Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23846 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. PORRO

8, presso lo studio dell’avvocato MUZI GIOVANNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SCALZI ANNA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimato –

sul ricorso 27606-2007 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. PORRO

8, presso lo studio dell’avvocato MUZI GIOVANNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SCALZI ANNA, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 658/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/09/2006 r.g.n. 1770/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato SCALZI ANNA; udito 1 Avvocato MARINA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per: inammissibile in subordine

rigetto, ricorso incidentale condizionato assorbito.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5.7 – 18.9.2006 la Corte d’Appello di Milano respinse il gravame proposto da C.R. nei confronti del Ministero della Salute avverso la sentenza di prime cure che aveva rigettato la sua domanda diretta al pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2 oltre all’assegno una tantum di cui alle L. n. 238 del 1997.

A sostegno del decisum la Corte territoriale aderì alla CTU espletata in primo grado, in base alla quale doveva escludersi che la grave patologia neuromuscolare dovuta a compromissione dei motoneuroni del midollo spinale da cui il ricorrente era affetto fosse stata causata, come dedotto in giudizio, dalla vaccinazione antipoliomielitica con vaccino orale trivalente (OPV), seconda dose, cui il C., nato il (OMISSIS), era stato sottoposto il (OMISSIS); la Corte territoriale ritenne inoltre di non dover ordinare un esame di genetica molecolare sulla persona dell’appellante poichè tale “…esame sarebbe stato “ordinato” nell’interesse della stessa parte appellante, il che, stante il principio di incoercibilità del prelievo a tutela dell’inviolabilità della persona, nonchè di quello dell’onere della prova, pur sempre a carico dell’attore, avrebbe comportato il ribaltamento di qualsivoglia regola processuale”. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, C.R. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’intimato Ministero della Salute ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato assistito da un motivo, a cui il C. ha resistito con controricorso.

All’udienza di discussione il difensore del controricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in ordine al fatto controverso relativo allo stato di immunodeficienza al momento della vaccinazione e alla sua situazione genetica di omozigote.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in ordine ai criteri per identificare la malattia da cui esso ricorrente è affetto e per l’acritica valutazione della relazione del CTU, nonchè per l’omessa motivazione sulle valutazioni e prospettazioni espresse dal consulente tecnico di parte.

Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 118 e 421 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di ordinare la CTU richiesta e di acquisire, nonostante l’espressa domanda, l’esame genetico di esso ricorrente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

3. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c. è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, D. Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e anteriormente ai 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18.9.2006.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). Nel caso che ne occupa con i primi due motivi del ricorso principale sono stati denunciati vizi di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e con il terzo vizio di violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ma i primi due motivi sono privi della formulazione del momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali e il terzo è privo della formulazione del quesito di diritto.

Ne discende l’inammissibilità di tutti i motivi e, con ciò stesso, del ricorso principale.

4. Consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, peraltro rinunciato all’udienza, a mezzo del quale è stato eccepito che, sulla base della normativa di riferimento, nei giudizi relativi ad istanze di indennizzo presentate in via amministrativa in data precedente il 1.1.2001 ovvero il 21.2.2001 la legittimazione passiva deve essere riconosciuta alle Regioni.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, in conformità al disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, vigente prima della novella di cui al D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il principale e assorbito l’incidentale; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA