Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23839 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7193/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Q.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 14/2010 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA,

depositata il 28/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di Q.O., dottore commercialista, relativa ad IRAP per l’anno di imposta 2004.

Riteneva il giudice di appello che la cartella di pagamento fosse annullabile in quanto priva di sottoscrizione e che, in ogni caso, difettassero, nella specie, i presupposti per l’assoggettabilità ad IRAP del contribuente.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008, per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento, notificata il 6.11.2007, priva di sottoscrizione e dell’indicazione del responsabile del procedimento, fosse annullabile.

Il motivo è fondato.

La decisione impugnata si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato – in relazione ai ruoli formati anteriormente al 10 giugno 2008 ai quali non è applicabile la sanzione della nullità introdotta dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, 4 comma ter, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2008 -, che l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto (Cass., sez. trib., 05-122014, n. 25773). Cass. civ., sez. trib., 21-03-2012, n. 4516 ha altresì precisato che “la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (statuto dei diritti del contribuente), pur qualificando “tassativo” l’obbligo dell’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, non precisa in alcun modo la sanzione connessa alla sua violazione, di talchè, ove non sia applicabile il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, 4 comma ter (conv., con modif., L. 28 febbraio 2008, n. 31), ratione temporis, occorre far riferimento ai principi generali in tema di annullabilità degli atti amministrativi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies, in base ai quali si deve escludere che il predetto vizio possa comportare la caducazione della cartella di pagamento, poichè il provvedimento amministrativo è annullabile se “adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”, mentre “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”; in base a tali principi, la cui ratio va ravvisata nell’intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, va dunque esclusa l’annullabilità di un provvedimento di natura vincolata, per la violazione delle norme del procedimento, in ragione dell’inidoneità dell’intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto”.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

La C.T.R., invero, ha omesso di esaminare le specifiche deduzioni formulate dall’Agenzia delle Entrate (“il ricorrente a fronte di un volume di affari complessivo superiore ad Euro 89.035,00, dichiara spese afferenti la produzione di tale reddito per Euro 51.495,00, di cui Euro 7.944,00 per quote di ammortamento di beni strumentali, Euro 3.949,00 per spese di rappresentanza ed Euro 38.712,00 per altre spese documentate”), limitandosi a formulare astratte considerazione in ordine al requisito dell’autonoma organizzazione nell’ambito delle attività professionali, senza in alcun modo argomentare in merito alla concreta rilevanza degli elementi addotti dall’amministrazione finanziaria al fine di integrare il presupposto impositivo dell’IRAP.

3. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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