Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23842 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

OFFICINE RIPARAZIONE PEZZAIOLI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato MARCHIO FRANCESCO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE GERARDO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ESATRI – ESAZIONE TRIBUTI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 411/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/12/2006 R.G.N. 219/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato MARCHIO FRANCESCO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza de 28.9 – 29.12.2006 la Corte d’Appello di Brescia, accogliendo il gravame proposto dall’Inps, anche quale mandatario della SCCI spa, nei confronti della Officine Riparazioni Pezzaioli srl e dell’Esatri – Esazioni Tributi spa, respinse l’opposizione, proposta dalla Società appellata, alla cartella esattoriale portatrice di somme dovute per contributi previdenziali relativi a rapporti lavorativi ritenuti, a seguito di accertamenti ispettivi dell’Inail e dell’Inps, in violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1.

A sostegno del decisum, per quanto qui ancora specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne che:

– gli ispettori avevano dato atto di aver trovato nell’azienda alcuni lavoratori non denunciati intenti a lavori inerenti al ciclo produttivo; tali lavoratori avevano affermato di essere impiegati nell’attività aziendale con le stesse mansioni dei dipendenti regolari, sottoposti agli ordini degli stessi superiori e con il medesimo orario; detti lavoratori non risultavano essere stati assunti regolarmente neppure dalle ditte che li avevano inviati a lavorare presso la Società opponente e alle quali quest’ultima aveva pagato le relative prestazioni;

– dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal legale rappresentante della Società, cosi come in quelle dal medesimo precedentemente rese alla Direzione provinciale del lavoro, era risultato che le prestazioni di lavoro de quibus sarebbero state oggetto di contratti di appalto, con i quali era prevista un’organizzazione autonoma da parte dell’appaltatore, che i lavoratori utilizzavano attrezzature minute di loro proprietà, eccetto la saldatrice messa a disposizione dall’appaltante, che lavoravano all’interno del capannone di quest’ultima ed erano addetti alla costruzione di porte di alluminio e montaggio;

– tali dichiarazioni, anche espungendo dalla valutazione le dichiarazioni rese dai lavoratori (che peraltro non vi era motivo di ritenere non genuine), sulla scorta del solo fatto oggettivo della presenza di operai saldatori, inseriti nel ciclo produttivo aziendale avente per oggetto questo tipo di lavorazioni, della circostanza che questi lavoratori non risultavano denunciati dalle imprese che fatturavano le relative prestazioni di lavoro e delle dichiarazioni confessorie del legale rappresentante, che (pur affermando una autonoma organizzazione del lavoro) aveva ammesso che i prestatori disponevano solo della minuteria (esclusa addirittura la saldatrice), facevano ritenere provata l’interposizione fittizia di manodopera;

– in tale contesto di elementi altamente significativi e concordanti sarebbe stato onere dell’opponente dimostrare circostanze significative incompatibili con la suddetta conclusione;

– la diversa versione dei fatti dedotta in causa – e sulla quale era stata richiesta prova testimoniale – si fondava tuttavia su circostanze in netta contraddizione con quanto dichiarato dal legate rappresentante della stessa Società ed erano al tempo stesso intrinsecamente contraddittorie, poichè se l’appalto, come sostenuto, fosse stato reso necessario per l’impossibilità della Officine Riparazione Pezzoli di trasportare le cassonature altrove e di eseguire le lavorazioni per mancanza di personale qualificato e attrezzi speciali, non si comprendeva come fosse plausibile che il rapporto contrattuale conseguente fosse stato immediatamente interrotto; inoltre, se il personale a cui era stato commissionato il lavoro fosse stato costituito da professionisti autonomi/artigiani, non si comprendeva perchè la fatturazione era stata fatta, come risultava dalle fatture allegate al verbale Inail, da società aventi per oggetto servizi di carpenteria meccanica;

– la contraddittorietà delle allegazioni rendeva intrinsecamente contraddittoria anche la prova testimoniale dedotta, peraltro anche contrastante con i documenti in atti e le dichiarazioni confessorie del legale rappresentante;

– in ogni caso la prova era altresì irrilevante, poichè, anche ammesso che si fosse trattato di lavorazioni richiedenti speciali qualificazioni e attrezzi, la saldatura su manufatti in produzione nella azienda della appellata apparteneva a ciclo produttivo di quest’ultima; la L. n. 1369 del 1960, art. 3 disciplina appunto gli appalti leciti per operazioni da eseguire all’interno dell’azienda e prevede all’ultimo comma la responsabilità solidale dell’appaltante per gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza e assistenza;

anche dato quindi per ammesso che ricorresse pure un appalto lecito, comunque la Società appellata era da ritenersi obbligata al pagamento dei debiti di cui alla cartella esattoriale.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale la Officine Riparazioni Pezzaioli srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi e illustrato con memoria.

L’Inps, anche quale mandatario della SCCI spa, ha resistito con controricorso.

L’intimata Esatri – Esazioni Tributi spa non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale non aveva spiegato il fondamento dell’assunto secondo cui i lavori prestati dai lavoratori de quibus dovevano ritenersi inerenti al ciclo produttivo aziendale; inoltre l’esistenza del fatto ignoto era stato erroneamente dedotto da un dato di fatto secondario privo del requisito della certezza.

A conclusione del motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto, “dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se è corretto porre a base di una presunzione e del procedimento logico con il quale si deduce l’esistenza di un fatto ignoto un dato di fatto secondario privo del requisito di certezza e la cui esistenza nemmeno è stata verificata ed in questi termini assunta al giudizio inferenziale”.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c., dell’art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, in ordine alla pretesa natura confessoria delle dichiarazioni rese dal proprio legale rappresentante, assumendo che i fatti ammessi erano diversi da quelli devoluti in giudizio e, come tali, irrilevanti. A conclusione del motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto: “dica la S.C. di Cassazione se devono qualificarsi in termini di confessione (giudiziale o stragiudiziale) e se possono essere liberamente apprezzate in termini sfavorevoli per il dichiarante le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della parte in giudizio che abbiano ad oggetto fatti diversi da quelli oggetto di causa perchè intervenuti in epoche diverse, con soggetti diversi e con modalità oggettive pur esse diverse da quelli invece allegati e sottoposti al giudizio del giudice di merito”.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto dimostrata l’interposizione fittizia anche sulla scorta della mera presenza in azienda di soggetti intenti al lavoro non risultati denunciati dall’impresa appaltatrice. A conclusione del motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto: “dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se è possibile inferire dalla mera presenza in un’azienda di alcuni soggetti intenti al lavoro, inviati da impresa appaltatrice, ed in assenza di altri elementi di fatto utilmente apprezzabili l’esistenza di un’interposizione di manodopera; dica altresì se lo stesso unico dato di fatto è di per sè sufficiente ad attribuire all’impresa presso cui i soggetti sono stati trovati al lavoro l’onere della prova circa l’insussistenza di un’intermediazione di manodopera”.

Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 245 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, la ricorrente si duole della mancata ammissione delle prove orali offerte, assumendo che nessun contrasto poteva essere rilevato tra i fatti dedotti a prova e quelli di cui alle dichiarazioni del legale rappresentante e che la valutazione circa la rilevanza o meno della prova non poteva riguardare la verosimiglianza dei fatti articolati, ma la sua idoneità astratta a dimostrare la fondatezza della domanda e la sua influenza sulla decisione.

In relazione a tale motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto: “dica l’Ecc.ma Corte adita se la ritenuta non plausibilità delle circostanze di fatto di cui è richiesta la prova testimoniale comporti giudizio di non rilevanza e di inammissibilità del medesime ed autorizzi il giudice di merito al rigetto dell’istanza”. Con il medesimo mezzo la ricorrente deduce inoltre che, dovendosi escludere per le ragioni esposte con il primo motivo la postulata appartenenza al ciclo produttivo aziendale delle lavorazioni de quibus, risultava inapplicabile al caso concreto la solidarietà obbligatoria di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 3.

2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c. è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 29.12.2006.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo d quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007).

Conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello ne quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 20360/2007, cit).

3.1 Nel caso che ne occupa con il primo motivo di ricorso sono stati denunciati sia la violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) che il vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); il ricorso non contiene tuttavia il richiesto momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali.

3.2 Quanto al quesito di diritto, lo stesso è del tutto generico, non contenendo alcuno specifico richiamo alla fattispecie concreta a cui dovrebbe riferirsi; in definitiva, pertanto, quale che fosse la risposta data al quesito proposto, la stessa non consentirebbe, proprio per la genericità del quesito, di riconoscere la fondatezza o meno della doglianza svolta.

3.3 Ne discende l’inammissibilità del motivo.

4.1 Analoghe considerazioni valgono quanto al quesito posto a conclusione del secondo motivo, essendo anch’esso formulato in termini assolutamente generici.

4.2 Quanto al preteso vizio di motivazione, la doglianza si presenta inammissibile essendo palesemente diretta ad ottenere i riesame del materiale probatorio (in particolare il contenuto e la portata delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Società opponente) già esaminato e valutato dalla Corte territoriale.

Il che non è consentito in questa sede di legittimità posto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie.

Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).

Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha esaminato il complesso delle circostanze rilevanti ai fini della decisione (ivi comprese, ma non esclusivamente, le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal legale rappresentante della Società odierna ricorrente), svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch’esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio.

5. Le considerazioni che precedono valgono altresì ai fini della reiezione del terzo motivo, dovendo peraltro rilevarsi, al riguardo, anche la sua sostanziale inconferenza nei termini in cui è stato svolto, posto che, come diffusamente ricordato nello storico di lite, il giudizio della Corte territoriale si è fondato sul complesso delle emergenze probatorie acquisite e non già unicamente sulla “mera presenza” in azienda di alcuni lavoratori inviati da altra impresa asseritamente appaltatrtce.

6. La Corte territoriale non ha ammesso le prove orali offerte dalla Società opponente per due distinte ragioni, ciascuna delle quali idonea a sostenere la decisione sul punto:

– l’implausibilità e contraddittorietà delle allegazioni e, quindi, delle prove dedotte a pretesa dimostrazione delle medesime:

– l’irrilevanza delle prove per l’applicabilità della L. n. 1369 del 1960, art. 3.

6.1 Questa seconda ratio decidendi è stata oggetto di censura unicamente sotto il profilo della affermata insussistenza dell’appartenenza al ciclo produttivo aziendale delle lavorazioni de quibus; ma tale assunto resta definitivamente negato una volta che, per i motivi sopra espressi, la rilevata inammissibilità del primo mezzo rende ormai intangibile tale contestata circostanza fattuale.

6.2 Dal che discende l’applicabilità del principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulteriore ratio decidendi, giacchè, ancorchè esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della decisione anzidetta (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12976/2001; 18240/2004; 20454/2005;

13956/2005).

6.3Anche il quarto motivo non può pertanto trovare accoglimento.

7. In definitiva il ricorso va rigettato.

Secondo il criterio della soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese in favore del controricorrente. Non è luogo a provvedere al riguardo quanto all’intimata Esatri – Esazioni Tributi spa, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Inps, anche quale mandatario della SCCI spa, che liquida in Euro 50,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari ed accessori come per legge; nulla per le spese quanto alla Esatri – Esazioni Tributi spa.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA