Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2384 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2384 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 12847-2011 proposto da:
SOCIETA’ FLEXTUBO SPA 01776680363 (che agisce quale
incorporante a seguito di atto di fusione per cinorporazione della
società Flextubo-Hydro Srl) in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA MARIA
MEDIATRICE 1, presso lo studio dell’avvocato BUCCI FEDERICO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIGHI
MAURIZIO, MARIO POLLACCI, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 04/02/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 31/02/2010 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 12847 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

Regionale di BOLOGNA, depositata il 22/03/2010;

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 12847/11

Ricorrente: società Flextubo Spa.
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società Flextubo Spa. propone ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 31/02/10, depositata
il 22 marzo 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione della società Flextubo-Hydro srl., successivamente incorporata dalla prima, relativa all’avviso di accertamento, inerente all’Iva per il
2002, veniva ritenuta infondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che la contribuente non aveva i req
per essere qualificata come esportatore abituale, post
plafond delle esportazioni dell’anno precedente non superava il
10% del volume complessivo di affari. Inoltre aveva compiuto operazioni di acquisto di merci in esenzione di Iva, senza che avesse
successivamente emesso autofatture; né perciò le avesse registrate, mentre la dichiarazione integrativa era tardiva, con la conseguenza che la contribuente non solo non aveva diritto
all’esenzione, sicchè doveva versare l’Iva, ma non poteva nemmeno
rivendicare il diritto alla detrazione, sia per non avere versato
l’imposta, sia per la mancanza di autofatturazione con relativa
annotazione, oltre che per decadenza, non avendo operato la detrazione stessa nel biennio successivo all’anno d’imposta. L’agenzia
delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che alcun danno si era mai verificato per l’Erario, atteso che
1

Oggetto: opposizione accertamento per Iva,

il versamento dell’Iva, ancorché mancato, sarebbe stato compensato
dalla relativa detrazione. Inoltre si trattava di irregolarità
formali, che erano state sanate dalla presentazione della dichiarazione integrativa, senza che lo spirare del relativo termine potesse comportare alcuna decadenza, giusta la normativa comunita-

materia.
Il motivo è infondato, dal momento che, come esattamente osservato dal giudice di appello, mancavano i presupposti per il beneficio invocato dalla Flextubo-Hydro circa l’esenzione dall’Iva;
l’autofatturazione non era stata effettuata, come pure la relativa
registrazione; la dichiarazione integrativa era tardiva. Inoltre
alcuna detrazione poteva essere riconosciuta, vuoi per le suindicate irregolarità contabili, vuoi per la decadenza in cui la contribuente era incorsa a seguito dello spirare del bienni to
a quello d’imposta.
Su tali punti perciò la sentenza impugnata risulta vata in
modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
4. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese
a favore della controricorrente, e che liquida

in

€5.000,00(cinquemila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2013.

ria, che è prevalente rispetto alla disciplina nazionale in tale

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