Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23839 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 25/09/2019), n.23839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2460-2019 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO MERCURI,

8, presso lo studio dell’avvocato LUIGI LUDOVICI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 210/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA,

depositato il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con decreto del 25/10/2018, notificato a mezzo PEC il 7/12/2018, ha respinto la richiesta di protezione internazionale di B.S., cittadino del Bangladesh, a seguito del diniego da parte della competente Commissione territoriale, dichiarando inammissibile il ricorso proposto, stante il mancato deposito, malgrado espressa richiesta del Tribunale, della documentazione relativa alla data di notifica del provvedimento impugnato, necessaria al fine del vaglio della tempestività dell’impugnazione, entro il termine di trenta giorni di legge.

Avverso la suddetta pronuncia, B.S. propone ricorso per cassazione, notificato nei gg. 8-9/1/2019, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva). In data 18/2/2019, è stata depositata istanza di rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., nella quale si deduce che il ricorso è stato notificato oltre il termine di legge, che scadeva il 6/1/2019, per causa non imputabile al difensore: si assume che il ricorso sarebbe stato tempestivamente consegnato, in data 3/1/2019, ad un’agenzia di servizi, in Roma, che avrebbe dovuto curare la consegna dell’atto all’UNEP presso la Corte d’appello di Roma, con richiesta urgente “entro il 6 gennaio 2019” e che, il successivo 9 gennaio 2019, il difensore, contattata l’agenzia, aveva appreso che l’atto era stato consegnato all’UNEP il 4/1/2019, ma che il funzionario addetto allo sportello avrebbe rifiutato l’accettazione, in quanto, per disposizione della presidenza della Corte d’appello di Roma, erano accettati i soli atti con scadenza “entro il 12/1/2019” e che il termine del suddetto ricorso (“corretto a penna”) doveva individuarsi non nel “6/1/2019”, ma nel “6/2/2019”. L’istanza è stata acquisita agli atti, rilevandosi che l’interessato avrebbe potuto provvedere direttamente ad una nuova notifica del ricorso, riservata all’organo giudicante ogni valutazione in ordine alla ricorrenza effettiva delle condizioni per una ripresa del procedimento notificatorio.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Il ricorrente ha depositato memoria fuori termine.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità del decreto impugnato per mancanza della motivazione, ex art. 132 c.p.c., comma 2, avendo il Tribunale omesso di percepire che la notifica del provvedimento impugnato era presente agli atti e si trovava il calce alla copia prodotta (all.to 2 del ricorso), dalla quale risultava che copia del provvedimento di diniego della protezione internazionale era stata consegnata, presso l’Ufficio della Questura di Padova, il 14/12/2017, all’interessato.

2. Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività della notifica, con rigetto dell’istanza di rimessione in termini. Essendo stato il decreto del Tribunale comunicato dalla cancelleria, a mezzo PEC, al difensore del richiedente, Avv.to Cadore, in data 7/12/2018 (venerdì), il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, scadeva lunedì 7/1/2019; invece, il ricorso è stato consegnato all’U.G. in data 8/1/2019 e notificato in data 9/1/2019 al Ministero dell’Interno, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Ora, nell’istanza di rimessione in termini, depositata il 18/2/2019, allorchè il termine per la notifica tempestiva dell’impugnazione era ormai ampiamente scaduto, il ricorrente deduce la sussistenza di una causa non imputabile al difensore, ma la ricorrenza di tale condizione non risulta dimostrata.

Invero, anche dalla attestazione del Funzionario UNEP preposto alle notifiche civili, si evince che l’atto non è stato rifiutato, dovendo il rifiuto essere redatto in forma scritta, e che, se l’incaricata dell’agenzia avesse contattato tempestivamente il difensore, il problema sarebbe stato immediatamente risolto. In ogni caso, l’intervallo temporale intercorso tra il primo accesso dell’incaricato dell’agenzia di servizi, delegata dal difensore per la consegna dell’atto all’UNEP, il venerdì 4/1/2019, ed il successivo giorno 8/1/2019, di effettiva consegna dell’atto all’U.G., rileva per escludere la ricorrenza di una causa non imputabile, atteso che il difensore ben avrebbe potuto tempestivamente accertarsi dell’esito della notifica, che egli stesso assumeva da effettuarsi con ultimo giorno il “6/1/2019”.

Questa Corte ha, di recente (Cass. S.U. 32725/2018), chiarito che l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2 come novellato dalla L. n. 69 del 2009, di più ampia portata rispetto alla norma di cui all’art. 184 bis c.p.c., seppure operante anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede comunque la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass.17729/2018).

In mancanza di errore incolpevole e giustificabile, non può essere dunque invocata la rimessione in termini.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso per sua tardività.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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