Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23842 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 29/10/2020), n.23842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.E., rappr. e dif. dall’avv. Angelo Russo,

angelo.russo.ordineavvocatireggioemilia.it, elett. dom. presso il

suo studio in Reggio Emilia, via Rosario Livatino n. 9, come da

procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Bologna 8.4.2019, n. 1168/2019,

R.G. 420/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 27.10.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. S.E. impugna la sentenza App. Bologna 8.4.2019, n. 1168/2019, R.G. 420/2018 che, sull’appello del Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza Trib. Bologna 10.1.2018 e in accoglimento dello stesso, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria;

2. la corte, per quanto qui d’interesse, procedendo al riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno, quali ravvisati dal primo giudice, ha ritenuto che: a) la situazione sociopolitica del Gambia, il Paese di provenienza del ricorrente, era profondamente mutata e, nel 2018, fonti internazionali riferivano di una transizione già avviata verso la democrazia, come documentato dal rientro di molti espatriati; b) all’esito di un giudizio complessivo di tipo comparativo, condotto sulla scorta di Cass. 4455/2018, non risultava una sicura vulnerabilità quanto all’esercizio dei diritti umani, avendo riguardo sia alle ragioni dell’allontanamento dal Gambia (conflitti familiari) sia alle prospettive connesse al rientro (stante il mutamento del quadro ordinamentale); c) le condizioni di salute del richiedente non erano così gravi da integrare la nozione di sicura vulnerabilità (“disorientamenti”, “manie persecutorie”), sia per la loro generica attestazione, sia per la compatibilità con l’attività lavorativa allegata, sia per la risalenza della documentazione medica (al 2017, non aggiornata) e comunque facendo difetto la prova di una connessione causale con una grave violazione dei diritti umani subita nel Paese di origine (la prima certificazione medica è di oltre un anno dopo la data della domanda di protezione);

3. il ricorso è su due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il ricorso si contestano: a) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 non avendo la corte considerato il “passato traumatico” familiare del richiedente e posto lo stesso in relazione al non compiuto processo di normalizzazione del Gambia, evitando altresì di considerare la terapia ancora in corso in Italia e il rischio della sua interruzione presso i servizi del Paese di rientro, così come l’integrazione raggiunta; b) la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, avendo omesso la corte di citare, tra le fonti internazionali, quelle in materia sanitaria;

2. i motivi, da trattare in via congiunta perchè connessi, sono inammissibili; le censure dell’odierno ricorso si connotano per genericità, per un verso e difetto di puntuale indicazione critica della ratio decidendi, per altro; la sentenza ha infatti ampiamente dato conto, con precisa indicazione delle fonti internazionali consultate e del loro aggiornamento alla data di decisione, non solo dell’assenza di conflitto armato o persecuzioni apprezzabili nella zona e nell’intero Paese di provenienza del richiedente ma altresì di un inesistente collegamento fra la vulnerabilità invocata e le ragioni tanto della partenza come del contesto di rientro in Gambia;

3. la motivazione, quale sostanzialmente contestata al di là della rubrica, appare dunque coerente con il principio, ripetuto con Cass. 23778/2019 (sulla scia di Cass. 4455/2018), secondo cui “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; e proprio tale procedimento appare essere stato svolto dalla corte, la quale ha dato conto della situazione del Gambia, del contesto d’integrazione del richiedente e delle sue condizioni di salute; si tratta di principio, per come correttamente seguito, ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo anche nella specie difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente e potendosi aggiungere che l’odierna censura come anticipato – è inammissibile per genericità, perchè si risolve in un dedotto vizio di motivazione, oltre il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 8053/2014);

4. nè essa assolve, infine, ai requisiti di specificità redazionale, evitando di confrontarsi con il giudizio di difetto di attualità e genericità della allegata gravità delle condizioni di salute e altresì di mancanza di nesso tra il godimento attuale dei diritti fondamentali e le prospettive del loro effettivo esercizio, per tale parte la motivazione non apparendo impugnata in modo idoneo e specifico;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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