Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23847 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.M.;

– intimato –

e sul ricorso 393-2008 proposto da:

T.M., domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23 B, presso lo

studio dell’avvocato DI BACCO LORENZO, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4575/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/11/2006 R.G.N. 9848/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO per delega DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per l’inammissibilità per cessata

materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 12-11-2002 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, respingeva la domanda proposta da T.M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro conclusi tra le parti (per il periodo 23-2-1998/30-4-1998 per “esigenze eccezionali…” ex acc. az. 25-9-97 e succ, prorogato di 30 giorni; per il periodo 1-7-1998/30-9-1998 per “necessità di espletamento de servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”; per il periodo 20-10-1998/30-1-1999 di nuovo per “esigenze eccezionali…”) con le pronunce consequenziali.

Sull’appello del T. e resistendo la società, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 13-11-2006, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto decorrente dal 20-10- 1998, con conseguente instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato dal 20-10-1998, ancora in atto, e condannava la società al pagamento a titolo risarcitorio di un importo pari alle retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora (27-12-2000) nei limiti di un triennio dalla cessazione del rapporto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con cinque motivi.

Il T. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con due motivi, il secondo dei quali condizionato.

Da ultimo è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 5-2-2009.

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, riuniti preliminarmente i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c., entrambi vanno dichiarati inammissibili.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13- 7-2009 n. 16341).

Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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