Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2385 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2385 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 19747-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE, 80415740580, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti contro
SANNIO FRUTTA SRL;

-intimata avverso la sentenza n. 178/39/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 23/6/2010, depositata il 30/06/2010;

Data pubblicazione: 04/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2011 n. 19747 sez. MT – ud. 22-01-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Napoli ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto
contro la sentenza n.257/02/2008 della CTP di Benevento che aveva integralmente
accolto il ricorso della “Sannio Frutta srl”- ed ha perciò parzialmente confermato la
cartella di pagamento relativa ad imposte per il periodo 2004, con la quale è stato
iscritto a ruolo il risultato del controllo automatizzato della dichiarazione relativa al
detto periodo.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che l’iscrizione a ruolo non
derivava soltanto dal disconoscimento del credito di imposta di € 29.543,00 portato in
compensazione con le imposte dovute per l’anno 2004 (e riconosciuta legittima con
altra sentenza n.258/02/2008 della Commissione Provinciale di Benevento che era
stata pure confermata nella stessa seduta dalla CTR) ma anche da altri rilievi avverso
i quali la contribuente non aveva mosso censure, sicchè se ne doveva riconoscere la
legittimità.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (informato alla violazione dell’art.36bis del DPR n.600/1973) la parte ricorrente si duole che la CTR abbia mosso
dall’erroneo presupposto che la cartella traeva origine dall’avviso di recupero (con
conseguente iscrizione a ruolo a titolo provvisorio) nel mentre invece essa traeva
origine da una liquidazione ex art.36-bis dianzi menzionato, sicchè non era stata
messa in discussione la spettanza del credito di imposta ma il suo utilizzo in

3

Osserva:

compensazione o con il riporto nelle dichiarazioni successive. Nella specie —infatti- la
società contribuente non aveva indicato le compensazioni effettuate nel 2004 (per
complessivi E 2.126,97) e si era riportato un credito relativo all’anno precedente di
29.543,00 mai indicato nella dichiarazione dell’anno 2003.
Il motivo di impugnazione appare inammissibile e se ne propone il rigetto, per

Ne è sintomo la circostanza che la parte ricorrente —dopo avere genericamente
identificato la disposizione di legge che il giudicante avrebbe violato- si limita poi,
sostanzialmente, a dolersi del fatto che il giudicante —avvalendosi della sue
prerogative di apprezzamento decisorio- abbia sottovalutato o pretermesso
circostanze di fatto rilevanti ai fini di ritenere violata la disposizione di legge
medesima.
Si tratta —per evidenza- di circostanze di fatto e di valutazioni di puro merito che
concernono il potere di ricostruzione della fattispecie concreta —dalla legge di rito
assegnato in via esclusiva al giudice del merito- il cui apprezzamento non può
costituire oggetto di erronea interpretazione o applicazione della norma, almeno non
nell’ottica prospettata dalla parte ricorrente.
Ed invero è principio tante volte enunciato da questa Corte che:” In tema di ricorso
per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata
da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della
norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine
tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea
ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della
legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta
– è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata

4

erronea identificazione dell’archetipo del vizio valorizzato.

dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (Cass. Sez. L, Sentenza n.
16698 del 16/07/2010).
Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sull’omessa e perplessa
motivazione) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia
respinto l’appello dell’Ufficio affermando che la compensazione del credito di

che però non era passata in giudicato, sentenza che comunque non avrebbe potuto
avere rilevanza alcuna, perché in essa si discuteva della spettanza del credito
d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, mentre i recuperi effettuati con la
iscrizione a ruolo oggetto della presente controversia non scaturivano dall’esame dei
presupposti di merito del predetto credito di imposta ma dal controllo “formale’ dei
dati indicati dalla stessa parte nella dichiarazione dei redditi.
Invero, alla luce della (appena) autosufficiente ricostruzione degli elementi addotti in
giudizio dall’Agenzia, emerge dalla stessa considerazione della motivazione della
sentenza impugnata che il giudice del merito ha contraddittoriamente argomentato in
riferimento alla questione qui oggetto di esame, da una parte evidenziando che
l’iscrizione a rullo scaturiva dal controllo formale della dichiarazione (e perciò,
implicitamente, dalla modalità estrinseca con la quale i dati erano stati dichiarati) e
dall’altra assumendo che la cartella doveva ritenersi illegittima nella parte in cui
concerneva il credito di imposta, per il fatto che quest’ultimo era stato accertato
spettante con altra e coeva decisione.
Orbene, o l’adozione della procedura ex art.36 bis era stata erroneamente adottata
dall’Amministrazione (ed il giudicante avrebbe dovuto rilevarlo) oppure l’iscrizione a
ruolo doveva considerarsi fondata su altro rilievo che non fosse la spettanza del
credito di imposta (con la conseguenza dell’irrilevanza della pronuncia tenuta in
considerazione dal giudicante).
Si palesa perciò manifesto che il giudice del grado di appello si è
contraddittoriamente espresso con riferimento alle ragioni che sorreggono la
decisione. E ciò si dice non già come valutazione della giustezza o meno della

5

imposta sarebbe stata riconosciuta legittima da una sentenza della CTP di Benevento

decisione stessa, ma come indice della presenza di difetti sintomatici di una possibile
decisione ingiusta, che tali possono ritenersi allorquando sussiste un’adeguata
incidenza causale (come nella specie esiste) della manifesta contraddizione nella
coniugazione dei dati di fatto e di diritto che presiedono alla decisione.
Consegue da ciò che la censura avente ad oggetto il vizio motivazionale può essere

giudice di secondo grado che —in diversa composizione- tornerà a pronunciarsi sulle
questioni oggetto dell’atto di appello proposto dall’Agenzia e regolerà anche le spese
del presente grado di giudizio.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 5 maggio 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014

Yl Pr

s ente

accolta e che, per conseguenza, la controversia debba essere rimessa al medesimo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA