Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23847 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. III, 02/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 02/09/2021), n.23847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31855-2019 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA

della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIAGRAZIA STIGLIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 3465/2019 emesso dal TRIBUNALE DI LECCE e

depositato in data 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

K.A., cittadino della Guinea ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese, a causa di un conflitto per questioni di carattere ereditario insorto con la moglie del proprio padre a seguito del decesso di quest’ultimo e, in ogni caso, in ragione dell’assenza di alcun residuo legame familiare esistente in Guinea;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento K.A. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Lecce, che l’ha rigettato con Decreto in data 10/10/2019;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata corrispondenza delle ragioni di fuga del ricorrente dal paese di origine con i presupposti di legittimazione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria rivendicata; 2) dalla mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da K.A. con ricorso fondato su due motivi, illustrati da successiva memoria; il Ministero dell’Interno non ha svolto difese in questa sede; considerato che con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere il giudice a quo erroneamente omesso il riscontro dei presupposti per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, avendo il tribunale trascurato di procedere alla valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente sul territorio italiano e le condizioni economico-sociali del paese di origine, tali da determinare un’incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali della persona;

il motivo è inammissibile;

osserva, al riguardo, il Collegio, come, attraverso la censura in esame, l’odierno ricorrente si sia limitato allo svolgimento di un’analisi critica del tutto generica del provvedimento impugnato, limitandosi al richiamo dei principi affermati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità senza alcuno specifico riferimento alle ragioni concrete e individuali destinate a sostenere la plausibilità dell’invocazione della protezione specificamente rivendicata;

in particolare, a fronte delle indicazioni contenute nel provvedimento impugnato, l’istante ha contenuto la strutturazione delle proprie doglianze attraverso la proposizione di asserzioni del tutto astratte e apodittiche, evocando il ricorso di circostanze di fatto senza alcuna indicazione in ordine alla relativa provenienza, e senza alcuna censura dell’affermazione del giudice a quo nella parte in cui ha ritenuto determinante, ai fini della decisione, l’esclusione di alcuna forma di vulnerabilità soggettiva sofferta dal richiedente;

ciò posto, l’irriducibile genericità della censura esaminata impedisce, tanto di cogliere lo spessore effettivo dei relativi contenuti critici, quanto la reale consistenza dell’interesse alla proposizione del motivo d’impugnazione in esame, con la conseguente inevitabile qualificazione della relativa inammissibilità;

con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere il tribunale erroneamente condotto l’indagine sulle condizioni di effettiva pericolosità del proprio paese di origine (rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), nonché per aver illegittimamente escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria in ordine alle restanti ipotesi di cui all’art. 14 cit.;

il motivo è infondato;

dev’essere preliminarmente disattesa la doglianza avanzata dal ricorrente con riguardo al censurato rigetto della domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

al riguardo, osserva il Collegio come, con riferimento all’invocato riconoscimento, da parte dell’odierno istante, dello status di rifugiato e all’attribuzione della protezione sussidiaria in ordine alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. a) e b), debba ascriversi un valore dirimente alla circostanza, espressamente sottolineata dal giudice a quo, della mancata corrispondenza, delle ragioni indicate dal ricorrente a fondamento della propria fuga dal paese di origine, con i presupposti normativi previsti ai fini del riconoscimento delle forme di protezione internazionale rivendicate;

sul punto, del tutto correttamente il giudice a quo ha sottolineato l’assenza di alcun effettivo pericolo di persecuzione discriminatoria, o di un danno alla persona, concretamente predicabile a carico dall’odierno istante, in relazione alle ragioni indicate a fondamento del proprio allontanamento dalla Guinea, avendo lo stesso ricorrente espressamente legato, detto allontanamento, alle particolari ragioni di conflitto familiare descritte e alle drammatiche condizioni economiche vissute in patria, in relazione alle quali nessun rischio di persecuzione, o comunque legato alla vita o all’incolumità fisica del ricorrente per le ragioni indicate dall’art. 14 in esame, deve ragionevolmente ritenersi configurabile;

parimenti infondata deve ritenersi la doglianza concernente il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione all’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c) cit.;

al riguardo, varrà considerare come, nel caso di specie, il tribunale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d’appello nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazione resistente svolto difese in questa sede;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

 

 

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