Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23846 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 29/10/2020), n.23846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27694-2018 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

COSIMO SUMMA, GABRIELLA GRECO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 334/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 334 pubblicata il 16.3.2018 la Corte d’appello di Lecce, in parziale accoglimento dell’appello di B.R. e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto del predetto ai ratei differenziali della pensione VOCOM come ricalcolata maturati dall'(OMISSIS) all'(OMISSIS) ed ha condannato l’INPS al relativo pagamento; ha compensato per metà le spese di lite del doppio grado di giudizio e condannato l’INPS alla rifusione della residua metà;

2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha premesso come il ricorrente in primo grado avesse chiesto la condanna dell’INPS al risarcimento del danno per erroneo calcolo della pensione e perdita dei ratei da febbraio 2003 a gennaio 2007 e, in subordine, la condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei differenziali; ha dato atto del rigetto di entrambe le domande da parte del Tribunale in ragione del difetto di prova di una condotta inadempiente dell’INPS e dell’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ai sensi della L. n. 111 del 2011, art. 38;

3. i giudici di appello hanno confermato la statuizione di primo grado quanto alla insussistenza di una condotta colpevole dell’INPS nel non considerare correttamente la provvista contributiva; hanno riformato la decisione del Tribunale ritenendo applicabile, ai fini della liquidazione dei ratei differenziali maturati dal 2003 al 2007, la prescrizione decennale, in base al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 12720 del 2009 e all’art. 252 disp. att. c.p.c.;

4. hanno regolato le spese di lite del doppio grado, con condanna dell’INPS al pagamento della metà e compensazione nel resto, in ragione dell’accoglimento parziale dell’appello;

5. avverso tale sentenza B.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito l’INPS con controricorso;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. col primo motivo di ricorso B.R. ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d’appello disposto la compensazione parziale delle spese in mancanza di una situazione di reciproca soccombenza oppure di “altre gravi ed eccezionali ragioni”;

8. ha allegato (senza tuttavia trascrivere nè produrre il ricorso di primo e secondo grado) di avere proposto in via principale la domanda di pagamento dei ratei differenziali sul presupposto di applicabilità del termine decennale di prescrizione e solo in subordine la domanda risarcitoria e che la Corte d’appello aveva erroneamente invertito l’ordine delle domande;

9. col secondo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza per errata applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, per avere quantificato le spese di lite (Euro 815,00 per il primo grado ed Euro 940,00 per il secondo grado) al di sotto dei minimi tabellari inderogabili di cui al citato art. 4;

10. l’INPS nel controricorso ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività; ha premesso come la copia esecutiva della sentenza d’appello fosse stata notificata dal B. all’Istituto in data 26.3.2018 e come il ricorso in esame fosse stato notificato a mezzo PEC il 15.9.18, ben oltre il termine breve di 60 giorni, applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9051 del 2014; n. 13732 del 2007), anche nei confronti della stessa parte notificante;

11. l’eccezione preliminare dell’INPS, di tardività del ricorso per cassazione, non può trovare accoglimento non risultando dimostrato dall’Istituto onerato il presupposto su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’avvenuta notifica della sentenza d’appello ai fini del decorso del termine breve per impugnare;

12. questa Corte (cfr. Cass. sez. 6 n. 25062 del 2016) ha chiarito che in tema di impugnazione “incombe sulla parte cui sia stato notificato l’atto di impugnazione entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., qualora eccepisca la necessità dell’osservanza del termine breve e l’avvenuto superamento del medesimo, l’onere di provarne il momento di decorrenza, a tal fine producendo copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione nonchè – in caso di notificazione a mezzo posta – dell’avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina l’inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine breve di impugnazione”;

13. il primo motivo di ricorso è inammissibile;

14. la sentenza d’appello, nel riassumere le domande proposte nel ricorso introduttivo di primo grado, ha dato atto di una domanda principale di condanna dell’INPS al risarcimento dei danni da condotta colpevole e di una domanda subordinata di condanna al pagamento delle differenze di ratei, sul presupposto di applicabilità della prescrizione decennale;

15. tale statuizione non è validamente scalfita dal ricorso in esame che censura l’interpretazione degli atti processuali ad opera della Corte d’appello senza tuttavia trascrivere, almeno nelle parti essenziali, o produrre il ricorso introduttivo della lite, così venendo meno agli obblighi imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., n. 4;

16. la sentenza impugnata, sul presupposto dell’esito complessivo della lite nel senso del parziale accoglimento della domanda, ha regolato le spese processuali in conformità ai principi espressi da questa Corte (cfr. Cass. n. 516 del 2020; n. 10113 del 2018; n. 20888 del 2018) secondo cui la reciproca soccombenza va ravvisata, tra l’altro, nell’eventualità di accoglimento parziale dell’unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento;

17. anche il secondo motivo di ricorso è infondato atteso che la Corte di merito ha liquidato le spese di lite nel rispetto dei minimi tariffari, operando la riduzione nella misura del 50%, con esclusione della fase istruttoria non svolta e dimezzando ulteriormente l’importo in ragione della compensazione per metà;

18. difatti, utilizzando gli importi indicati nel ricorso a pag. 8, previa esclusione delle voci riferite alla fase istruttoria, si ottiene l’importo di Euro 1.618,00 per il primo grado e di Euro 1.889,00 per il secondo grado che, ridotti della metà per la disposta parziale compensazione, risultano pari rispettivamente ad Euro 809,00 e Euro 944,50, sostanzialmente coincidenti con quanto liquidato nella sentenza impugnata;

19. non si fa luogo alla condanna della parte soccombente alle spese ricorrendo i requisiti per l’esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

20. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

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