Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23844 del 11/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2017, (ud. 04/05/2017, dep.11/10/2017),  n. 23844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18216-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI

SPAGNA 35, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLETTI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GESAM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 436,

presso lo studio dell’avvocato RENATO CARUSO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO DROGHEO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

LA IGIENE URBANA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9521/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/01/2015, R. G. N. 166/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto

del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI PAOLETTI;

udito l’Avvocato DOMENICO DROGHEO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata in data 12/1/2015, dichiarava la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio proposto da C.G. nei confronti della Gesam s.r.l. e della Igiene Urbana s.r.l. inteso a conseguire declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli, e rimetteva la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c..

La Corte di merito perveniva a tali conclusioni sul rilievo che il ricorso di primo grado era stato notificato alla società in data 18 gennaio 2011 presso la precedente sede di (OMISSIS) e depositato nella cassetta postale per assenza del destinatario, laddove la società destinataria aveva trasferito la propria sede altrove sin dal 20 dicembre 2010, come desumibile dalla visura camerale versata in atti.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il C. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Gesam s.r.l. che ha depositato memoria ex art.378 c.p.c..

La Igiene Urbana s.r.l. non svolge attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 141 c.p.c., comma 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si deduce che alla data di notificazione del ricorso in appello in data 9/4/2013 il difensore dell’appellato avv. Luigi Paoletti era deceduto, di guisa che l’elezione di domicilio presso la cancelleria del Tribunale di Velletri sezione lavoro, era da ritenersi inefficace, ed il giudizio di appello nullo o inesistente, per violazione del diritto di difesa dell’appellato che di detta notifica non aveva avuto cognizione, restando contumace.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 350 c.p.c. Critica la sentenza impugnata per omessa verifica della ritualità della notifica ritenendola perfezionata nei confronti della parte appellata presso il,domicilio eletto dal domiciliatario deceduto.

3. Le censure, il cui esame congiunto è consentito dalla connessione che le connota, sono prive di fondamento.

Invero, come dedotto dalla controricorrente Gesam s.r.l., il ricorso in appello dalla stessa proposto avverso la sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Velletri in data 16/10/2012, risulta notificato al C. presso la cancelleria del locale tribunale ove il ricorrente, per mezzo del proprio difensore avv.Luigi Paoletti, aveva eletto domicilio.

La copia dell’avviso di ricevimento di detta notifica è stata ritualmente versata in atti nel presente giudizio di legittimità, in coerenza coi dettami di cui all’art. 372 c.p.c., che consente la produzione, nel giudizio di legittimità, dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata, anche quando si lamentino “errores in procedendo” idonei ad inficiare direttamente la validità della pronuncia (vedi sul punto, Cass. 11/7/2014 n.16036).

Alla stregua di detta documentazione, la notifica risulta perfezionata presso la cancelleria del tribunale adito, in data 13/3/2013 allorquando il difensore dell’appellato era ancora in vita, essendo deceduto il 26/3/13.

Diversamente da quanto argomentato dal C., detta notifica era, quindi, da ritenersi assolutamente idonea alla valida instaurazione del rapporto processuale in grado di appello, che si è svolto tra gli stessi soggetti che lo costituirono a mezzo dei procuratori designati nel domicilio eletto, in tal senso palesandosi del tutto irrilevante il successivo avvio di un nuovo procedimento notificatorio da parte appellante concluso in data 9/4/2013, il perfezionamento della notifica essendo già verificatosi, con procedura rituale per quanto sinora detto, con la prima notifica del ricorso.

4. Discende dalle superiori argomentazioni che le censure, in quanto infondate, devono essere respinte.

Il ricorrente va, infine, condannato al pagamento delle spese inerenti al giudizio di legittimità nei confronti della Gesam s.r.l. nella misura in dispositivo liquidata. Nessuna statuizione va emessa nei confronti della Igiene Urbana s.r.l. che non ha svolto attività difensiva.

Poichè il presente ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della Gesam s.r.l. che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Nulla per le spese nei confronti della Igiene Urbana s.r.l.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA