Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2384 del 31/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12270/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI

CALIULO e SERGIO PREDEN, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.R., P.S., P.R.,

P.A., quali eredi di P.C., T.E.,

T.A., quali eredi di P.P., TA.ST., quale

genitore della minore T.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che

li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

MASSIMO NAPPI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8422/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 23/10/2014 e depositata il 03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Antonella Patteri, per l’I.N.P.S., che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito l’Avvocato Massimo Nappi, per i controricorrenti, che si

riporta ai motivi del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa e stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 14 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 3 novembre 2014, la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale in sede che aveva condannato l’INPS al pagamento in favore degli eredi di P.C. della somma di Euro 18.136,82 oltre ratei successivi, previo accertamento del diritto del de cuius alla riliquidazione della pensione sulla base di 35 anni di contribuzione.

La Corte territoriale applicava il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di pensionamento anticipato degli autoferrotranvieri, il D.L. n. 501 del 1995, art. 4, convertito nella L. n. 11 del 1996, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione, con lo stesso concessa, della anzianità contributiva, ovvero della età anagrafica, non comporta solo l’anticipo della decorrenza della pensione rispetto alla data ordinaria di conseguimento del diritto, ma incide altresì sulla misura della prestazione, giacchè nell’arco temporale intercorrente tra la data della anticipazione della decorrenza stessa e quella ordinaria del conseguimento del diritto viene accreditata la contribuzione figurativa.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS affidato a tre motivi.

R.R., P.S., P.R., P.A. quali eredi di P.C. nonchè T.E., T.A. – quali eredi di P.P. figlia legittima di P.C. deceduta – e Ta.St. quale genitore della minore T.G. resistono con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) evidenziandosi che l’istituto aveva appellato la decisione del primo giudice non in ordine al riconoscimento del diritto alla commisurazione della pensione col computo degli anni di accredito figurativo, bensì la quantificazione della pensione oggetto di tale riconoscimento, in particolare, sul coefficiente di rendimento da applicare. Ed infatti il Tribunale, aderendo alla tesi dei ricorrenti, aveva collocato nelle quote A e B con rendimento 2,5 la contribuzione figurativa riconosciuta in forza del D.L. n. 501 del 1995 cit., mentre la corretta collocazione sarebbe stata nella quota C, con coefficiente di rendimento 2. In effetti, era stato evidenziato che il complesso sistema di calcolo del montante contributivo di cui al D.Lgs. n. 416 del 1996 e succ. modifiche, prevede che debba essere applicata un’aliquota pari al 2,50% sui contributi versati sino al 31 dicembre 1992 (c.d. quota A), una pari aliquota sui contributi maturati sino dal 31 dicembre 1994 (c.d. quota B) e, infine, un’aliquota pari al 2% su quelli maturati successivamente al 1 gennaio 1995. Dunque, il giudice del gravame avrebbe dovuto pronunciarsi sulla collocazione temporale dell’accredito figurativo e non sul diritto all’accredito, mai contestato.

La sopra riportata censura viene proposta anche sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) indicandosi come fatto decisivo pretermesso la collocazione temporale dell’accredito figurativo antecedentemente al 1 gennaio 1995 con applicazione del coefficiente 2,5, collocazione inserita nei conteggi dei ricorrenti e contestata dall’istituto.

Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3 e del D.L. 25 novembre 1995, n. 501, art. 4, conv. in L. 5 gennaio 1996, n. 11 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte di merito confermato la pronuncia del Tribunale che aveva assegnato al P. il diritto alla liquidazione della pensione con inclusione della maggiorazione contributiva antecedentemente al 31 dicembre 1994.

Il primo motivo è fondato.

Effettivamente l’impugnata sentenza non ha valutato il secondo motivo di appello dell’INPS omettendo qualsiasi pronuncia sul punto. Il secondo ed il terzo sono assorbiti dall’accoglimento del primo.

Ad ogni buon conto vale evidenziare che, con riferimento alla questione posta nel terzo motivo, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui ” In tema di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranvieri), disciplinato dal D.L. n. 501 del 1995, art. 4, conv. con modif. dalla L. n. 11 del 1996, la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31 dicembre 1994, sicchè ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2 percento, prevista dalla normativa in vigore a tale momento”. (Cass. n. 10946 del 26/05/2016).

Alla luce di quanto esposto si propone raccoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, con ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della sopra riportata relazione e pertanto, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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