Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23843 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 29/10/2020), n.23843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C.G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Francesco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

R.L., in proprio, lambertoroberti.pec.it, elett. dom.

presso la propria residenza in (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

TRIBUNALE DI PESARO – UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

per la cassazione del decreto Trib. Pesaro, Giudice tutelare,

4.6.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 27 ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. R.L., in proprio e senza ministero di difensore, ha impugnato, avanti alle Sezioni Unite civili di questa Corte, il decreto 4.6.2020 con cui il Giudice tutelare del Tribunale Pesaro dichiarava il proprio non luogo a provvedere sull’istanza con cui il ricorrente avversava il divieto di accesso ad un supermercato senza dispositivo di protezione (mascherina), con irrogazione della relativa sanzione;

2. l’Ufficio preparatorio del procedimento per le Sezioni Unite civili rimetteva il 1.9.2020 l’esame e la decisione del ricorso alla Sesta Sezione civile – Prima di questa Corte, constatando che lo stesso non era stato notificato e che, allo stato, non sussisteva materia devolvibile alle Sezioni Unite stesse;

3. il Primo Presidente, adito dal ricorrente con richiesta di “annullamento” del predetto provvedimento dell’UPSUC, ha rigettato l’istanza con atto del 4.9.2020;

4. il ricorso ha illustrato la scelta di adire originariamente il giudice tutelare nel presupposto che questi sovrintenda a tutele e curatele, oltre che alle situazioni relative alle persone incapaci o non del tutto tali da provvedere a sè stesse, così rientrando nei rispettivi poteri emettere provvedimenti inibitori verso le attività materiali di illecita limitazione della libertà fondata su ragioni di salute; secondo la prospettazione del ricorrente, inoltre, la decretazione assunta con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2020, a seguito della Delib. dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020, avrebbe instaurato una condizione di soggezione dei cittadini italiani e delle persone che si trovano nel territorio dello Stato assimilabile a quella delle persone sottoposte a tutela o a curatela (“curatela governativa permanente”), con prescrizioni – come l’impiego della citata mascherina – prive peraltro di giustificazione scientifica e di valide ragioni sanitarie;

5. il ricorso chiede dunque alla Corte di cassazione di definire il giudizio altresì “nella funzione di Giudice Tutelare”, anche convocando il curatore, cioè il Presidente del Consiglio dei Ministri, autore dei D.P.C.M. citati e contestati, con condanna ad un facere volto ad eliminare il pregiudizio recato da condotte della P.A. lesive dei diritti soggettivi;

6. con istanza successiva del 21.9.2020, tra le altre, il ricorrente ha chiesto disporsi il reinvio della trattazione avanti alle Sezioni Unite civili; altra successiva memoria è stata depositata il 6.10.2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. osserva preliminarmente il Collegio che, come disposto il 4 settembre 2020 dal Primo Presidente su analoga istanza del ricorrente, vi è già stato provvedimento di confermata assegnazione alla Sesta Sezione civile, per le ragioni ivi esplicitate e cioè difetto sia di questione di riparto di giurisdizione, sia di questione di diritto sollevata per difformità rispetto all’indirizzo delle Sezioni semplici ovvero questione di massima importanza; con ulteriore atto del 16 settembre 2020 il Primo Presidente ha dichiarato non luogo a provvedere su altra istanza del ricorrente (del 7 settembre 2020) e messa in mora (14 settembre 2020); si tratta di determinazione riservata ai sensi dell’art. 374 c.p.c., al potere direttivo ed organizzatorio spettante al Primo Presidente e, nella fattispecie, non sussistono gli estremi per una rimessione alle Sezioni Unite, stante il tenore del ricorso, così esaminato;

2. il ricorso, laddove consiste in un atto a contenuto esclusivamente impugnatorio del provvedimento del giudice tutelare, è infatti improcedibile in quanto esso non si accompagna al deposito tempestivo della copia autentica del provvedimento impugnato (Cass. s.u. 8312/2019, 17268/2018; Cass. 3466/2020);

3. il medesimo ricorso è peraltro afflitto da concorrenti ragioni di inammissibilità, ove con esso si è in ogni caso adita la Corte di cassazione per l’adozione diretta di provvedimenti inibitori delle condotte della P.A. determinate dalle attività provvedimentali assunte con D.P.C.M. e di condanne ad un facere; con il ricorso, infatti, non risultano versati ritualmente e tempestivamente agli atti di causa le prove della notifica del medesimo alle controparti, così come individuate tanto nel Tribunale di Pesaro-Ufficio del giudice tutelare, quanto nel Presidente del Consiglio dei Ministri; si tratta di un onere che è disposto a pena di inammissibilità (Cass. s.u. 19370/2019, 2209/2012, 18670/2005);

4. inoltre, il ricorso è stato sottoscritto dalla parte personalmente e non da difensore patrocinante innanzi a questa Corte, non risultando in ogni caso documentata la qualità di avvocato del ricorrente (Cass. 4303/2017);

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non essendo stata svolta in questa sede alcuna attività difensiva delle controparti; sussistono i presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

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