Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23846 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 886-2011 proposto da:

V.I., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ADRIANA 15,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA ROMANO (deceduto), che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 173/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 16/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

V.I. propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 173/35 del 16 novembre 2009 con la quale la commissione tributaria regionale di Roma, in riforma della prima decisione, ha respinto l’impugnativa da lei proposta contro una cartella di pagamento per imposta di successione anno 2000, ritenendo regolarmente eseguita, ex art. 140 c.p.c., la notificazione dell’avviso di liquidazione sulla base del quale la cartella in questione era stata emessa.

Con ordinanza istruttoria 28 gennaio 2016, questa Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento di merito, al fine di verificare le effettive modalità di esecuzione della notificazione in oggetto.

L’agenzia delle entrate si è costituita nel presente procedimento al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con l’unico motivo di ricorso la V. deduce violazione degli artt. 139 – 140 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60nonchè difetto di motivazione; per avere la commissione tributaria regionale affermato la regolarità della notificazione dell’avviso di liquidazione (atto prodromico) mediante deposito nella casa comunale, nonostante che: – dalla relata di notifica, prodotta dall’ufficio soltanto in copia, risultasse illeggibile la menzione delle ricerche effettuate dall’agente notificatore, costituenti elemento essenziale di validità della notificazione ex art. 140 cit.; – alla data di tali ricerche (18 marzo 2002, e non 18 febbraio 2002 come erroneamente indicato in sentenza) essa ricorrente risultasse all’anagrafe di Roma comunque già trasferita in (OMISSIS), dove doveva essere eseguita la notificazione in oggetto; – quest’ultima, per contro, fosse stata tentata ex art. 139 c.p.c. al precedente indirizzo di (OMISSIS), dove era risultata irreperibile.

p. 2. Il ricorso merita accoglimento.

Va premesso che, in esito alla suddetta ordinanza istruttoria di questa Corte, la CTR di Roma ha trasmesso (nota 2 maggio 2016) gli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio; dei quali, tuttavia, non fa parte la relata di notifica in oggetto, evidentemente contenuta nel solo fascicolo dell’ agenzia delle entrate.

In tale situazione, si ritiene che l’impossibilità oggettiva di accertare la ritualità della notificazione del prodromico avviso di liquidazione debba essere posta a carico dell’amministrazione finanziaria: che di tale prova era onerata per regola generale, e che ben avrebbe potuto provvedervi mediante allegazione, in originale, della relativa documentazione in suo possesso (a fortiori, visto l’esito negativo dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso la commissione tributaria regionale).

Va considerato, da un lato, che la contribuente ha mosso – già nel giudizio dì merito specifiche e circostanziate contestazioni alla ritualità di tale notifica, assumendo in primo luogo la mancata produzione in giudizio della relata in originale (aspetto confermato dalla sentenza qui impugnata) e, quindi, la mancata o irregolare esecuzione delle ricerche (aventi, in copia, esito illeggibile) a seguito dell’accertata sua irreperibilità all’indirizzo in (OMISSIS). La medesima ha inoltre sostenuto che alla data di tentata notificazione ex art. 139 c.p.c. in quest’ultimo indirizzo, ella aveva già trasferito la propria residenza in (OMISSIS), come evincibile dal certificato anagrafico. Si tratta di una ricostruzione del processo notificatorio contro la quale, del resto, nulla l’amministrazione finanziaria ha eccepito nella presente sede di legittimità.

Sicchè la notificazione dell’avviso di liquidazione in oggetto doveva essere effettuata a quest’ultimo indirizzo, con conseguente nullità della notificazione.

Va poi considerato che lo stesso giudice regionale dà atto – nell’esposizione del processo della circostanza che già la CTP di Roma avesse in effetti riscontrato l’illeggibilità della data e delle modalità delle ricerche anagrafiche volte ad accertare il recapito della contribuente; aspetto che viene indicato come di particolare importanza “considerato che, a seguito della dichiarata irreperibilità, l’ufficio ha proceduto alla notifica dell’atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60”.

Senonchè, il giudice di appello ha poi incongruamente ritenuto di poter superare tale lacuna, sul presupposto che la contribuente abitasse, il 18 febbraio 2002, in (OMISSIS), e che la variazione del domicilio fiscale prendesse effetto, ex art. 58 D.P.R. cit., solo dal sessantesimo giorno successivo alla sua verificazione.

Gli atti processuali a disposizione di questa Corte non sono però sufficienti, per le esposte ragioni, a confermare la correttezza di questo ragionamento; e, segnatamente, dell’osservanza da parte della CTR del principio per cui: “Il ricorso alla procedura di notifica di cui all’art. 140 c.p.c., presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell’indirizzo del destinatario, richiede che l’organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall’art. 139 c.p.c., descrivendo, in particolare, le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, dimora o domicilio. Ne deriva che è illegittimo il ricorso alla procedura in questione, nel caso in cui l’ufficiale notificatore non abbia usato l’ordinaria diligenza per individuare il luogo di residenza, essendosi limitato ad indicare solo il comune nel quale si è trasferito il destinatario dell’atto” (Cass. 20098/09).

Ricorre inoltre quanto stabilito da Cass. ord. 24260/14, secondo cui: “E’ illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio”.

In definitiva, stante la mancata notificazione dell’atto prodromico alla cartella di pagamento qui opposta, sussistono i presupposti – in accoglimento del ricorso – per la cassazione della sentenza impugnata; con conseguente decisione nel merito mediante accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico dell’agenzia delle entrate in ragione di soccombenza. La complessità della ricostruzione delle modalità di esecuzione (in sostanziale concomitanza con il trasferimento anagrafico della contribuente) della notificazione in oggetto da parte dei giudici di primo e secondo grado depone, invece, per la compensazione delle spese dei giudizi di merito.

PQM

LA CORTE

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente;

– condanna l’agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge; compensa le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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