Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23842 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 25/09/2019), n.23842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16733-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.S., R.G., DISTILLERIA F.LLI R. DI S.

E G.R. SNC in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato

GIUSEPPE TROMBETTA giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 142/2011 della COMM. TRIB. REG. della Sicilia

SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 12/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO BERNAZZANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PELUSO che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso, nei confronti della Distilleria F.lli R. di S. e Giuseppe R. s.n.c., nonchè dei due soci R.S. e R.G., per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, sez. dist. di Catania, n. 142/18/11, pronunciata in data 28.4.2011 e depositata in data 12.5.2011, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Catania, favorevole ai contribuenti, in controversia concernente l’atto di contestazione per sanzioni Iva relative all’anno di imposta 1998.

Gli accertamenti in esame scaturiscono, in particolare, da due verifiche fiscali condotte dalla G.d.F. – i cui risultati sono compendiati nei p.v.c. del 17.9.2001 e del 28.11.2001 – e, con specifico riferimento ai tributi qui in considerazione, la pretesa impositiva si fonda sul rinvenimento di documentazione extracontabile e sulle movimentazioni bancarie relative ai conti utilizzati dalla società e dai soci. In tale contesto, la sentenza impugnata ha rilevato che, con separata sentenza n. 336/18/10 della medesima CTR, era stato rigettato l’appello proposto dall’Agenzia avverso la decisione della CTP di Catania n. 214/06/07, che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’annualità 1998, costituente il presupposto della contestazione e dell’irrogazione delle sanzioni per omessa contabilizzazione di operazioni imponibili oggetto di impugnazione nel giudizio in esame. Da tanto scaturiva, in maniera consequenziale, l’annullamento dell’atto concernente le sanzioni Iva.

Il ricorso dell’ufficio è affidato ad un unico motivo. Resistono la società contribuente ed i soci della stessa mediante controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 118 disp. att., dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 stesso codice, comma 1, n. 3, trattandosi di motivazione meramente apparente, in quanto fondata sul mero richiamo ad altra decisione della stessa CTR senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di appello.

1.1. Il motivo, da riportarsi più correttamente al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è fondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, nel procedimento tributario, allorchè il medesimo organo giudicante si trovi a pronunciare contestualmente più decisioni in rapporto di consequenzialità necessaria, ed in particolare di pregiudizialità – come nel caso della controversia concernente l’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone per omessa contabilizzazione di operazioni imponibili e della controversia concernente le sanzioni previste per la violazione dell’obbligo di dichiarazione, in relazione alle suddette operazioni – la motivazione utilizzata può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza, assunta anche simultaneamente, purchè la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, occorrendo, invece, che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa – anche se connessa – causa “sub iudice”, in modo da consentire, poi, anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto motivazionale.

1.2. Siffatta motivazione è da ritenersi, invece, nulla allorchè dissimuli un vizio procedurale più radicale, come nel caso in cui sia richiamata una decisione che avrebbe dovuto essere pronunciata in un processo unico (ipotesi di litisconsorzio necessario), ovvero nel caso in cui il processo avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della decisione connessa (in ipotesi di pregiudiziale obbligatoria), perchè utilizzata al solo scopo di porre rimedio artificiosamente alla antecedente violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, o dell’art. 295 c.p.c. (così Sez. U, n. 14814 del 04/06/2008, Rv. 603305 – 01). Sotto tale ultimo profilo, questa Corte ha più recentemente ribadito (Sez. 5, n. 16615 del 07/08/2015, Rv. 636825 – 01; conf. Sez. 6 – 5, n. 22673 del 05/11/2015, Rv. 637580 – 01) che “in tema di contenzioso tributario, va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata (nella specie, avente ad oggetto il provvedimento d’irrogazione di sanzioni) in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale (nella specie, consistente nell’annullamento dell’accertamento dei maggiori utili della società di capitali, presupposto delle sanzioni applicate), dovendosi, in tale ipotesi, sospendere il processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c., atteso che i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive”.

2. Orbene, nella specie, risulta, innanzitutto, evidente che la CTR, limitandosi a prendere atto dell’esistenza della decisione di rigetto dell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento di cui trattasi, non ha esplicitato i passaggi essenziali del ragionamento probatorio adottato dalla separata decisione avente ad oggetto detto avviso, emesso nei confronti della contribuente; tanto meno ha riprodotto i contenuti mutuati, nè ancora ha formulato una propria valutazione critica in ordine agli elementi che sorreggono la sentenza richiamata, con ciò omettendo, altresì, di confrontarsi con gli specifici motivi di gravame formulati dall’Ufficio appellante.

Ne consegue che la decisione impugnata ha natura sostanzialmente apodittica, in quanto frutto del mero richiamo adesivo alla sentenza citata, senza che la CTR abbia esplicitato e reso comprensibile l’iter logico-dimostrativo seguito, esprimendo, sia pure in modo sintetico, le ragioni sottese a tale pronuncia e le ragioni specifiche della sua condivisione in relazione ai motivi di impugnazione proposti nel presente giudizio, in modo da fornire un percorso argomentativo appagante e corretto. Essa, pertanto, deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Sez. 6-5, n. 107 del 08/01/2015, Rv. 633996 – 01).

3. Nè, sotto altro e convergente profilo, risulta esaurientemente comprovato l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza emessa nella causa pregiudiziale: invero, premesso che la sentenza qui impugnata non fa espressa menzione di tale irrevocabilità (e, d’altro canto, il termine annuale di impugnazione della sentenza n. 336/18/2010, emessa il 30.9.2010 e depositata in data 11.11.2010 non era ancora decorso alla data della deliberazione e della successiva pubblicazione della sentenza n. 142/18/2011, impugnata nel presente giudizio), tale carattere neppure risulta con certezza dalla documentazione prodotta in allegato al controricorso dei contribuenti rilasciata dalla CTR della Sicilia – sezione distaccata di Catania in data 26.4.2012, che si limita ad attestare che avverso la predetta decisione “non risulta essere stata prodotta istanza di trasmissione del fascicolo alla Suprema Corte di Cassazione” (cfr. Cass 21366/2018; xxx n. 3621/2019).

4. Ne consegue che, in accoglimento del motivo di ricorso, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, la quale, nel procedere alla nuova decisione di merito, dovrà verificare anche l’eventuale passaggio in giudicato della citata decisione pregiudiziale, oltre a provvedere anche sulla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda, altresì, di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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