Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23850 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.11/10/2017),  n. 23850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 335-2012 proposto da:

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CONCA D’ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

DISCEPOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BARBARA SCHIADA’, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla

VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il

04/11/2011 R.G.N. 814/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLO FARESE per delega verbale Avvocato MAURIZIO

DISCEPOLO;

udito l’Avvocato ETTORE FIGLIOLIA (Avvocatura Generale Stato).

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza emessa all’udienza del 4.11.2011 la Corte di appello di Ancona, vista la mancata comparizione delle parti all’udienza fissata per il deposito della relazione peritale, dichiarava estinto il giudizio pendente tra M.A. e l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal M..

Per la cassazione di tale ordinanza ricorre il M. affidandosi ad un motivo, illustrato da memoria. Resistono l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze con controricorso

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 e 348 c.p.c., art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 per avere la Corte di appello, in presenza di inattività delle parti, omesso di fissare una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, ed avere invece dichiarato l’immediata estinzione della causa.

2. Il ricorso è fondato.

Occorre premettere che l’ordinanza collegiale con la quale viene dichiarata l’estinzione del giudizio ha il contenuto decisorio di una sentenza; in conseguenza, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza (cfr. Cass. n. 19124/2004; n. 8002/2009).

3. Come affermato da questa Corte, la disciplina dell’inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, nè i principi cui esso si ispira. Ne consegue che la mancata comparizione delle parti all’udienza di discussione non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, nella quale il ripetersi dell’indicato difetto di comparizione comporta la cancellazione della causa dal ruolo (Cass. n. 16358 del 2015, n. 5643 del 2009).

Come recentemente chiarito da Cass. n. 4721 del 2014, l’art. 181 c.p.c., comma 1, nel testo novellato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 50, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all’entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008.

Considerato che il giudizio in appello è stato incardinato nell’anno 2007, tale ultima novella non trova applicazione alla fattispecie in esame, la quale resta regolata dal testo dell’art. 181 c.p.c., comma 1, (cui rinvia l’art. 309 c.p.c.), come modificato dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534, che, ripristinando le previsioni di cui alla L. 14 luglio 1950, n. 581 (successivamente modificate dalla L. 26 novembre 1990, n. 353), ha ricollegato il provvedimento di cancellazione alla mancata comparizione a due udienze successive, con obbligo dei cancelliere di dare notizia del rinvio alle parti costituite.

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 32 del 2001, ha ritenuto legittima, in quanto non in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., la reintroduzione del testo della norma in vigore prima della modifica apportata dalla L. n. 353 del 1990 (la quale aveva stabilito che la mancata comparizione delle parti determinasse l’immediata cancellazione della causa dal ruolo). Nel disattendere i rilievi di incostituzionalità sollevati dal giudice a quo, secondo cui la norma darebbe luogo ad un adempimento (la necessità, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, di fissare una nuova udienza della quale la cancelleria deve dare avviso alle parti costituite) tale da non assicurare la ragionevole durata dei processi civili, il Giudice delle leggi, ribadendo un principio già in altre occasioni espresso, ha affermato che il legislatore, nel regolare il funzionamento del processo, dispone della più ampia discrezionalità, sicchè le scelte concretamente compiute sono sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli e che i lamentati inconvenienti di fatto derivanti dall’applicazione di norme non possono costituire unico fondamento di questioni di legittimità costituzionale; che l’introduzione nella Costituzione del nuovo testo dell’art. 111 non produce modifiche all’orientamento della medesima Corte sul punto, dal momento che l’esigenza di garantire la maggior celerità possibile dei processi deve tendere ad una durata degli stessi che sia, appunto, “ragionevole” in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall’art. 24 Cost.; che il legislatore continua quindi a disporre della più ampia discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a scelte che non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della durata dei processi.

Tali regole valgono anche per la disciplina di cui all’art. 309 c.p.c. che, nel regolare gli effetti della mancata comparizione delle parti nel corso del processo, rinvia all’art. 181 c.p.c., comma 1.

Deve quindi ritenersi che, tanto prima quanto dopo la novella del 2008, la mancata comparizione di entrambe la parti in corso di giudizio comporti la necessità della fissazione di una nuova udienza, da comunicare a cura del cancelliere, e che la reiterazione dell’assenza alla seconda udienza comporti, nella vigenza del testo dell’art. 181 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534, la cancellazione della causa dal ruolo e, nella vigenza del nuovo testo della norma, come modificata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 50 conv., con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133 (ossia per i giudizi instaurati in epoca successiva al 25 giugno 2008), la declaratoria di estinzione del processo, contestualmente alla cancellazione della causa dal ruolo.

4. La Corte di appello non si è attenuta a tali principi, in quanto, una volta rilevata la mancata comparizione delle parti all’udienza fissata per il deposito della relazione peritale, avrebbe dovuto fissare una nuova udienza ex artt. 181 e 309 c.p.c., da comunicare – a cura del cancelliere – alle parti costituite.

5. L’ordinanza impugnata va dunque cassata con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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