Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23842 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. III, 02/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 02/09/2021), n.23842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31390-2019 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avv. GIUSEPPE BONSEGNA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto R.G. n. 8258/2018 emesso dal TRIBUNALE DI LECCE

depositato in data 13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

A.R., cittadino (OMISSIS) ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dall’Egitto in ragione delle drammatiche condizioni economiche della propria famiglia, nonché per il timore di essere arrestato a seguito del rifiuto di prestare il servizio militare per il proprio paese;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento A.R. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Lecce, che l’ha rigettato con decreto in data 13/9/2019;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata corrispondenza delle ragioni di fuga del ricorrente dal paese di origine con i presupposti di legittimazione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria rivendicata; 2) dalla mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da A.R. con ricorso fondato su due motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per violazione di legge, per avere il tribunale omesso di considerare la rilevanza, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, o della protezione sussidiaria in relazione all’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), della circostanza consistita nel concreto rischio, corso dal ricorrente, di subire ritorsioni di carattere discriminatorio, o forme di pena consistenti in trattamenti inumani o degradanti, in considerazione dell’avvenuta renitenza alla leva dell’odierno istante, tenuto conto delle caratteristiche del sistema carcerario (OMISSIS), nella specie in nessun modo indagate dal giudice a quo;

con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità del provvedimento impugnato per omesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per violazione di legge, per avere il tribunale disatteso la domanda diretta al riconoscimento, in proprio favore, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, trascurando di indagare sulle effettive condizioni economiche del proprio paese di provenienza e della realtà effettiva ivi esistente, con particolare riferimento all’effettiva sussistenza di condizioni coerenti con il rispetto del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona;

il primo motivo è parzialmente fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza della restante censura;

dev’essere preliminarmente disattesa la censura avanzata dal ricorrente con riguardo al mancato riconoscimento, in proprio favore, dei presupposti per l’attestazione dello status di rifugiato, avendo il giudice a quo correttamente rilevato come, sulla base delle vicende narrate dallo stesso interessato, nessun rischio di trattamento discriminatorio risulti concretamente riscontrabile a suo danno in relazione alle ragioni indicate a fondamento del proprio allontanamento dall’Egitto, avendo lo stesso ricorrente espressamente legato, detto allontanamento, alle particolari ragioni economiche della propria famiglia, nonché al rifiuto di prestare il servizio militare per il proprio paese; fatti, in relazione ai quali nessun paventabile rischio di persecuzione deve ragionevolmente ritenersi configurabile secondo quanto emerso dal medesimo racconto del richiedente asilo;

viceversa, dev’essere accolta la doglianza avanzata dal ricorrente con riguardo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, con particolare riferimento all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b);

osserva sul punto il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione sussidiaria, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente;

al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01), specificandone gli aspetti di pertinenza al caso di specie e il relativo livello di aggiornamento;

nel caso di specie, la corte territoriale non ha adeguatamente assolto ai propri doveri di cooperazione istruttoria nei termini specificati, avendo totalmente trascurato di indagare l’effettiva condizione del sistema carcerario (OMISSIS), al fine di escludere che l’eventuale sottoposizione dell’odierno ricorrente alla pena prevista per il confessato reato di renitenza alla leva (attestato sulla base delle stesse dichiarazioni dell’istante, la cui veridicità non risulta in alcun modo posta in dubbio nel provvedimento impugnato) non valga a tradursi nell’esposizione dello stesso a forme di pena o a trattamenti inumani o degradanti, ed avendo altresì, lo stesso tribunale, totalmente trascurato di indicare, nella propria decisione, da quali fonti, attendibili e aggiornate, abbia tratto le informazioni poste a fondamento del rigetto della domanda di protezione sussidiaria, limitandosi a escludere il ricorso dei relativi presupposti sulla base di indicazioni meramente generiche, oltre che del tutto prive, occorre ribadire, di riscontri identificativi sulle fonti d’informazione concretamente (o eventualmente) reperite;

sulla base di tali premesse, rilevata la parziale fondatezza del primo motivo (assorbito il secondo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, nei limiti di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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