Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2385 del 09/02/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 2385 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BUFFA FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 16713-2009 proposto da:
MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RIC RCA
C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCA URA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domici ia,
:5

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorren e –

2014
contro

4065

DI NARDO GIUSEPPA;
– intima .a –

avverso la sentenza n. 276/2008 della CORTE D’APP LLO

Data pubblicazione: 09/02/2015

.,

4

di CAMPOBASSO,

depositata il 11/07/2008 R.G.N.

369/2006;
udita 1a relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2014 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

,

4

..

,

udito l’Avvocato CASELLI GIANCARLO;

:

_.

.

Il lavoratore indicato in epigrafe ha adito l’autorità
giudiziaria chiedendo l’emissione di decreto ingiuntivo con il
quale è stato intimato al ministero suo datore di lavoro di
corrispondergli le somme trattenute sulla busta paga a titolo
di contributi previdenziali relativi alla quota contributiva a
carico del lavoratore. Ha invocato l’art. 7 dell’OPCM n. 3235
del 29.11.2002 (emanata sulla base della L. n. 225 del 1992
e del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito dalla L. 27
dicembre 2002, n. 286, e recante “Primi interventi urgenti
diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi
verificatisi
sismici
nel
territorio
delle
province
di Campobasso e di Foggia ed altre misure di protezione
civile”), nella parte in cui prevede che nei confronti dei
soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data
degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nelle province
di Campobasso e Foggia, sono sospesi i versamenti dei
contributi di previdenza ed assistenza sociale e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei
lavoratori dipendenti.
Il tribunale ha accolto la pretesa monitoria ed ingiunto
all’amministrazione il pagamento delle somme.
Il ministero ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo,
deducendo che i datori pubblici non sono ricompresi
nell’ambito di applicazione del beneficio e che la sospensione
riguarda solo il versamento dei contributi dovuto dal datore
e non anche l’obbligo di questi di effettuare le trattenute.
Il tribunale ha quindi respinto l’opposizione al decreto
ingiuntivo, ritenendo che anche il lavoratore rientrasse tra i
beneficiari della normativa emergenziale.
Con sentenza 11/7/2008, la Corte d’appello di Campobasso
ha rigettato l’appello.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che la nuova
disciplina non ha inciso sulla l. 245/2002 che ha previsto i
benefici ennergenziali e non è stata oggetto di
interpretazione autentica (che ha interessato solo la
disciplina della I. 225/92).

r

Ricorre avverso tale sentenza il Ministero per 5 motivi; il
lavoratore è rimasto intimato.
Il ricorrente deduce:

Rg. 16713/2009 – Ministero Istruzione Università e ricerca c. Di Nardo

Il ricorso è fondato.
L’OPCM 29 novembre 2002, n. 3253, ha previsto – a seguito
degli eventi sismici che avevano investito la Regione Molise
tra i mesi di ottobre e di novembre del 2002 — la
sospensione del versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali per i soggetti aventi residenza o sede nelle
province di Campobasso e Foggia, disponendo che la
sospensione dovesse comprendere anche la quota a carico
dei lavoratori dipendenti.

E’ controverso tra le parti se i dipendenti ministeriali
abbiano o meno diritto verso il datore di lavoro alla
restituzione della quota a loro carico di contributi
previdenziali e premi, oggetto di trattenuta sulla busta paga,
ed il cui versamento agli enti previdenziali era sospeso per
effetto della normativa emergenziale successiva al
terremoto del Molise del 2002.
In materia, deve ricordarsi che la norma, subito dopo la sua
entrata in vigore, è stata oggetto di differenti interpretazioni
tradottesi anche in opposte note dell’INPDAP, n. 4 e n. 32
del 2003.
Presto il legislatore è intervenuto introducendo, in sede di
conversione del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263 (con la L. 16
dicembre 2006, n. 290), il comma 1-bis all’art. 6 dei
suddetto decreto, che recita testualmente che la L. 24

2

1) (360 n. 3 c.p.c.) violazione degli artt. 6 co. 2 d.l. 263/2006,
conv. con modif. nella I. 290/2006, 5 I. 225/92 e 7 OPCM
3253/2002, 6 OPCM 3300/2003 e 3344/2004, del d.l.
245/2002, per non aver applicato la norma interpretativa
dettata dall’art. 6 citato (ritenuta legittima da Corte cost.
325/2008), che aveva dichiarato applicabile la sospensione
dei versamenti solo in relazione ai datori di lavoro privati.
2) (360 n. 3 c.p.c.) violazione dell’art. 1189 c.c., per avere
trascurato l’efficacia liberatoria dei pagamenti comunque
effettuati in buona fede dal datore (sulla base delle
disposizioni dell’INPDAP ed essendo indifferente per il datore
pagare ad un soggetto o ad un altro).
3) (360 n. 4 c.p.c.) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa
pronuncia sulla invocata applicazione dell’1189 c.c.
4) (360 n. 5 c.p.c.) vizio di motivazione sulla mancata
applicazione dell’art. 1189 c.c.
5) (360 n. 5 c.p.c.) vizio di motivazione sulla corresponsione al
lavoratore di somme per le quali era prevista la sospensione
del versamento all’ente previdenziale ma non anche la
sospensione della trattenuta

Tale norma interpretativa è stata anche sottoposta a
scrutinio di legittimità costituzionale e la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 325 del 2008, ha ritenuto
legittima la previsione ed ha, in particolare, ritenuto che la
scelta di limitare il beneficio della sospensione del
versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore
privato, da un lato, non è incoerente con la disciplina in
materia assistenziale e previdenziale che pone a carico del
datore di lavoro l’onere del versamento contributivo anche
per la quota a carico del lavoratore e, per altro verso,
corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio
della discrezionalità del legislatore, visto che tali datori di
lavoro, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso
non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità
organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze
come quelle originate dall’evento sismico.
Questa Corte in analoghe controversie, con indirizzo ormai
del tutto consolidato (Cass. 24 novembre 2011 n. 4526,
nonché nn. 4669, 4673, 10243,13159, 28500 del 2011;
Cass. 28 marzo 2012, n. 4963; Cass. 30 maggio 2012, n.
8646, e numerose altre conformi, fino alla più recente Cass.
8 aprile 2014 n. 8442) ha affermato che l’O.P.C.M. n. 3253
del 2002, art. 7, comma 1, – che prevede la sospensione dei
versamenti(j)contributi previdenziali per i soggetti residenti
nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre
2002 – va interpretato alla stregua del disposto del D.L. n.
263 del 2006, art. 6, comma 1-bis, citato e, pertanto, è
riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo il
beneficio in esso contemplato finalizzato alla liberazione di
risorse economiche da destinare al sostegno delle attività
imprenditoriali (finanziando l’impresa con operazione
rispetto alla quale il lavoratore resta neutro) e non anche
all’incremento delle retribuzioni dei lavoratori.
In altri termini, la ratio della norma conferma l’esclusione
dei datori di lavoro pubblici dallo spettro dei beneficiari della
sospensione, atteso che questa da un lato importa solo una
sospensione e non un esonero definitivo, e dall’altro lato che
essa è diretta non a creare condizioni individuali di
temporaneo arricchimento, bensì ad alleviare gli oneri sociali

3

(4) de.t,

febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le
disposizioni delle ordinanze di protezione civile che
prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi
assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro
privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati
da ordinanze di protezione civile.

-

..

;

Nelle anzidette pronunce è stato altresì chiarito che il
predetto D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1-bis, essendo
norma propriamente di interpretazione autentica secondo
quanto esplicitato anche dal dato testuale oltre che dalla sua
ratio, come tale, ha efficacia retroattiva e si applica anche
alle ordinanze ex d.l. 245 del 2002, riguardando in generale
il potere di emanazione di provvedimenti contingibili ed
urgenti.
Ne deriva che il datore di lavoro pubblico ha legittimamente
operato le trattenute dovendo corrispondere da subito i
contributi previdenziali ed i premi, ed anche per la quota a
carico del lavoratore, non operando la sospensione
dell’obbligo nei confronti dei datori pubblici secondo quanto
fin qui detto.
Il ricorso del ministero deve essere quindi accolto e la
sentenza impugnata va cassata; non occorrendo altri
accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con
accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo e revoca
di questo.
Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della
normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di
una norma di interpretazione autentica, peraltro in epoca
successiva all’introduzione della lite, e la formazione ancora
posteriore della giurisprudenza di questa Corte sfavorevole
ai lavoratori (vittoriosi invece nei due gradi di giudizio di
merito, tutti precedenti al primo intervento del giudice di
legittimità), danno ragione della compensazione integrale
delle spese di lite dell’intero processo.
p.q.m.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo la causa nel merito, revoca il decreto ingiuntivo;
spese dell’intero processo compensate.
Così deciso in oma, nella camera di consiglio del 16
dicembre 2014

gravanti sugli operatori economici, datori di lavoro privati,
onde consentire con agevolazione indiretta l’abbreviazione
dei tempi di ripresa della produzione di valore aggiunto.

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