Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23843 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23085/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia, Sez. Staccata di Foggia, n. 247/26/2009, depositata il

29/06/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

settembre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 247/26/2009, depositata il 29/6/2009, la C.T.R. della Puglia, sezione staccata di Foggia, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a C.D., ingegnere, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 – 2001.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.

L’intimato non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Con l’unico motivo di ricorso l’A.E. deduce violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. riconosciuto il diritto al rimborso nonostante la presentazione da parte del contribuente di domanda di condono per la definizione automatica “di tutte le annualità cui si riferisce l’istanza di rimborso”.

Formula quesito conferente.

4. Il motivo è inammissibile perchè aspecifico e comunque non autosufficiente.

La ricorrente postula un dato di fatto – l’avere il contribuente presentato istanza di condono – che non risulta dalla sentenza impugnata, non essendo in essa rinvenibile alcun accertamento in tal senso e nemmeno alcun incidentale riferimento alla circostanza.

Non può dunque ravvisarsi la dedotta violazione di legge, dal momento che, rispetto alla fattispecie quale accertata e descritta in sentenza, la regula iuris applicata si appalesa ineccepibile e certamente si sottrae alla censura svolta dalla ricorrente che ad essa imputa di non aver dato rilievo al condono: censura si ripete inconferente rispetto alla fattispecie quale assunta in sentenza alla quale è estranea alcun riferimento alla presentazione di una istanza di condono.

In tale contesto la ricorrente avrebbe semmai dovuto dolersi di insufficiente motivazione, per errata ricognizione della fattispecie concreta e segnatamente per non aver rilevato l’asserita intervenuta presentazione di istanza di condono.

Tale censura non risulta tuttavia mossa e, peraltro, anche in tale prospettiva, il ricorso si esporrebbe a un rilievo di inammissibilità per difetto di autosufficienza, mancando la ricorrente di specificamente indicare l’atto processuale e/o la sua collocazione nel relativo incartamento dal quale tale circostanza avrebbe dovuto desumersi.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento è da adottare sulle spese non avendo controparte svolto difese nella presente sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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