Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23840 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.Y., T.A., T.M., tutti domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PALADIN FRANCESCO,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO,

FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in calce alla copia notificata del

ricorso;

– resistente con madato –

avverso la sentenza n. 649/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/01/2007 r.g.n. 353/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Treviso ha respinto la domanda delle odierne ricorrenti, ex dipendenti della Falegnameria Baldassar di Baldassar Mario, tendente ad ottenere la condanna del Fondo di garanzia gestito dall’INPS al pagamento dell’importo ad esse dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il Ba..

La Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza impugnata, osservando che, essendo tuttora pendente la procedura esecutiva, non si era ancora verificata la condizione della mancanza o della insufficienza della garanzia patrimoniale del datore di lavoro, prevista dalla legge ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia.

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione B.Y., T.A. e T.M. affidandosi a quattro motivi di ricorso.

L’INPS ha depositato la procura rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con i motivi di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, nonchè vizio di motivazione, contestando, con i primi due motivi, che il diritto del lavoratore alla corresponsione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia sia condizionato all’ultimazione della procedura esecutiva esperita dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro e, con il terzo, che sussista un onere del lavoratore di dare ulteriore impulso alla suddetta procedura una volta che sia stato superato il limite di “durata ragionevole del processo”. In subordine, si sostiene, con il quarto motivo, che la Corte di merito avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa della definizione della procedura esecutiva.

2.- I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, devono ritenersi fondati alla stregua dei principi più volte ribaditi in materia da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 22647/2009; Cass. n, 3511/2001), secondo cui “a norma della L. n. 297 del 1982, art. 2, commi dal 1 al 7, qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alla legge fallimentare, il lavoratore, per poter ottenere l’immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla domanda) del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps, deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all’inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, anche lo stato di insolvenza in cui versa quest’ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l’apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore);

viceversa, ove non sia possibile l’applicazione della legge fallimentare perchè non ricorre la condizione soggettiva di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 1 il lavoratore, allo scopo sopra indicato, oltre alla prova dell’avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all’inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l’ulteriore prova che quest’ultimo non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l’esperimento di una procedura esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore”. Con riguardo a quest’ultimo requisito, questa Corte ha altresì precisato che è necessario (ma anche sufficiente) che il lavoratore dimostri di avere proceduto – in modo serio e adeguato, ancorchè, eventualmente, infruttuoso – all’esperimento dell’esecuzione forzata individuale e che, in questo caso, “la legge dispone che, ricorrendo tutte e quattro le condizioni previste, il Fondo di garanzia deve provvedere al pagamento del trattamento di fine rapporto, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, senza attendere il compimento della procedura esecutiva: è solo stabilito che il lavoratore deve fornire idonea dimostrazione di avere sottoposto ad esecuzione forzata il proprio debitore, pignorando (o tentando di pignorare) beni mobili o immobili o crediti appartenenti al medesimo (non importa se presso la casa di abitazione dell’esecutato o presso la sede dell’impresa o in un altro luogo che abbia un collegamento certo con lo stesso debitore e con il suo patrimonio), ma non anche di avere portato a termine il procedimento. Interpretazione, codesta, che deve trarsi, in primo luogo, dalla lettera della norma contenuta nel comma 5 dell’articolo, la quale parla di “esperimento” e non già di “compimento” dell’esecuzione forzata e, in secondo luogo, dalla disposizione inserita nel comma 7… la quale, riguardo al pagamento che deve essere eseguito dal Fondo di garanzia e al conseguente diritto di surroga, richiama i precedenti commi ivi compreso il 5″ (cfr. in motivazione Cass. n. 3511/2001 cit).

3.- Nel caso in esame, la Corte territoriale, affermando sic et simpliciter che “la mancata conclusione dell’esecuzione immobiliare nei confronti del datore di lavoro” non consentiva di ritenere dimostrata “la totale o parziale insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore”, non si è attenuta ai principi sopra indicati. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione alle censure accolte – restando assorbiti il terzo e il quarto motivo di ricorso – e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perchè proceda ad un nuovo esame delle questioni controverse sulla base dei principi enunciati sub 2).

4.- Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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