Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23849 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.11/10/2017),  n. 23849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28355-2012 proposto da:

B.V.T., (OMISSIS), D.R. (OMISSIS),

D’.FR.PA. (OMISSIS), G.C. (OMISSIS), tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso

lo studio degli avvocati DOMENICO BONAIUTI, PAOLO BONAIUTI, che li

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8745/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/12/2011 R.G.N. 1946/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMO SILVESTRI per delega Avvocato PAOLO

BONAIUTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 8745 del 2011, dichiarava improcedibile l’appello proposto da B.V.T., D’.Fr.Pa., D.R. e G.C. nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico, avverso la sentenza n. 8811 emessa dal Tribunale di Roma il 5 maggio 2006.

2. Nel giudizio di appello i ricorrenti all’udienza del 18 dicembre 2009 avevano depositato ricorso notificato ai suddetti Ministeri non presso l’Avvocatura generale dello Stato ma presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado.

3. Alla successiva udienza del 18 novembre 2011 gli appellanti avevano dichiarato di avere notificato il ricorso e il provvedimento di rinvio fuori termine e chiedevano revocarsi la precedente ordinanza e ordinarsi la rinnovazione della notifica.

4. La Corte d’Appello riteneva che la notificazione effettuata presso il domicilio eletto in primo grado non fosse idonea alla corretta instaurazione del contraddittorio, atteso che l’art. 417-bis c.p.c. deroga al principio generale di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 solo in relazione al giudizio di primo grado e sino alla definizione dello stesso.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono B.V.T. e altri, prospettando un motivo di ricorso.

6. I Ministeri sono rimasti intimati.

4. I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico articolato motivo di ricorso è dedotta violazione per falsa e mancata applicazione di legge del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 in combinato disposto con l’art. 170 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

I ricorrenti richiamano la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 4690 del 2008) sulla notificazione della sentenza di primo grado nel caso in cui l’Amministrazione sia stata difesa da un proprio funzionario, secondo cui allorchè l’amministrazione statale sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all’art. 417 bis c.p.c., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l’amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorchè tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso.

Affermano, quindi, che tali principi possono trovare applicazione anche con riguardo alla notifica dell’atto di appello, e richiamano, in proposito Cass., S.U. n. 15342 del 2006.

Tale pronuncia, pongono in evidenza i ricorrenti, attribuisce una posizione centrale all’organo politico dell’Amministrazione, non potendosi ritenere ammissibile un trasferimento del potere di disposizione dell’Amministrazione all’Avvocatura dello Stato (è richiamato il parere dell’Adunanza generale del Consiglio di Stato n. 1237 del 1967).

Ricordano, quindi, le diverse ipotesi in cui è stato conferito all’Amministrazione facoltà di esercizio dello ius postulandi a mezzo di proprio difensore, con particolare riferimento ai giudizi dinanzi alla Corte dei Conti, ravvisando in ciò, giustificato dalla immedesimazione organica, la finalità di rendere la rappresentanza della PA più funzionale, senza l’intermediazione dell’Avvocatura dello Stato.

Infine rilevano che la notifica all’Avvocatura dello Stato sarebbe foriera di incostituzionalità, atteso che quest’ultima dovrebbe ricorrere all’Amministrazione, non essendo a conoscenza dei temi sostanziali e di rito, con compressione dei termini processuali.

2. Il motivo del ricorso per cassazione non è fondato.

2.1. Con ordinanza delle Sezioni Unite n. 752 del 2007 si è affermato che nel caso in cui la Pubblica Amministrazione, parte del rapporto sostanziale di lavoro subordinato, stia direttamente e attraverso un proprio dipendente nel giudizio di primo grado, a norma dell’art. 417- bis c.p.c., gli atti dei diversi gradi o fasi del giudizio devono essere notificati all’Avvocatura dello Stato.

2.2. Questa Corte (Cass., n. 5212 del 2008, n. 18849 del 2011, n. 5853 del 2017) ha, altresì, affermato che la notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all’Amministrazione dello Stato e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì – secondo quanto disposto dalla citata norma – da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ovvero di sanatoria nel caso in cui l’Amministrazione si costituisca.

2.3. Nella specie, la notifica del ricorso in appello veniva effettuata ai Ministeri non presso l’Avvocatura generale dello Stato ma presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado (l’Amministrazione in primo grado si era costituita in persona di un proprio funzionario presso il quale aveva aletto domicilio).

Assegnato dalla Corte d’Appello nuovo termine per la rinotifica all’Amministrazione presso l’Avvocatura generale dello Stato, la nuova notifica veniva effettuata fuori termine.

2.4. Nè può trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità, richiamata dai ricorrenti, secondo la quale (cfr., Cass., n. 2528 del 2009, n. 15054 del 2015, n. 17596 del 2016) in tema di notificazione della decisione di primo grado in cui sia stata parte un’Amministrazione dello Stato, laddove l’Amministrazione si sia difesa attraverso proprio personale, la deroga al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, sull’obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni erariali all’Avvocatura dello Stato, comporta, allorquando l’Autorità convenuta in giudizio sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche quella al suddetto art. 11, comma 2, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, deve essere effettuata alla stessa Autorità che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 c.p.c., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11.

Si tratta, infatti, di diversa fattispecie non assimilabile al caso in esame che è disciplinato dal R.D., n. 1811 del 1933, art. 11, comma 1, secondo il quale tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonchè le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

2.5. Nè tale interpretazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 si presta a dubbi di legittimità costituzionale, atteso che la notificazione del ricorso introduttivo dell’ appello all’Avvocatura generale dello Stato, in ragione delle competenze tecniche della stessa, non contrasta con il buon andamento dell’Amministrazione e il diritto di difesa.

2.6. Nella specie, la Corte d’Appello, ritenendo correttamente che l’atto d’appello andava notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato, dava termine per la rinotifica dello stesso.

Il termine veniva ottemperato con ingiustificato ritardo, come affermato dalla Corte d’Appello con valutazione di merito non censurata, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello, in ragione della perentorietà del termine stesso, per omessa notificazione nei sensi previsti dal citato R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

2.7. Si può, altresì, ricordare che nel rito del lavoro nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. n. 1483 del 2015).

3. La Corte rigetta il ricorso.

4. Nulla spese essendo rimasti intimati i Ministeri.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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