Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23851 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.11/10/2017),  n. 23851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3750-2012 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO, (OMISSIS) (oggi Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutti

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA DI LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE DONATI 115, presso

lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA CAPONE rappresentata e

difesa dagli avvocati FRANCESCA TESTI, MARIA GIOVANNA CAPOCCIA,

giusta delega in atti;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

P.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2318/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/10/2011 R.G.N. 3788/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato GAETANA NATALE (Avvocatura Generale dello Stato).

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 17.10.2011 la Corte di appello di Lecce, riformando sul punto la pronuncia del Tribunale del medesimo luogo che aveva accertato lo stato di invalidità di P.M. e riconosciuto il relativo diritto all’iscrizione negli elenchi per il collocamento obbligatorio, ha accolto l’impugnazione proposta dalla Provincia di Lecce in ordine al regolamento delle spese di lite, ponendole esclusivamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

2. Avverso la sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali propongono ricorso affidato a due motivi. P.M. e l’Inps si difendono con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con entrambi i motivi di ricorso i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche sociali denunziano violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 1 e ss, L. n. 295 del 1990, art. 1 e ss., L. n. 537 del 1993, art. 1 e ss, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 2 e ss., D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130,L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 5, D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (convertito in L. n. 326 del 2003), D.L. n. 203 del 2005, art. 10, D.P.C.M. 30 marzo 2007, art. 5, artt. 75 e 91 c.p.c. (in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) avendo trascurato, la Corte distrettuale, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze è privo di titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso, essendo ormai la competenza in materia di accertamento degli stati di invalidità civile passata all’Inps.

2. Il ricorso è fondato.

Ai sensi del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10 convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248, nonchè del D.M. 30 marzo 2007, art. 5, comma 4, le competenze in materia di accertamento dell’invalidità civile, prima assegnate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state trasferite all’Inps, con decorrenza effettiva dalla data di adozione dei decreti attuativi.

Invero, il D.L. n. 203, art. 10 ha previsto il subentro dell’Inps nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile “già di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze”, con avvio effettivo dell’esercizio di tali funzioni alla data di adozione dei decreti da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri; a seguito dell’adozione del D.P.C.M. 30 marzo 2007, l’Inps è subentrato – a decorrere dal 1 aprile 2007 – nell’esercizio delle funzioni prima riservate al Ministero. Alla suddetta data, infatti, il contingente di personale appartenente al Ministero dell’Economia e delle Finanze in servizio presso le Commissioni mediche di verifica è stato trasferito all’Inps.

Il D.P.C.M. 30 marzo 2007 ha, inoltre, espressamente previsto (art. 5, comma 4) che “L’Inps subentra al Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorchè riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”

Sulla base della normativa in questione non vi può essere dubbio che in relazione alle controversie instaurate successivamente al 1 aprile 2007, come la presente, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non debba più essere ritenuto parte in causa, essendo subentrato al Ministero, anche in relazione a procedimenti amministrativi introdotti con domande precedenti, l’Inps, quale unico soggetto legittimato a resistere in giudizio.

Tale conclusione interpretativa è stata confermata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 80, comma 6, (entrato in vigore il 25.6.2008 e convertito nella L. n. 133 del 2008), secondo il quale “Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle Commissioni mediche di verifica, finalizzati all’accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonchè ai provvedimenti di revoca emessi dall’I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo, la legittimazione passiva spetta all’I.N.P.S. medesimo”.

Va, infine, rilevato che, con il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 20 (convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102), il legislatore ha modificato il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6, (convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248) sopprimendo ogni equivoco riferimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’organo di patrocinio legale dello Stato (Avvocatura dello Stato), esplicitando definitivamente l’intenzione di individuare nell’Inps l’unico soggetto legittimato passivo in tutte le controversie incardinate in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità.

3. La Corte d’appello è incorsa in errore in quanto, trattandosi di riconoscimento di uno stato di invalidità riconosciuto (con sentenza n. 4921/2009) dal Tribunale di Lecce con decorrenza 1.7.2006, ha ritenuto determinante, ai fini del regolamento delle spese di lite, che l’interessato avesse impugnato un provvedimento di insussistenza dello stato di invalidità emanato dalla Commissione di verificata facente capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze e che il legislatore avesse previsto (al D.L. n. 269 del 2003, art. 42) la veste di litisconsorte necessario del suddetto Ministero. La Corte distrettuale non ha, peraltro, considerato i provvedimenti legislativi emessi precedentemente alla data di proposizione del ricorso giudiziale (depositato dal P., presso il Tribunale, in data 9.7.2008) e innanzi citati, che hanno disposto il subentro dell’Inps al Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle controversie instaurate a decorrere dall’1 aprile 2007, ancorchè riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.

Di contro, va ritenuta sussistente la legittimazione passiva della Provincia, con riferimento al profilo della iscrizione negli elenchi speciali, incombenza di competenza di tale organo istituzionale, D.Lgs. n. 469 del 1997, ex artt. 2 e 4 che hanno conferito alle Regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento obbligatorio, le quali autorizzate dalle norme innanzi richiamate – hanno trasferito alle Province – per la Puglia, legge regionale n.76/1998 – le funzioni amministrative di tenuta delle liste dei lavoratori disabili. Tale assetto normativo è stato, inoltre, confermato dalla L. n. 68 del 1999, art. 6 e ss..

A fronte del quadro normativo delineato, nessuna responsabilità può essere rintracciata a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non doveva essere chiamato in giudizio dalla parte interessata ad ottenere un provvedimento di riconoscimento della propria invalidità, non essendo più titolare del rapporto processuale per le controversie in materia di invalidità civile.

Il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, incontra il limitè del giudicato posto che la questione non è stata esaminata dal giudice di prime cure nè ha formato oggetto di specifico motivo di appello (cfr. Cass. 22781/2014).

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con decisione nel merito, sul regolamento delle spese di lite; che – con riguardo al primo grado (pari a Euro 900,00 oltre accessori di legge, nonchè alle spese di CTU, da distrarsi) vanno poste a carico della Provincia di Lecce, e, con riguardo al giudizio di appello e al presente giudizio di legittimità, vanno compensate avuto riguardo alla difficoltà di individuazione del legittimato passivo a seguito della modifica del quadro normativo come innanzi esposta.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito pone a carico della Provincia di Lecce le spese del giudizio di primo grado; compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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