Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23842 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2017, (ud. 22/03/2017, dep.11/10/2017),  n. 23842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1858-2015 proposto da:

N.S., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SALLUSTIANA 26, presso lo studio dell’avvocato GIULIO RAFFAELE

IPPOLITO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE BUSETTI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 28/05/2014 R.G.N. 112/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per inammissibilità, in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato GIULIO RAFFAELE IPPOLITO per delega verbale Avvocato

BUSETTI MICHELE;

udito l’Avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega verbale Avvocato PAOLO

TOSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata in data 28/5/2014 la Corte d’Appello di Trento, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da N.S. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, intesa a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli in data 24/6/2011 con gli effetti reintegratori e risarcitori sanciti da L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18.

La Corte distrettuale, a fondamento del decisum, premetteva che il recesso era stato intimato dalla società all’esito della emanazione da parte del Tribunale di Trento di pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. nei confronti del N. per detenzione di sostanze stupefacenti non destinate esclusivamente ad uso personale; per quanto qui rileva osservava che detto comportamento, come desumibile anche dall’atto di contestazione, era idoneo a vulnerare la fiducia della parte datoriale in ordine al futuro corretto adempimento della prestazione da parte del dipendente, resosi responsabile di grave condotta idonea, a destare allarme sociale, considerata la natura delle mansioni svolte ed il ruolo di pubblico ufficiale rivestito.

La cassazione di tale pronuncia è domandata da N.S. sulla base di tre motivi resistiti con controricorso dalla società intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con quattro motivi il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c. nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (primo motivo); violazione o falsa applicazione degli artt.2104-2106, 2119,1375 e 1455 c.c. e degli artt. 394 e 116 c.p.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (secondo motivo); violazione o falsa applicazione del principio di immodificabilità della comunicazione del licenziamento (terzo motivo); violazione o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 e art. 53, comma 4 c.c.n.l. di lavoro per il personale non dirigente Poste. In sintesi, censura l’impugnata sentenza lamentando la violazione da parte della Corte dei principi in tema di violazione del principio di immodificabilità della contestazione in relazione alla lesione del vincolo fiduciario e del principio di gradualità della sanzione.

Deve preliminarmente rilevare la Corte che il ricorrente è decaduto dalla impugnazione, avendo proposto il ricorso oltre il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1 (nel testo, applicabile ratione temporis, successivo alla modifica introdottavi dalla L. n. 69 del 2009, art. 36, comma 17 ed applicabile ai giudizi, quali quello in esame, instaurati successivamente al 4 luglio 2009 L.18 giugno 2009, n. 69, ex art. 58, comma 1).

Il termine, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è suscettibile di sospensione nel periodo feriale (per tutte, Cass. 26/11/2012 n. 20862), e la sua violazione è rilevabile ex officio oltre che non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato (vedi Cass. 5/6/2015 n. 11666, Cass. S.U. 5/4/2005 n.6983), essendo correlata alla tutela d’interessi indisponibili.

Invero la sentenza impugnata risulta, pronunciata all’udienza del 15 maggio 2014 e depositata in cancelleria il 28 maggio 2014, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solamente il 7 gennaio 2015, oltre il termine perentorio sancito dai richiamato disposto di cui all’art. 327 c.p.c..

Il ricorso è, quindi, dichiarato inammissibile.

Consegue la condanna di N.S. al pagamento delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità, in favore della società Poste Italiane, nella misura in dispositivo liquidata.

Infine si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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