Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23850 del 23/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23850
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –
Dott. ZOSO Liana – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 17138/11 proposto da:
Equitalia Polis S.p.A., in persona del delegato dell’Amministratore
che gli ha conferito i poteri, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Premuda n. 1/A, presso lo Studio dell’Avv. Roberto Diddoro,
rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Polisi, giusta delega in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Società Cooperativa Edilizia T.E. a r.l., in persona del
suo Commissario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla
Via Pelagio Primo n. 10, presso lo Studio dell’Avv. Antonietta
Centomiglia, rappresentata e difesa dall’Avv. Gennaro Belvini,
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 135/52/10 della Commissione Tributaria
Regionale della Campania, depositata il 10 maggio 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18
ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del terzo
motivo di ricorso e assorbiti gli altri.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Non essendo necessaria alcuna attività nomofilattica, il Collegio autorizza la motivazione semplificata.
2. Per quanto rimasto d’interesse con l’impugnata sentenza n. 135/52/10 depositata il 10 maggio 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Campania pronunciando sull’appello proposto da Equitalia Polis S.p.A. – in parziale riforma della decisione n. 196/40/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso che la Società Cooperativa T.E. a r.l. aveva promosso contro l’avviso di iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS) perchè aveva ritenuto fondata “l’eccezione preliminare circa la carenza di notifica delle cartelle in quanto in altro giudizio era stata dichiarata “l’irritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali che pertanto erano state annullate – accertava che talune cartelle presupposto dell’impugnata iscrizione ipotecaria erano state invece correttamente notificate.
3. Il Concessionario proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la contribuente resisteva con controricorso.
4. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 (art. 360 c.p.c., n. 3)”, il Concessionario deduceva che le cartelle non potevano essere sindacate perchè le stesse erano state impugnate in altro giudizio e che pertanto la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso della contribuente.
Il motivo è in primo luogo inammissibile perchè difetta di autosufficienza atteso che in ricorso non viene precisato se il giudizio sulle prodromiche cartelle si sia concluso e in che modo – per es. con un giudicato favorevole o sfavorevole da cui potrebbe dipendere l’esito del presente e in secondo luogo è comunque infondato perchè proprio dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, si ricava che con l’iscrizione ipotecaria potevano essere impugnate le cartelle non notificate (Cass. sez. trib. n. 21123 del 2011).
5. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5, il Concessionario lamentava la genericità ecc. della motivazione della CTR con riferimento all’accertamento della nullità della notifica di parte delle cartelle prodromiche all’impugnata iscrizione ipotecaria.
5.1. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), (art. 360 c.p.c., n. 3)”, il Concessionario addebitava alla CTR una “generica argomentazione resa con riferimento alle dodici notifiche delle cartelle di pagamento ritenute invalide”.
5.2. In disparte ogni altra questione circa l’ammissibilità dei motivi come formulati, gli stessi sono ad ogni modo preliminarmente inammissibili per difetto di autosufficienza causa la mancanza di trascrizione delle notifiche delle cartelle in contestazione e altresì causa la mancanza di indicazione circa il tempo e il luogo della loro produzione processuale (Cass. sez. 3, n. 12970 del 2011; Cass. sez. lav. n. 17424 del 2005).
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte respinge il ricorso; condanna il concessionario a rimborsare alla contribuente le spese processuali, queste liquidate in Euro 10.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfetarie e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016