Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2384 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 29/01/2019), n.2384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7112-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente-

contro

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

NARDI EZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1837/4/82017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 21/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con sentenza n. 1002/14, sez 4, accoglieva il ricorso proposto da M.D. avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) relativo ad imposta di registro sostenendo che questo era stato notificato oltre il termine biennale dovendosi ritenere applicabili alla fattispecie il D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 41 e 42.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Toscana che, con sentenza 1837/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, il M..

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia contesta l’applicazione alla fattispecie del termine biennale di decadenza essendo invece triennale.

Con il secondo motivo contesta la natura meramente apparente della ulteriore motivazione con cui si afferma che, una volta che il contribuente aveva provveduto al pagamento dell’imposta principale, non aveva potuto trasferire l’immobile nel triennio a causa del fallimento della (OMISSIS) srl.

Preliminarmente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, si osserva che questo risulta tempestivo in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 21.7.17 mentre il ricorso è stato presentato all’Ufficio postale il 21.2.18 nel termine di sei mesi previsto dal codice di procedura civile tenendo conto della sospensione feriale dei termini.

Inoltre risulta depositata in atti la sentenza impugnata. Nel merito il primo motivo del ricorso risulta fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tema dì imposta di registro, nel caso di liquidazione della stessa da parte dell’Ufficio a seguito del disconoscimento di un’agevolazione applicata al momento della registrazione dell’atto, l’imposta va qualificata come complementare. Ne consegue che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, la pretesa in questione deve essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente, in applicazione del principio generale desumibile dall’art. 2964 c.c., dalla data dì registrazione dell’atto, a partire dalla quale l’Ufficio del registro ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolativo (v. Cass. n. 3360 del 2017 e Cass. n. 26407 del 2005). v. Cass 26448/17.

In una fattispecie analoga a quella in esame questa Corte ha altresì chiarito che “l’acquisto di immobili da venditori non soggetti ad IVA effettuato da una società immobiliare, non può beneficiare, quanto alle imposte di registro, ordinaria e catastale, dell’applicazione dell’aliquota in misura fissa dell’uno per cento, ex art. 1, quinto 4 comma, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di una agevolazione riconosciuta nella sola ipotesi di trasferimenti immobiliari che siano esenti da IVA, e non anche per le operazioni “non imponibili”, tanto più che, in materia di IVA la non imponibilità dell’operazione si distingue dall’esenzione dell’imposta, perchè nel primo caso, manca del tutto il presupposto impositivo, mentre, nel secondo, quest’ultimo esiste, ma per scelta del legislatore non viene applicata l’imposta” (Cass. n. 859 del 2014). v Cass 26448/17.

Anche il secondo motivo risulta fondato.

La motivazione, con cui la sentenza sostiene che il termine doveva essere biennale in ragione del fatto che il contribuente non aveva potuto provvedere al trasferimento dell’immobile stante il fallimento della (OMISSIS) srl risulta infatti del tutto apparente in assenza di ogni riferimento alle risultanze processuali.

Il ricorso va conseguentemente accolto con rinvio alla CTR Toscana per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del presente grado.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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