Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2384 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. I, 01/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6411-2008 proposto da:

B.M. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

familiare di L.F., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

26/06/2007, n. 3419/06 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra B.M. con ricorso alla Corte d’appello di Napoli chiedeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001 la liquidazione di una somma da determinarsi, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale derivatole dall’eccessiva durata di un processo promosso dinanzi al TAR della Campania in data 17 dicembre 1999, definito con sentenza 13 giugno 2005. La Corte d’appello, con decreto depositato il 26 giugno 2007, determinava l’indennizzo annuo in Euro 1.500,00 e complessivamente, all’attualità e comprensivo d’interessi, in Euro 3.800,00 in relazione ad un’eccessiva durata del processo di circa due anni e sei mesi. Avverso tale decreto l’attrice ha proposto ricorso a il questa Corte con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2008, formulando undici motivi.

Quest’ultima resiste con controricorso notificato il 5 aprile 2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 6 della CEDU, della L. n. 89 del 2001 e della regola secondo la quale la normativa della CEDU prevale su quella nazionale. Si deduce che il decreto impugnato si porrebbe in contrasto con dette norme e detto principio nella liquidazione dell’indennizzo.

1.2. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

per essere accompagnato da un quesito del tutto astratto e privo di riferimento alla fattispecie.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 6, artt. 1 e 6 della CEDU, sempre in relazione alla insufficiente quantificazione dell’indennizzo, in quanto parametrato solo al periodo di eccessiva durata e non alla durata dell’intero processo.

2.2. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. cit. per essere accompagnato da un quesito del tutto astratto e privo di riferimento alla fattispecie.

3.1. Con il terzo motivo si denunciano vizi motivazionali e la violazione dell’art. 112 c.p.c. riguardo alla quantificazione dell’indennizzo in relazione al solo periodo di eccessiva durata e non all’intera durata del processo.

Il motivo è infondato, per avere il decreto implicitamente statuito sul punto in relazione alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (ex multis Cass. 14 febbraio 2008, n. 3716; 14 febbraio 2008, n. 3716) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 la Legge nazionale impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole del processo e non all’intera durata dello stesso; e tale modalità di calcolo non tocca la complessiva attitudine della legge citata ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, pertanto, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana con la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

3.2. I successivi motivi riguardano tutti la quantificazione delle spese, che si assume inadeguata in relazione ai parametri tariffar ed alle liquidazioni di esse da parte della CEDU. Esse sono state liquidate “in relazione alla natura del procedimento speciale” nella misura di Euro 930,00 di cui Euro 80.00 per spese vive, oltre spese generali, 550,00 per onorari e 300,00 per diritti.

In proposito il quarto, il quinto, il decimo e l’undicesimo motivo sono inammissibili per l’astrattezza e genericità dei quesiti. Il sesto, con il quale si lamenta la mancata liquidazione delle spese “secondo gli standard Europei” è infondato dovendo applicarsi in proposito gli standard stabiliti dal diritto nazionale con riferimento ai giudizi contenziosi. Quanto ai restanti motivi, con i quali si lamenta che gl’importi su detti non siano stati liquidati secondo le tariffe per i procedimenti contenziosi e siano immotivatamente inferiori a dette tariffe, il ricorso va accolto limitatamente ai diritti, liquidati in misura inferiore ai minimi tariffari per i giudizi contenziosi in relazione al valore della causa, mentre gli onorari sono stati liquidati in misura comunque congrua.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con riferimento al capo relativo alla liquidazione delle spese e, decidendosi nel merito, va confermata la liquidazione di Euro 550,00 per onorari ed Euro 80,00 per esborsi e vanno liquidati Euro 378,00 per diritti, oltre spese generali e accessori. Quanto alle spese del giudizio di cassazione, stante il solo parziale accoglimento della domanda, sussistono giusti motivi per compensarne i due terzi, liquidando il terzo restante come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato limitatamente alla liquidazione delle spese e decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 550,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti ed Euro ottanta per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge. Lo condanna altresì al pagamento di un terzo delle spese del giudizio di cassazione, compensati i due terzi restanti, che liquida quanto al terzo dovuto nella misura di Euro centosettanta, di cui Euro venti per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. Spese distratte in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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