Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23848 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 15090/11 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Michelangelo

Tilli n. 88, presso lo Studio dell’Avv. Annamaria Fabbrocino,

rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Peloso, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

Equitalia Sud S.p.A., in persona del suo responsabile pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Pasubio n. 2, presso lo

Studio dell’Avv. Marco Merlini, rappresentata e difesa dall’Avv.

Andrea Pisani Massamormile, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimato –

avverso la sentenza n. 100/50/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il 12 aprile 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito l’Avv. Carla Previti, per delega dell’Avv. Luigi Peluso, per la

ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Paolo Marchini, per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

De Masellis Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 100/50/10 depositata il 12 aprile 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello che B.L. – nella sua qualità di erede di L.L. Concessionario dei Comuni di Poggiomarino e Striano – aveva proposto contro la decisione n. 249/39/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente al ricorso che la contribuente aveva promosso avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva irrogato la sanzione prevista dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 47, comma 1, secondo cui “il concessionario che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i riversamenti agli enti creditori delle somme riscosse, è tenuto a versare all’ente stesso anche gli interessi legali ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui è stato ritardato o omesso il riversamento.

La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui con controricorso resistevano l’Ufficio e il Concessionario che aveva notificato la cartella e che a sua volta proponeva ricorso incidentale lamentando con unico motivo l’illegittimità della statuizione con la quale le spese di lite erano state integralmente compensate.

Diritto

1. Il ricorso per cassazione è stato notificato anche al Ministero dell’Economia Finanze che come noto con decorrenza dal 1 gennaio 2001 ha perduto la capacità di stare in giudizio ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 istitutivo dell’Agenzia delle Entrate (Cass. sez. trib. n. 22992 del 2010; Cass. sez. trib. n. 9004 del 2007), consegue pertanto la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del MEF.

2. Il Concessionario ha in limine eccepito l’inammissibilità dell’avversario ricorso sia per difetto di autosufficienza deducendo che la contribuente non aveva indicato “i termini esatti” delle questioni e i documenti richiamati e sia genericamente dubitando della “ritualità della procura”, ma le eccezioni sono entrambe infondate.

La prima eccezione è infondata perchè le preliminari questioni oggetto di controversia sono tutte di diritto presupponenti fatti inter partes incontroversi e comunque confermati dall’impugnata sentenza, la seconda peraltro del tutto generica eccezione è infondata anche alla luce della nota giurisprudenza secondo cui la procura si presume speciale se contenuta nel ricorso (Cass. sez. 2 n. 21454 del 2015; Cass. sez. 6 n. 1205 del 2015).

3. Con il primo motivo del ricorso principale la contribuente deduceva in rubrica la “Nullità della sentenza, poichè la CTR, confermando il difetto di giurisdizione dichiarato nella sentenza di primo grado, ha omesso di indicare il giudice munito di giurisdizione: il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

3.1. Con il secondo motivo del ricorso principale rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente deduceva che la CTR avrebbe dovuto riformare la prima decisione perchè la CTP a seguito della declinatoria di giurisdizione non aveva indicato il giudice nazionale che ne sarebbe stato invece munito, indicazione che secondo la contribuente sarebbe stata da ritenersi obbligatoria anche precedentemente l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 1, che ciò espressamente stabiliva, questo perchè in tal senso si sarebbe espressa Corte cost. n. 77 del 2007 quando aveva dichiarato l’illegittimità della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui non faceva salvi gli effetti della domanda in caso il giudice amministrativo avesse dichiarato il proprio difetto di giurisdizione senza precisare il giudice nazionale avente giurisdizione.

3.2. Con il terzo motivo del ricorso principale la contribuente deduceva in rubrica “Motivi attinenti alla giurisdizione poichè – contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR – sussiste la giurisdizione della Commissione Tributaria: il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1”.

3.3. I motivi – che essendo tra di loro strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati nella minima misura sotto spiegata.

A riguardo deve essere dapprima osservato che la disposizione contenuta nella L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 1, – che come ricordato ha espressamente previsto che alla declinatoria di giurisdizione debba seguire l’indicazione del giudice nazionale che ne è munito – deve trovare applicazione in corso di processo secondo la regola tempus regit actum in quanto le norme transitorie di cui alla L. n. 69 cit., art. 58, concernono soltanto le modifiche introdotte al codice di procedura civile (Cass. sez. un. n. 23109 del 2010). E di qui la prima illazione per cui correttamente la CTP in mancanza di previsione di un tale obbligo di indicazione – giacchè la Corte cost. n. 77 cit. ha semplicemente dichiarato incostituzionale la L. n. 1034 cit., art. 30, nella parte in cui la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo poteva non consentire di conservare gli effetti della domanda, lasciando al legislatore di predisporre il modus, cioè senza dare ingresso a nuove regole per via additiva – ha omesso di precisare quale fosse il giudice nazionale munito di giurisdizione. E di qui la seconda illazione per cui l’indicazione in parola avrebbe dovuto invece darla la CTR – e che però non l’ha data in alcun modo – atteso che le due sentenze citate in motivazione dalla CTR fanno riferimento sia al giudice contabile e sia al giudice amministrativo e sono state quindi all’evidenza soltanto utilizzate al fine di confermare la mera declinatoria di giurisdizione. Peraltro occorre da ultimo rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto occasione di affermare – prima delle modifiche e della declaratoria di incostituzionalità del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, ad opera di Corte cost. n. 130 del 2008 che ha cancellato l’assegnazione al giudice tributario della totalità della giurisdizione sulle sanzioni irrogate dagli Uffici finanziari, cosicchè in nulla è cambiata la situazione rispetto alla giurisprudenza citata appresso – che “In materia di riscossione di tributi, data in concessione dall’amministrazione finanziaria ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, tra le controversie che la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, comma 1, riserva alla cognizione del giudice amministrativo rientrano anche quelle relative a sanzioni che l’amministrazione concedente abbia irrogato nei confronti del concessionario per ritenute violazioni degli obblighi dallo stesso assunti a seguito dell’atto di concessione. Nè alcuna portata innovativa sul riparto di giurisdizione è stata introdotta dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 46, il quale, nel disporre il riordino del servizio nazionale della riscossione, richiama la L. 24 novembre 1981, n. 689, non per la competenza del giudice ordinario in tema di opposizione a sanzioni amministrative, prevista dall’art. 23 di quest’ultima legge, ma esclusivamente per quanto attiene al principio di legalità e agli altri principi generali contenuti nel capo 1, sezione 1 della detta legge” (Cass. sez. un. n. 10735 del 2003).

4. Pertanto da quanto sopra discende la cassazione dell’impugnata sentenza solamente in punto di mancata indicazione del giudice nazionale che ha giurisdizione e – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, – la indicazione da parte di questa Corte della giurisdizione del giudice amministrativo.

4. Assorbito il quarto complesso motivo del ricorso principale.

5. La particolarità della vicenda – unita al parziale accoglimento del ricorso principale – giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali di ogni fase e grado e quindi anche il conseguente rigetto del ricorso incidentale.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza, indica la giurisdizione del giudice amministrativo; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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