Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23843 del 11/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2017, (ud. 22/03/2017, dep.11/10/2017), n. 23843
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2158-2012 proposto da:
C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GREGORIO VII 490, presso lo Studio dell’avvocato VALENTINA
BATTIATO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO COPPA
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
EDILMONETTI S.R.L., c.f. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI PIETRALATA 320/D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA
RICCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIANCARLO ARZENO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 552/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 06/06/2011 R.G.N. 770/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/03/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ANGELO DE CRESCENZO per delega verbale Avvocato
MASSIMILIANO COPPA;
udito l’Avvocato GIANCARLO ARZENO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 6 giugno 2011, la Corte d’Appello di Milano, confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da C.M. nei confronti della Edilmonetti S.r.l., avente ad oggetto la condanna della Società al risarcimento del danno, nelle sue componenti biologica, morale ed esistenziale, per l’infortunio occorso al C. mentre, nella sua qualità di operaio specializzato dipendente della predetta Società, era impiegato nell’esecuzione di lavori di ristrutturazione nell’ambito del cantiere aziendale aperto presso l’ospedale “(OMISSIS)”.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto le deduzioni di cui al ricorso del tutto inidonee a dimostrare la stessa dinamica dell’infortunio e dunque non assolto l’onere della prova circa il fatto fondativo della prospettata responsabilità della Società datrice.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso la Società.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta a carico della Corte territoriale l’incongruità logica dell’iter argomentativo in base al quale la Corte stessa perviene ad escludere l’ammissibilità dei mezzi istruttori richiesti.
La medesima statuizione della Corte territoriale è censurata nel secondo motivo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 244 c.p.c..
I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano del tutto infondati atteso che, tenuto conto del principio di diritto cui correttamente si è rifatta la Corte territoriale per il quale il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito dell’infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, le censure mosse dal ricorrente non inficiano la decisione di non ammissione delle istanze istruttorie per essere questa basata su una valutazione del carattere esplorativo della prova, da ritenersi corretta e logicamente fondata alla luce dell’inidoneità dei proposti capitoli a dar conto della specifica violazione di norme di sicurezza attribuita alla Società datrice (non risultando neppure qui contestate le normali modalità di scarico dei detriti descritte dalla Società medesima) e della tendenziale valenza negatoria della pretesa responsabilità da attribuirsi alla documentazione prodotta (referto medico e consulenza di parte) in cui si fa riferimento all’accidentalità dell’evento.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017