Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23847 del 23/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 10746/11 proposto da:

D.B.C., D.B.F.P., D.B.M.S.,

P.I., elettivamente domiciliate in Roma, Via Giovan Battista

Martini n. 14, presso lo Studio dell’Avv. Marzia Paolella,

rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano

Loconte e Paola Laterza, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/06/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, depositata il 15 ottobre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito l’Avv. dello Stato Marchini Paolo, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

De Masellis Mariella, che ha concluso per l’estinzione del giudizio

per cessata materia del contendere.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 119/06/10 depositata il 15 ottobre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, rigettato quello incidentale di D.B.C. e altri sei, in riforma della decisione n. 15/12/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, respingeva il ricorso che i contribuenti avevano promosso contro l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS), registro, ipotecaria e catastale in relazione a un atto di compravendita immobiliare registrato il (OMISSIS) al n. (OMISSIS) Serie (OMISSIS).

Per quanto d’interesse, la CTR riteneva che l’appello dell’Ufficio potesse essere accolto anche dopo la notifica “di ulteriori identici avvisi di liquidazione”.

Quattro contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui l’Ufficio resisteva con controricorso.

Diritto

– 1. Il Collegio autorizza la motivazione semplificata, non essendo necessaria alcuna attività nomofilattica.

2. Con il primo motivo di ricorso rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater” i contribuenti deducevano che l’impugnato avviso di liquidazione n. (OMISSIS) era stato annullato “in pendenza del presente giudizio” e sostituito con altro, ma che ciò nonostante la CTR aveva erroneamente accolto l’appello.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 91 c.p.c.”, i contribuenti deducevano che la CTR avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio l’annullamento in autotutela sostitutiva dell’impugnato avviso di liquidazione avvenuto in corso di giudizio.

2.2. I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati perchè in effetti a causa l’annullamento dell’avviso dedotto in lite doveva essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. sez. 6, n. 3318 del 2016; Cass. sez. trib. n. 8989 del 2013).

3. Assorbiti gli altri motivi.

4. La sentenza deve essere quindi cassata e il giudizio qui definito mediante declaratoria di estinzione dello stesso per cessazione della materia del contendere.

5. Nella assoluta particolarità della vicenda processuale debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese processuali di ogni fase e grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo la controversia dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA