Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23840 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13669/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 24/2010 della COMM. TRIB. REG. dell’Emilia

Romagna, depositata il 31/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna che aveva confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Rimini con la quale era stato riconosciuto a N.L. il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2003 e 2004.

Riteneva la C.T.R. che il contribuente, di professione geologo, non fosse soggetto ad IRAP, in quanto l’attività svolta non presentava le caratteristiche dell’autonomia organizzativa essendo esercitata senza collaborazioni significative e con beni strumentali ridotti.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento agli elementi contabili acquisiti in atti.

Il ricorso è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata – espressa nei seguenti termini: “ritiene che, nella fattispecie, visti i quadri E dell’Unico per gli anni 2003-2004, l’attività svolta dal contribuente non presenti le caratteristiche dell’autonomia organizzativa essendo esercitata senza collaborazioni significative e con beni strumentali ridotti” – non consente di individuare i fatti ritenuti giuridicamente rilevanti per escludere l’assoggettabilità del contribuente all’IRAP poichè non evidenzia gli elementi considerati o i presupposti della decisione, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice.

Segnatamente, la C.T.R. nulla ha argomentato in merito alle specifiche deduzioni formulate dall’Agenzia delle Entrate, che aveva rilevato che “i quadri RE delle dichiarazioni presentate per gli anni di imposta 2003 e 2004 evidenziano costi pari rispettivamente ad Euro 233.629,00 ed Euro 292.081,00 comprendenti spese relative agli immobili, per consumi, compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale”.

2. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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