Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2385 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12486/2015 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI CAROE’, giusta procura a margine del ricorso introduttivo

di primo grado, prodotta in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1890/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 04/12/2014 e depositata il 29/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo, per l’I.N.P.S., che si riporta

ai motivi del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 14 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 29 dicembre 2014, la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto della domanda di F.G. intesa al riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità ex lege n. 118 del 1971.

Ad avviso della Corte territoriale le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado erano pienamente condivisibili e le censure alla stessa mosse nell’appello erano del tutto infondate. Pertanto, il complesso morboso da cui la F. era affetta non la rendeva invalida in misura superiore al 60%, percentuale questa attribuita dal consulente nominato dal Tribunale.

Per la cassazione della decisione propone ricorso la F. affidato ad un unico motivo.

L’INPS resiste con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un documento decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) per non avere la Corte di appello valutato la documentazione medica prodotta alla udienza del 4 dicembre 2014 dalla quale si evinceva un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.

Il motivo è inammissibile sotto vari profili.

In primo luogo, in quanto non presenta alcuno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 360, comma 1, n. 5, così come novellato nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014) finendo con il lamentare non la omessa valutazione di un fatto storico, bensì di risultanze istruttorie (i documenti prodotti alla udienza del 4 dicembre 2014).

Inoltre, è inammissibile per carenza del requisito della specificità. Ed infatti, nel motivo si fa un generico riferimento a documenti omettendo non solo di trascriverne il contenuto ma anche di indicarli specificamente (ex Cass. n. 48 del 03/01/2014; Cass. n. 17915 del 30/07/2010).

Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, dichiara inammissibile il ricorso.

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio sussistendo le condizioni per l’esonero della F. dal rimborso a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, u.c., conv. in L. n. 326 del 2003.

Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tuttavia, risultando la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio (si veda il provvedimento del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Messina del 28.1.2015 in atti), la stessa non deve essere onerata delle conseguenze amministrative previste dal suddetto comma 1 quater (Cass. 2 settembre 2014, n. 18523).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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