Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23849 del 23/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23849
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –
Dott. ZOSO Liana – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 16063/11 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.G. e Figli S.r.l., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
delle Quattro Fontane n. 15, presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe
Tinelli, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 79/22/10 della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, depositata il 19 aprile 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18
ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;
udito l’Avv. dello Stato Paolo Marchini, per la ricorrente;
udito l’Avv. Maurizio De Lorenzi, per a controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso per sopravenuta carenza di interesse.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Il Collegio autorizza la motivazione semplificata, non essendo necessaria alcuna attività nomofilattica.
2. Con l’impugnata sentenza n. 79/22/10 depositata il 19 aprile 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accolto l’appello di P.G. e Figli S.r.l., in riforma della decisione n. 236/52/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, dichiarava “illegittimo” l’avviso n. (OMISSIS) con cui l’Agenzia delle Entrate liquidava d’ufficio l’imposta di registro relativa alla “sentenza civile n. (OMISSIS)” con la quale il Tribunale di Roma, definendo la controversia promossa dalla Ing. C. e Baldi S.p.A., nella qualità di mandatario dell’Associazione Temporanea d’Imprese (ATI), quest’ultima costituita anche dalla contribuente, condannava l’appaltante ANAS a corrispondere la somma di Euro 7.952.150,28 oltre rivalutazione e interessi.
3. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui la contribuente resisteva con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
4. La contribuente ha fondatamente eccepito – come da allegata documentazione comunque in possesso dell’Ufficio – il difetto di interesse dell’Ufficio a coltivare il ricorso perchè l’imposta oggetto di lite era già stata pagata da altro coobbligato solidale.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, seguono le spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse; condanna l’Ufficio a rimborsare alla contribuente le spese processuali, queste liquidate in Euro 7.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfetarie e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016