Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23843 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, DI MEGLIO ALESSANDRO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

L.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1884/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/01/2007 r.g.n. 1146/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Biella respinse il ricorso con il quale L. F. aveva convenuto in giudizio l’Inps per chiedere il riconoscimento del proprio diritto a fruire dei permessi di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3 per assistere il marito convivente handicappato; aderendo alle argomentazioni prospettate dall’Inps – e che erano state alla base della reiezione della domanda amministrativa – ritenne infatti, sulla base di una CTU all’uopo disposta, che le condizioni del marito della ricorrente non fossero tali da determinare una effettiva necessità di assistenza da parte della familiare convivente. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 29.11.2006 -9.1.2007, accogliendo il gravame proposto dalla L., dichiarò che quest’ultima aveva diritto di usufruire dei permessi in parola. A sostegno della pronuncia la Corte territoriale ritenne decisiva, “a prescindere dall’esito della ctu espletata in primo grado”, l’attestazione della ASL (OMISSIS) di Biella con la quale, in data 18.12.2001 (in epoca anteriore alla proposizione della domanda amministrativa all’Inps), era stato attestato che la situazione di handicap del marito della L. “assume connotazione di particolare gravità” ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3; tale documentazione attestava quindi il pieno fondamento di quanto richiesto. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Inps ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. L’intimata L.F. non ha svolto attività difensiva.

All’udienza di discussione i difensore del ricorrente ha depositato i plichi postali relativi alle notificazioni del ricorso non andate a buon fine e ha chiesto la concessione di termine per provvedere alla notifica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dalla documentazione prodotta in udienza dal difensore del ricorrente risulta che le notifiche a mezzo posta del ricorso, pur se spedite tempestivamente (il 17.5.2007), non sono andate a buon fine perchè il destinatario risultava sconosciuto (quella inviata al domicilio eletto di via Alfieri 15, Torino, studio avv. M. Trevisson) e per irreperibilità del destinatario, trasferito (quella inviata al domicilio eletto di via Nazario Sauro 9, Biella).

La giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, ha affermato il principio secondo cui, in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 17352/2009; Cass., nn. 6846/2010; 21154/2010).

Non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi da tale orientamento, deve considerarsi che:

– il ricorrente non ha neppure dedotto di essersi attivato per le ripresa del procedimento notificatorio;

– il lasso di tempo trascorso tra l’esito negativo delle notificazioni e la richiesta di un termine per provvedervi (oltre quattro anni) non può, all’evidenza, ritenersi ragionevolmente contenuto;

– la suddetta richiesta non può pertanto trovare accoglimento.

2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, siccome non notificato nei termini di legge.

Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA