Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23840 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. III, 02/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 02/09/2021), n.23840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30671-2019 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BARBARA ROMOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 560/2019 emessa dalla CORTE D’APPELLO DI

PERUGIA depositata in data 11/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

M.P., cittadino della (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dalla (OMISSIS) per il timore di ritorsioni o violenze da parte della gente del proprio paese, connesse al rifiuto dell’istante di accettare l’incarico di gestire il tempio del culto locale;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento M.P. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Perugia, che ne ha disposto il rigetto;

tale decisione, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza in data 11/9/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della complessiva inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’interessato nel corso del procedimento; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da M.P. con ricorso fondato su quattro motivi d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;

considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente esercitato i propri doveri di cooperazione istruttoria al fine di corroborare il contenuto delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento, tanto con riguardo alla relativa attendibilità, quanto in relazione ai riscontri connessi ai rischi paventati attraverso il proprio racconto;

il motivo è inammissibile;

osserva in primo luogo il Collegio come, attraverso la censura in esame, l’odierno ricorrente si sia limitato allo svolgimento di un’analisi critica del tutto generica del provvedimento impugnato, limitandosi al richiamo dei principi affermati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, senza alcuno specifico riferimento alle ragioni concrete e individuali destinate a sostenere la plausibilità delle tesi invocate a sostegno della critica impugnatoria, trascurando integralmente di confrontarsi con le specifiche argomentazioni indicate dal giudice a quo a fondamento della valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese dall’interessato nel corso del procedimento, e senza concretizzare le proprie contestazioni in rapporto ad eventuali iniziative istruttorie eventualmente disattese, astenendosi financo dall’indicare in relazione a quale forma di protezione la critica (così astrattamente articolata in ricorso) sarebbe da intendersi diretta;

ciò posto, l’irriducibile genericità della censura esaminata impedisce di cogliere lo spessore effettivo dei relativi contenuti critici, con la conseguente inevitabile qualificazione della relativa inammissibilità;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente disatteso l’istanza di riconoscimento, in proprio favore, dello status di rifugiato, senza tener conto, degli elementi di “violenza psicologica”, dei “provvedimenti di polizia discriminatori”, del “concreto rischio di azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie a carico della donna, tutti motivati dalla sua appartenenza religiosa, atteso che la stessa, oltre che essere stata allontanata dal luogo di lavoro è stata sottoposta a controlli esasperanti dalla polizia cinese, che dapprima l’hanno costretto a vivere in assoluta clandestinità in alloggi precari rimediati da altri fedeli della sua stessa Chiesa e, infine, fuggire dal paese di origine”;

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale negato il riconoscimento della protezione sussidiaria in favore dell’istante, tenuto conto delle “discriminazioni subite dalla ricorrente per mano del direttore scolastico e la conseguente perdita del posto di lavoro; il trattamento degradante riservatole dalla persecuzione subita dalle forze dell’ordine e le minaccia grave alla vita per il timore di subire le medesime torture della sorella e degli altri fedeli torturati”;

il secondo e il terzo motivo sono inammissibili;

osserva il Collegio come l’odierno ricorrente abbia redatto i motivi in esame con riferimento a una fattispecie concreta del tutto avulsa dai temi originariamente dedotti nell’odierno giudizio, essendosi lo stesso riferito a fatti del tutto estranei all’esperienza personale dell’istante e financo riferiti a una donna asseritamente sottoposta a trattamenti discriminatori e degradanti da parte della polizia (OMISSIS);

l’evidente riferimento a presupposti del tutto estranei ai contenuti della sentenza impugnata induce a qualificare le odierne censure come non motivi, espressamente sanzionabili con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4;

con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente negato i presupposti per il rilascio, in favore dell’istante, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

il motivo è inammissibile;

osserva, al riguardo, il Collegio, come, anche attraverso la censura in esame, l’odierno ricorrente si sia limitato allo svolgimento di un’analisi critica del tutto generica del provvedimento impugnato, limitandosi al richiamo dei contenuti del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, senza alcuno specifico riferimento alle ragioni concrete e individuali destinate a sostenere la plausibilità dell’invocazione della protezione specificamente rivendicata;

in particolare, a fronte delle indicazioni contenute nel provvedimento impugnato – secondo cui l’odierno ricorrente non verserebbe in una particolare situazione di vulnerabilità – l’istante ha contenuto la strutturazione della propria doglianza a un’astratta e apodittica affermazione dell’esistenza del proprio diritto a un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza tuttavia concretizzare detta contestazione in rapporto alla propria specifica vicenda individuale, astenendosi financo dall’indicare alcun minimo elemento circostanziale di fatto, tanto con riguardo alle forme, ai caratteri o al livello del proprio processo di integrazione in Italia, quanto con riferimento alle eventuali prerogative fondamentali della persona destinate ad essere pregiudicate in caso di rimpatrio;

anche in relazione a tale censura, pertanto, l’irriducibile genericità delle critiche avanzate impedisce di cogliere lo spessore effettivo dei relativi contenuti critici, con la conseguente inevitabile qualificazione della relativa inammissibilità;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazione resistente svolto difese in questa sede;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

 

 

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