Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23840 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 22/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23840

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13247/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

O.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Cannata,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via

della Mercede n. 11, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sardegna n. 21/5/09 depositata il 1 aprile 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 settembre

2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

In relazione ad avviso di accertamento IRPEF 1997 e cartella di pagamento IRPEF 1998 notificati a O.F., l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione il rigetto dell’appello erariale contro l’annullamento in primo grado.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, il secondo motivo vizio logico, per aver il giudice d’appello ritenuto valida la domanda di condono tombale nonostante un pregresso PVC contenente rilievi non definiti.

I motivi sono fondati: il “processo verbale di constatazione con esito positivo” ostativo alla definizione automatica a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, è l’atto che segnala materia imponibile, e quindi, per le imposte sui redditi, maggiori componenti positivi o minori componenti negativi, anche se per importi non precisamente determinati (Cass. 3 febbraio 2012, n. 1554, Rv. 621684); nella specie, come attesta proprio la sentenza d’appello, il PVC conteneva un rilievo in tema di imposte sui redditi dell’anno 1997 per violazione degli obblighi dichiarativi con omessa indicazione di ricavi per Lire 25.210.085, ciò che integra la descritta causa ostativa; resta immotivata l’asserzione del giudice d’appello circa la natura “non definibile” del menzionato rilievo, ove si consideri che esso indicava l’importo preciso del componente positivo, rendendo praticabile la definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 4, lett. a. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata; non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito, col rigetto dell’impugnazione dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento.

– Le spese processuali dei gradi di merito sono compensate in ragione dell’esito difforme, quelle del giudizio di legittimità sono regolate per soccombenza.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento; compensa le spese processuali dei gradi di merito e condanna il controricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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