Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23845 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 29/10/2020), n.23845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26862-2018 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE MATARAZZO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 153/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 153 pubblicata il 5.3.2018, ha respinto l’appello di P.R., confermando la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda del predetto, docente dipendente pubblico (iscritto alla gestione Inps) e ingegnere libero professionista, volta all’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione nella Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e di versamento dei relativi contributi, pretesi dall’Inps in relazione all’attività libero professionale svolta, con versamento ad Inarcassa del contributo integrativo;

2. avverso tale sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, l’Inps;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. col primo motivo di ricorso P.R. ha dedotto violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011, di interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione agli artt. 11 e 14 preleggi (art. 360 c.p.c., n. 3);

5. col secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011, di interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione alla L. n. 335 del 1995 art. 2, commi 25 e 26 (art. 360 c.p.c., n. 3);

6. i due motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, ripropongono la questione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso I’INPS degli ingegneri e degli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, e che non possono iscriversi ad INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio;

7. tale questione è già stata decisa da questa Corte di cassazione (cfr. sentenze n. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n. 1643 del 2018, n. 520 del 2019) che ha affermato il seguente principio di diritto “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la “ratio” della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”;

7. considerato che la Corte di merito si è conformata al principio di diritto appena richiamato e che non ricorrono motivi per discostarsi dallo stesso, deve respingersi il ricorso in esame;

8. la novità della questione al momento di instaurazione della lite determina la compensazione delle spese anche del giudizio di legittimità;

9. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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