di Gi.Li., parti del processo. I ricorrenti, premesso che eredi di Li.

G. sono i nipoti, e cioè essi stessi, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nonchè Fr.

G., alla quale era già stato notificato il ricorso introduttivo, e Gi.Gi., nei cui confronti è stata disposta la integrazione del contraddittorio, si sono costituiti anche come eredi della stessa Li..

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve, preliminarmente, esaminarsi la eccezione di improcedibilità del ricorso per difetto di procura da parte di G.F. e per mancanza di integrità del contraddittorio siccome non notificato nè a Gi.Gi., parte in entrambi i gradi del giudizio di merito, nè agli eredi di Gi.Li..

2.1. – La eccezione risulta infondata.

2.2. – Come riferito nella parte narrativa, a seguito di ordinanza, emessa da questa Corte alla udienza del 9 giugno 2010, di integrazione del contraddittorio nei confronti di Gi.Gi.

e degli eredi di Gi.Li., cui è stata data esecuzione nei termini di legge, tutti i ricorrenti, ivi compresa G.F. (che ha anch’essa rilasciato procura speciale), si sono costituiti anche come eredi di Li., mentre Gi.Gi. non si è costituito.

3. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta la omessa motivazione in ordine alle ragioni che avevano indotto la Corte capitolina alla effettuazione di una nuova consulenza tecnica di ufficio, ragioni che, nella sentenza non definitiva del 30 novembre 2000, sono individuate nei rilievi critici del c.t.p. dell’appellante alla consulenza tecnica di ufficio, concretizzantisi, tra l’altro, nella contestazione di realtà fattuali ritenute esistenti dai consulenti tecnici di ufficio, e smentite dal c.t.p..

I ricorrenti censurano la mancata indicazione, nella sentenza, di tali realtà fattuali richiamate nella citata sentenza senza alcun cenno che ne consentisse la individuazione.

4.1. – La doglianza non risulta meritevole di accoglimento.

4.2. – Come ripetutamente affermato da questa Corte, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d’ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio di tale potere, con ordinanza emanata su istanza di parte o su iniziativa officiosa e revocabile ex art. 177 Cost., comma 2, non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 7622 del 2010, n. 26499 del 2009, n. 27247 del 2008).

Nella specie, la Corte di merito ha fatto buon governo di tale potere discrezionale, del cui esercizio ha fornito esaustiva motivazione, facendo riferimento alle osservazioni svolte dal ct. di parte appellante alle consulenze tecniche di ufficio, che si sostanziavano oltre che in diverse valutazioni dei medesimi segni grafici, anche in asserzioni di realtà fattuali ritenute esistenti dal c.t.u. – e come tali valutate per desumerne l’eterografia della scrittura – e non riconosciute dal c.t.p..

Tali considerazioni danno adeguatamente conto della scelta della Corte di merito di procedere ad una nuova consulenza tecnica di ufficio.

5. – Con la seconda censura si deduce la violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. Si contesta l’uso indebito da parte del c.t.u. di manoscritture comparative di natura privata, in contrasto con le precisazioni contenute nel quesito assegnatogli dal consigliere istruttore, uso maldestramente giustificato in considerazione di una pretesa insufficienza delle altre scritture di comparazione. La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: Viola l’art. 156 cod. proc. civ. il c.t.u. che utilizzi scritture di comparazione non autorizzate dal giudice.

6. – Con il terzo motivo si deduce la omessa motivazione su di un fatto decisivo. Presupposta, per le ragioni di cui al motivo illustrato sub 5, la nullità della relazione del c.t.u. per indebito uso di scritture non autorizzate, l’essere stata la medesima circostanza del tutto ignorata dalla Corte territoriale integrerebbe il vizio di carenza ed omessa motivazione su di un fatto decisivo.

7.1. – I due motivi, da esaminare congiuntamente avuto riguardo alla evidente connessione logico-giuridica esistente tra gli stessi, sono inammissibili.

7.2. – A prescindere dalla questione della inesatta individuazione della norma violata – questione sollevata dalla controcorrente, che ritiene trattarsi, se mai, nella specie, della violazione dell’art. 217 cod. proc. civ., in tema di verificazione delle scritture private, e non già dell’art. 156 c.p.c., invocato dai ricorrenti, che circoscrive i casi di rilevanza delle nullità degli atti del processo – , deve osservarsi che la doglianza relativa alla illegittima utilizzazione delle scritture di cui si tratta è tardiva. Essa, invero, avrebbe dovuto essere dedotta nella prima difesa successiva al deposito della consulenza: ciò in ossequio al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nel procedimento di verificazione della scrittura privata, la nullità della consulenza tecnica d’ufficio derivante dal fatto che il consulente si sia avvalso di scritture di comparazione non preventivamente indicate dal giudice (in mancanza di accordo delle parti) a norma dell’art. 217 c.p.c., comma 2, resta sanata ai sensi dell’art. 157 cod. proc. civ. se non dedotta dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza stessa (v., tra le altre, Cass.,sentt. n. 3009 del 2002, n. 385 del 1995, n. 1471 del 1988).

Nella specie, risulta, invece, che, come rilevato nel controricorso, nelle controdeduzioni alla c.t.u. proposte dal c.t. di parte G., erano stati svolti solo rilievi di merito sulle valutazioni del c.t.u., cui la difesa si era integralmente riportata nelle conclusioni, mentre solo con la comparsa conclusionale la stessa aveva per la prima volta avanzato generici rilievi sulla invalidità della c.t.u.

8. – Con la quarta censura si denuncia la carenza e contraddittorietà di motivazione. La Corte di merito avrebbe acriticamente recepito gli argomenti del c.t.u. Go., senza considerare fatti particolarmente significativi. In particolare, il giudice di secondo grado avrebbe trascurato il problema delle scritture di comparazione illegittimamente utilizzate dal predetto c.t.u., e del tentativo di costui di giustificare il proprio operato con il riferimento ad esigenze di esaustività dell’indagine e ad un inesistente accordo delle parti. Con riguardo, poi, ai giudizi tecnici riportati nella relazione, osservano i ricorrenti che la Corte di merito si sarebbe limitata all’esame della stessa, ignorando le altre relazioni fornite nel corso del processo dai diversi consulenti intervenuti, di ufficio e di parte. Si richiama, in particolare, la osservazione del c.t.p. di parte appellante Pe., che aveva definito la grafia della signora Gi. simile a quella di una persona analfabeta, in contrasto con il predetto c.t.u. – che pure aveva mostrato profonda considerazione dei rilievi del Pe.

– , il quale la aveva ritenuta evoluta, quale frutto di insegnamento scolastico, manualità superiore e padronanza di sè, oltre che costante ed omogenea, priva di aritmie e salti qualitativi, con ciò discostandosi anche dal convincimento di tutti gli altri consulenti, che, concordemente, avevano rilevato nelle scritture tentennamenti, pause, arresti, disgrafie, peraltro attribuite, a differenza del dott. Pe., alla non autografia del testamento de quo. I ricorrenti sottopongono ancora a critica la procedura seguita dal c.t.u., il quale aveva prima acclarato la provenienza da un’unica mano della scheda testamentaria e poi concentrato la sua analisi alla sola sottoscrizione. Quanto, poi, alla relazione del c.t.p. degli attuali ricorrenti, essa sarebbe stata esaminata in maniera del tutto superficiale dalla Corte di merito, che aveva contrapposto alla lentezza e chiarezza della grafia, segnalate dal predetto c.t.p. come indice di imitazione, l’assenza di salti qualitativi ed anomalie evidenziata dal c.t.u. come argomento di esclusione della discontinuità rivelatrice della imitazione: operazione, codesta, giuridicamente non corretta, attesa la diversità degli elementi rilevati dai due tecnici, che si collocano su piani diversi. Inoltre, il giudice di secondo grado avrebbe ignorato una serie di ulteriori osservazioni del c.t.p., oltre tutto successive ai chiarimenti forniti dal c.t.u., ciò che avrebbe dovuto indurre il giudice di secondo grado a pronunciarsi al riguardo, esponendo in modo specifico ed esauriente le ragioni della non condivisione di tali rilievi.

9.1. – La doglianza è inammissibile.

9.2. – Essa, infatti, per la prima parte ripropone il tema della invalidità della c.t.u. relativamente al quale si richiama quanto riferito sub 7.2.; per la parte residua, tende sostanzialmente ad ottenere un riesame delle risultanze di una valutazione di merito già operata, e adeguatamente motivata, dal giudice di secondo grado:

operazione inibita nella presente sede.

10. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese – che vengono liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza, e vanno, pertanto, poste a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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