Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23849 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 29/10/2020), n.23849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35442-2018 proposto da:

H.Q., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO CARBONELLI;

– ricorrente –

contro

MESA DI S.G. & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA FRANCESCO

RAPISARDA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIETRO BONARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 387/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

H.Q., lavoratore in somministrazione presso le Società Realjob s.p.a., Freework s.p.a. e Feres s.p.a. ed inviato al lavoro sempre presso la medesima Società Mesa di S.G. & C. s.n.c., ha domandato la cassazione della sentenza n. 387 del 2018 resa dalla Corte d’appello di Brescia la quale, nel confermare la sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato l’appello del lavoratore, ritenendo intempestiva l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento dallo stesso effettuata oltre i sessanta giorni dalla cessazione dell’ultimo contratto di lavoro;

la Corte territoriale ha motivato che per i contratti di somministrazione a tempo determinato il termine di legge per impugnare è di sessanta e non di centottanta giorni;

il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello sulla base di un unico motivo;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta “Violazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1, in relazione agli artt. 28.1 d.lgd.81/15”, affermando la tempestività dell’impugnativa del proprio licenziamento effettuata entro i centottanta giorni (al 116 giorno) dalla cessazione dell’ultimo dei rapporti a termine consecutivamente intercorsi;

così come segnalato nella proposta da parte del relatore, questa Corte, nella sentenza Cass. n. 29753 del 2019, ha confermato la conclusione raggiunta dal giudice del merito, e, pertanto, H.Q. ha fatto pervenire al Collegio, nei termini di legge, apposita istanza di rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte personalmente con autentica del procuratore costituito, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2;

il rinunciante ha ritualmente notificato la predetta istanza alla controparte, Società Mesa di S.G. & C. s.n.c., la quale non ha reso nessuna accettazione;

il Collegio rileva che tale ultima circostanza non incide sull’intenzione del rinunciante, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione (Cass. n. 10140 del 2020);

in definitiva, visti gli atti di causa, il Collegio accoglie l’istanza di H.Q. e dichiara estinto il giudizio;

compensa le spese in considerazione del comportamento processuale del ricorrente;

quanto al contributo unificato, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato;

sul punto va infatti data continuità al principio secondo cui: “In tema d’impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (ex plurimis, Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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