Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23841 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 29/10/2020), n.23841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.G., rappr. e dif. dall’avv. Laura Barberio,

laurabarberio.ordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso il suo

studio in Roma, via del Casale Strozzi n. 31, come da procura in

calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Ancona 26.10.2018, n.

2355/2018, R.G. 2328/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 27.10.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. O.G. (o E.) impugna la sentenza 26.10.2018, n. 2355/2018, R.G. 2328/2017 che ha dichiarato inammissibile, per tardività, il suo appello avverso l’ordinanza Trib. Ancona 11.11.2017, in RG 1892/2017, che a sua volta aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva negato la protezione internazionale, in tutte le misure, nonchè il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2. la corte, per quanto qui d’interesse, ha fatto riferimento all’orientamento di legittimità, all’epoca noto, che riteneva necessaria la citazione quale forma dell’atto introduttivo dell’appello, dovendosene però conservare l’utilità, se adottata la forma del ricorso, solo se questo era stato notificato alla parte in termine; nella specie, l’atto era stato depositato in cancelleria il 11.12.2017 e tuttavia alla controparte la notifica era stata effettuata superando il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento avuto dal tribunale;

3. il ricorso è su un unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il ricorso si contesta, con la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 la omessa considerazione della forma alfine individuata dalle Sezioni Unite per la più corretta introduzione dell’appello, e cioè il ricorso, che nel caso andava conservato proprio perchè depositato nei 30 giorni di cui alla norma, per come riformata nel 2015;

2. il motivo è fondato; in materia, come noto, le S.U. di questa Corte, con sentenza 28575/2018 hanno statuito che “nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f) l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overrulling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione”;

3. nella fattispecie, la condizione conservativa dell’atto introduttivo, dunque, era sussistente, posto che il suo deposito presso la cancelleria della corte d’appello era avvenuto proprio nel termine di 30 giorni dalla comunicazione alla parte della ordinanza del tribunale poi impugnata;

4. il ricorso è dunque fondato, conseguendone la cassazione con rinvio alla medesima corte d’appello, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

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